6 ottobre 2021 Jcases Miriam Mangieri

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Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo che cura gli interessi dei produttori di champagne, si è rivolto alle giurisdizioni spagnole per impedire l’utilizzazione della parola “CHAMPANILLO” con riferimento a dei tapas bar in Spagna.

L’Audiencia provincial de Barcelona, durante la procedura d’appello, ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia di tutela dei prodotti coperti da denominazione di origine protetta (DOP), quale la denominazione “Champagne”, in una situazione in cui il termine in conflitto “CHAMPANILLO” è utilizzato per designare non dei prodotti ma dei servizi.

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale Pitruzzella, designato per il caso, sostiene che il diritto dell’Unione tutela i prodotti DOP contro tutte le forme di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti e servizi.

L’Avvocato Generale evidenzia come il regolamento n.1308/2013 vieta non solo l’uso indebito di una DOP, ma ogni pratica attinente a prodotti o a servizi, diretta a sfruttare in modo parassitario la reputazione di una DOP tramite un’associazione mentale con essa. In particolare, il regolamento vieta l’evocazione indebita della DOP.

Pertanto, ciò che è importante per stabilire se vi sia evocazione di una DOP è il fatto che il consumatore sia indotto ad effettuare un’associazione mentale tra l’elemento controverso riferito al prodotto o al servizio in causa e il prodotto DOP.

Al fine di accertare l’evocazione, il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze del caso e tra di esse l’eventuale identità o comparabilità tra il prodotto DOP e il prodotto o il servizio in causa.

L’Avvocato, nelle sue conclusioni, osserva che la tutela contro l’evocazione prevista dal regolamento UE n.1308/2013 non presuppone necessariamente né una relazione di concorrenza tra i prodotti DOP e i prodotti o i servizi del segno contestato, né un rischio di confusione da parte del consumatore, né l’intenzionalità dell’evocazione. Pertanto, la tutela della DOP non presuppone necessariamente una concorrenza sleale.

Questa opinione legale, espressa con riferimento al caso Champagne vs. Champanillo non vincola la Corte di Giustizia. Il compito degli Avvocati Generali è, infatti, quello di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nelle cause per la quale sono designati. L’eventuale sentenza della Corte, che sposi le tesi espresse dall’Avvocato Pitruzzella, potrà tuttavia costituire un importante precedente nella tutela dei prodotti DOP anche nel caso in cui la pratica vietata si riferisca ad un servizio.

 

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