1 aprile 2022 Marchi, Jcases Miriam Mangieri

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La Commissione dei Ricorsi con la sentenza n.25/22 si è pronunciata in merito al ricorso n.7770 giungendo a negare la coesistenza tra due marchi patronimici sebbene differenziati dal prenome.

Di seguito una sintesi del caso.

L’UIBM respingeva l’opposizione presentata dai Signori Vacca Federico e Vacca Stefano titolari del marchio VACCA, sia in versione denominativa che figurativa, registrato in relazione alle classi 29, 30 e 33.

L’opposizione era diretta contro il marchio figurativo SAVERIO VACCA depositato dalla Azienda Agricola Vacca Francesco e Mario di Vacca Saverio, volto a proteggere prodotti nelle classi 31 e 33.

Considerando i prodotti in questione e il pubblico di riferimento l’Ufficio concludeva nel senso che le differenze tra i segni prevarrebbero sulle somiglianze, escludendo un rischio di confusione, incluso un rischio di associazione tra i marchi e rigettando l’opposizione.

Infatti, nel settore vitivinicolo è frequente la presenza di moltissime imprese produttrici, molte delle quali di piccole dimensioni e a carattere familiare, che utilizzano i nomi di famiglia come segni distintivi. Ciò comporta una minore valenza distintiva del patronimico in quanto, l’aggiunta del prenome al cognome, specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi, può essere un elemento di differenziazione sufficiente.

Avverso questa decisione veniva presentato ricorso dai titolari dei marchi anteriori VACCA. La Commissione dei Ricorsi nella sua sentenza si è discostata dall’indirizzo giurisprudenziale predominante giungendo alle seguenti considerazioni.

Il patronimico è il parametro che segna il grado di somiglianza tra i marchi posti in comparazione capace di suscitare una chiara e immediata associazione con l’origine dei prodotti e servizi.

Sebbene nel caso in esame ci siano elementi di differenziazione tra i segni, seppur lievi, questo non rileva in tutti quei casi in cui, come in quello di specie, al cognome, come segno distintivo forte, si attribuisca anche un valore ulteriore.

La Commissione dei Ricorsi ha dunque accolto il ricorso confermando come i segni anteriori VACCA fossero dotati di accresciuto carattere distintivo, come dimostrato dalle allegazioni e dai documenti prodotti dai ricorrenti volti, per l’appunto, a provare la diffusione del segno nel mercato.

Pertanto, in presenza di segni con efficacia rafforzata, pur in un settore merceologico come quello vitivinicolo, deve riconoscersi un rischio di confusione.

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