2 novembre 2022 Jnews Angelo Gerbino

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Come forse saprete, l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (meglio noto come UPCA secondo l’acronimo inglese) entrerà probabilmente in vigore il 1° aprile 2023.

Questa entrata in vigore rappresenterà il cambiamento più significativo per la pratica brevettuale in Europa dai tempi della sottoscrizione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Per la prima volta, infatti, verrà istituito un brevetto europeo con effetto unitario, che coprirà inizialmente 17 Stati membri dell'UE (AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, SE e SI) e consentirà una giurisdizione brevettuale unitaria in questi Stati membri.

L'UPCA prevede infatti l’istituzione di un nuovo tribunale - il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) – che avrà giurisdizione anche per i brevetti e le domande europee tradizionali, a meno che il titolare del brevetto o domanda di brevetto non richieda che i tribunali nazionali continuino ad avere giurisdizione esclusiva mediante il deposito di una dichiarazione di "opt-out".

Mediante il deposito di una dichiarazione di “opt-out”, sarà mantenuto lo status quo della competenza esclusiva dei tribunali nazionali per quanto riguarda tali domande di brevetto europeo/brevetti europei.

La revoca della dichiarazione di “opt-out” registrata per un dato brevetto/domanda di brevetto sarà possibile successivamente durante un periodo transitorio di almeno sette anni, ma solo per una volta, e a condizione che nel frattempo non siano stati avviati procedimenti giurisdizionali nazionali relativi a tale brevetto/domanda di brevetto.

Le istruzioni per l'eventuale deposito di una dichiarazione di “opt-out” per le domande di brevetto/brevetti europei dovrebbero essere fornite il prima possibile. Istruzioni tempestive minimizzeranno infatti il rischio che una tale dichiarazione non possa essere registrata a tempo debito dal TUB. A questo proposito, è necessario fornire anche il nome e l'indirizzo della sede legale di tutti gli attuali titolari del brevetto/domanda di brevetto, poiché dati errati o comunque non aggiornati possono rendere inefficace una dichiarazione di “opt-out”, anche se debitamente registrata.

Thanks to Angelo Gerbino and Francesca Meroni.