19 gennaio 2022 Marchi, Jcases Miriam Mangieri

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Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso della Nissan Motor Co. Ltd. la quale aveva impugnato la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO relativa al procedimento di opposizione tra Nissan Motor e VDL Group LTD.

La società giapponese aveva opposto la domanda di registrazione avente ad oggetto il segno denominativo VDL E- POWER depositato dalla VDL Group per prodotti delle classi 7, 9 e 12 sulla base dei suoi marchi anteriori figurativiregistrati nelle classi 9 e 12, ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i segni.
La divisione di opposizione dell’EUIPO aveva inizialmente accolto l’opposizione e rifiutato la domanda della VDL; tale decisione era stata successivamente annullata dalla Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO per la quale, l’elemento verbale “VDL” era sufficiente a differenziare i due segni, anche tenendo conto del livello di attenzione del pubblico di riferimento che nel caso di specie era elevato.
Secondo la Commissione di ricorso l’elemento verbale “power”, comune in entrambi i segni, è un termine base del vocabolario inglese che significa “energia”, potenza” o “forza”. Il termine verrà dunque facilmente inteso dal pubblico di riferimento, anche se si tratta di un pubblico che ha una conoscenza base dell’inglese.
Quanto all’elemento verbale “e-” questa è un’abbreviazione comune per “elettrico” o “elettronico”, pertanto il segno “e-power” verrà inteso come riferito a “energia elettrica”.
Inoltre, dal momento che i prodotti coperti dalla domanda del richiedente sono veicoli e loro parti ed accessori, l’elemento “e-power” verrà percepito come riferito a veicoli elettrici e, in ragione di tale connessione, non è dotato di particolare capacità distintiva.
Quanto all’elemento “VDL” presente nel marchio richiesto, questo verrà percepito come un acronimo privo di significato, il che implica che lo stesso è dotato di sufficiente carattere distintivo.
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale rigetta dunque la tesi del ricorrente secondo cui l’elemento VDL era privo di carattere distintivo poiché coincidente con la denominazione sociale del richiedente, precisando come la denominazione sociale può essere utilizzata anche per designare prodotti e servizi.
L’elemento VDL è dunque da considerarsi l’elemento maggiormente distintivo del marchio richiesto e non unicamente la denominazione sociale del richiedente.
In ragione di ciò i due segni, che condividono solo l’elemento e-power che è descrittivo, e differiscono per la presenza dell’elemento VDL, verranno distinti dal pubblico che ha un elevato livello di attenzione.
Tale decisione costituisce un importante precedente sul ruolo che può giocare la denominazione sociale all’interno di un marchio.

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