20 ottobre 2021 Jcases Miriam Mangieri

J-cases-910x512 software

La società Collibra ha presentato due domande di registrazione presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aventi ad oggetto il segno COLLIBRA in versione denominativa e figurativa.

 

La registrazione è stata richiesta per software di amministrazione di dati per l'organizzazione e la gestione dei dati interni in classe 9, nonché per i servizi ad essi relativi in classe 42.
Le domande sono state opposte daI sig. Dietrich titolare del marchio tedesco denominativo anteriore KOLIBRI, registrato per programmi per il trattamento di dati e di testo riguardanti sistemi di informazione immobiliare in classe 9.
L’EUIPO aveva accolto le due opposizioni riconoscendo la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi.
Le decisioni dell’EUIPO venivano impugnate, ma la Commissione dei Ricorsi confermava l'esistenza di un rischio di confusione. Il Richiedente decideva dunque di adire il Tribunale dell’UE.
Con la sentenza relativa alle cause riunite T-128/20 e T-129/20, il Tribunale ha respinto i ricorsi della COLLIBRA e confermato la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni.
Nella sentenza vengono fornite importanti precisazioni in merito alla valutazione della somiglianza concettuale tra i marchi e della somiglianza tra i prodotti software.
Per quanto riguarda il confronto tra i segni in conflitto, sul piano concettuale, il Tribunale, conferma la constatazione dell’EUIPO secondo cui il marchio anteriore Kolibri può, in tedesco, alludere al colibrì. Inoltre, rileva come una parte rilevante del pubblico tedesco di riferimento può percepire anche nel segno COLLIBRA un’allusione alla nozione di colibrì, data la somiglianza nella pronuncia dei due segni.
Il consumatore, percependo un segno verbale, identificherà elementi denominativi che gli suggeriscono un significato concreto o somigliano a vocaboli a lui noti. Di conseguenza, il Tribunale considera che esiste un elevato grado di somiglianza concettuale tra i segni in conflitto.
Per quanto invece riguarda il confronto tra i prodotti e servizi, il Tribunale esamina anzitutto la somiglianza tra i software rivendicati dai due marchi. Esso conferma il ragionamento dell’EUIPO secondo il quale il “trattamento di dati” in materia immobiliare, oggetto del marchio anteriore, è presente anche nei “software di amministrazione di dati” dei marchi COLLIBRA. Pertanto, il Tribunale rigetta le argomentazioni della ricorrente secondo cui la destinazione dei software in conflitto è molto diversa riconoscendo dei punti di contatto tra i software coperti dai due marchi e constatando un grado di somiglianza medio tra essi.
Il Tribunale, infine, confronta i software del marchio anteriore con i servizi designati dal marchio denominativo richiesto. Esso conferma che tali servizi, che riguardano i software di amministrazione di dati, sono simili ai software di gestione di beni immobili e di impianti del marchio anteriore poiché tali software possono essere ideati e sviluppati dalle stesse imprese. Inoltre, nel settore informatico, i produttori di software forniscono anche servizi collegati e gli utilizzatori finali dei prodotti e dei servizi in conflitto coincidono.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale ha respinto i ricorsi e condannato alle spese la Collibra.

 

Ti è piaciuto questo articolo? Leggi tutti i post della rubrica Jcases qui