10 giugno 2022 Marchi, Jcases Miriam Mangieri

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Con decisione pronunciata il 25 maggio 2022, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha ribadito la rilevanza, ai fini dell’accertamento della somiglianza tra i segni, del fatto che il marchio contestato contenga integralmente il marchio anteriore.

Il 23 luglio 2018 Laboratoire Nuxe, titolare del marchio UE “NUXE” registrato nelle classi 14, 18 e 25, presentava opposizione contro la domanda di marchio UE “HANUXE”, depositata nelle medesime classi, affermando che a causa dell’identità o della somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità dei prodotti rispettivamente rivendicati, sussistesse un rischio di confusione, compreso il rischio di associazione, per i consumatori di riferimento.

Nella sua decisione, l’EUIPO ha ritenuto i due segni simili, nonostante gli stessi differissero nella parte iniziale che, com’è noto, viene tendenzialmente ritenuta la parte che attira maggiormente l’attenzione dei consumatori. Nel caso in questione, tale principio risulta affievolito sia per la brevità del segno anteriore, composto da due sole sillabe e dunque facilmente percepibile dal pubblico, sia, soprattutto, per il fatto che tali sillabe risultano integralmente riprodotte dal marchio contestato, che include del tutto quello anteriore.

Pertanto, le differenze tra i segni non sono state ritenute sufficienti ad escludere un rischio di confusione, anche se, come si legge nella decisione, una parte del pubblico ha un grado di attenzione elevato per alcuni dei prodotti in questione.

La domanda di marchio dell’UE “HANUXE” è dunque stata rifiutata in relazione a tutti i prodotti richiesti e non potrà proseguire il suo iter di registrazione, ferma restando la possibilità per il Richiedente di appellare la decisione nei termini di legge.

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