3 novembre 2021 Jcases Miriam Mangieri

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Il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in merito alla sussistenza di un rischio di confusione tra i segni Ø e ϕ, costituiti da lettere appartenenti a due distinti alfabeti, ritenendoli simili.

Con la decisione resa nel caso T-399/20, il Tribunale dell’UE ha confermato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi figurativi Ø e ϕ costituiti da lettere di due distinti alfabeti. Il primo segno appartiene all’alfabeto usato in Danimarca, il secondo è la lettera greca ‘ϕ’ o la lettera ‘Φ’, dell’alfabeto cirillico usato, tra gli altri Paesi, in Bulgaria.
Di seguito ricostruiamo la vicenda.
Nel 2017, la società americana Cole Haan LLC aveva depositato una domanda di registrazione presso l’EUIPO per il marchio figurativo Ø in relazione a prodotti delle classi 18 (borse da viaggio) e 25 (abbigliamento).
La società danese Samsøe & Samsøe Holding A/S, titolare del marchio anteriore ϕ, registrato, tra le altre, nelle classi 18 e 25, depositava opposizione avverso tale domanda, ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i due segni.
L’EUIPO aveva accolto l’opposizione e rigettato la domanda di registrazione; tale decisione era stata confermata altresì dalla Commissione dei Ricorsi in seguito all’appello presentato dal richiedente. In entrambe le decisioni il pubblico di riferimento era stato identificato come quello di lingua francese che, dunque, non aveva conoscenza del bulgaro, del danese o del greco.
Il richiedente decideva di adire il Tribunale dell’UE contestando le conclusioni sulla confondibilità tra i segni della Commissione dei Ricorsi.
Nella sua decisione, il Tribunale, confermava il rigetto della domanda di marchio affermando come sia sufficiente che il rischio di confusione esista in parte del pubblico di rifermento che, nel caso di specie, era quello francese.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come le lettere "Ø", "ф" o "ϕ" non siano usate nella lingua parlata dal pubblico di riferimento e, pertanto, non può presumersi che questo sarà in grado di riconoscere che tali lettere appartengono a diversi alfabeti stranieri. Dunque, non può presumersi che il pubblico di riferimento abbia conoscenza delle lingue straniere; e, nel caso di specie, che il pubblico di lingua francese sia in grado di identificare i segni come lettere di due distinti alfabeti ed elaborare una distinzione tra di esse. Tali considerazioni conducono al riconoscimento di un’elevata somiglianza tra i due segni dal punto di vista visivo.
Quanto alla comparazione fonetica e concettuale, il Tribunale, in linea con quanto già affermato dall’EUIPO, dichiara che questa non è possibile.
Tale decisione costituisce un importante precedente in tema di confondibilità tra marchi costituiti da singole lettere, seppur appartenenti a degli alfabeti diversi.

 

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