7 novembre 2022 Marchi, Jfood Laura Salustri

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A seguito della segnalazione da parte delle autorità elleniche dell’esportazione verso Paesi extra UE di formaggio recante le denominazioni “FETA”, “Feta danese” e “formaggio Feta danese” di imprese con sede in Danimarca, prodotto non conformemente al disciplinare della DOP “Feta”, la Commissione Europea è intervenuta, dapprima mettendo in mora il Regno di Danimarca, che aveva omesso di prevenire o far cessare la condotta illecita e, a fronte della posizione di chiusura manifestata dal Regno di Danimarca, ha proposto ricorso avanti la Corte di Giustizia. A sostegno delle tesi della Commissione Europea sono intervenute anche la Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro.

La procedura di infrazione riguarda le seguenti censure rivolte al Regno di Danimarca:

Prima censura - violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012

  1. I nomi registrati sono protetti contro:
    1. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

Seconda censura - violazione del principio di cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE

  1. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

La Corte di Giustizia ha in sostanza condiviso le osservazioni espresse dalla Commissione, nonché dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica di Cipro, per quanto riguarda la prima censura, mentre ha respinto la seconda censura (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=req&pageIndex=1&docid=262936&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=2165477).

In particolare, la Corte ha osservato quanto segue:

Prima censura - violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012

  • Per interpretare una norma di diritto dell’Unione occorre considerare non solo il contenuto della stessa, ma anche il contesto e le finalità perseguite dalla normativa di cui fa parte.
  • L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 1151/2012 “on esclude il divieto di usare un nome registrato per designare prodotti che non sono oggetto di registrazione, fabbricati nell’Unione e destinati a essere esportati verso paesi terzi.
  • L’articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento n. 1151/2012 non esclude l’obbligo degli Stati membri di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP e delle IGP ai sensi del paragrafo 1 in relazione a prodotti non oggetto di registrazione che sono fabbricati nell’Unione e destinati a Paesi terzi.
  • Pertanto, è evidente che taluni produttori danesi “effettuino un impiego commerciale diretto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, della DOP «Feta» per designare formaggio che essi producono nel territorio del Regno di Danimarca e che, pertanto, non è oggetto di registrazione per tale DOP, e che le autorità danesi non adottino alcuna misura amministrativa o giudiziaria per prevenire o far cessare tale impiego.”
  • Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012, quest’ultimo riflette quanto disposto dal Trattato sul funzionamento dell’UE nella misura in cui autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione.
  • Le DOP e le IGP, come stabilito anche dal Regolamento n. 1151/2012, fanno parte della categoria dei diritti di proprietà intellettuale e, come tali, sono protetti da detto Regolamento.
  • Pertanto “l’uso di una DOP o di un’IGP per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale prodotto è destinato a essere esportato verso paesi terzi.”

  • Il Regolamento n. 1151/2012 impone agli “Stati membri di garantire sul loro territorio una verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare, e ciò prima della sua immissione in commercio. Tali disposizioni, non escludendo da tale verifica i prodotti destinati a essere esportati, confermano che l’obbligo per gli Stati membri, previsto ………da tale regolamento, di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP o di IGP si applica anche a siffatti prodotti”.

  • Il Regolamento n. 1151/2012, come pure la giurisprudenza della Corte, mirano a realizzare, tra l’altro, due obiettivi: 1) “garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di un nome registrato presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti” e 2) garantire “una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione”.

  • Pertanto, “l’impiego della DOP «Feta» per designare prodotti fabbricati sul territorio dell’Unione che non sono conformi al disciplinare di tale DOP pregiudica ”i suddetti obiettivi, anche qualora tali prodotti siano destinati a essere esportati verso paesi terzi” e configura, quindi, un comportamento illecito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 1151/2012.

Seconda censura - violazione del principio di cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE

  • “Un inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici addebitati allo Stato membro.”
  • L’addebito rivolto al Regno di Danimarca di aver violato gli obblighi derivanti dall’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012, compromettendo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso, concerne l’omissione di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori danesi, della DOP “Feta” per formaggio non conforme al disciplinare.
  • Pertanto, tale condotta non costituisce un comportamento distinto da quello oggetto della prima censura e, come tale, non può configurare la violazione in esame.

“Avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.”

La sentenza della Corte conferma la significativa protezione accordata alle DOP e IGP, in ragione delle peculiari natura e caratteristiche delle stesse. Tale sentenza, infatti, da una parte, vieta esplicitamente l’uso nei Paesi membri dell’UE di una denominazione registrata per prodotti non conformi al relativo disciplinare, anche se tali prodotti sono destinati a Paesi al di fuori dell’UE e, dall’altra, offre contributi interessanti ai fini del contrasto di comportanti illeciti aventi ad oggetto DOP e IGP.