4 ottobre 2021 Jcases Miriam Mangieri

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a chiarire i confini del diritto dell’Unione in materia di protezione dei prodotti DOP e IGP, ha vietato l’utilizzo del nome “Champanillo” per designare e promuovere dei tapas bar in Spagna.

La sentenza è stata pronunciata a seguito del ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di Champagne, il quale riteneva che l'utilizzo di quel segno costituisse una violazione della DOP Champagne. 

Il CIVC si era rivolto allo Juzagado de lo Mercantil de Barcelona il quale tuttavia aveva respinto il ricorso ritenendo che il segno Champanillo non richiamasse la DOP Champagne riferendosi non ad una bevanda alcolica, ma a locali di ristorazione in cui peraltro non si commercializzava champagne.

Il CIVC ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Audencia Provincial de Barcelona la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali. Tra di esse in particolare quella sull’interpretazione dell’art. 103 paragrafo 2 lettera b) del regolamento n.1308/2013 e sulla questione se tale disposizione tuteli le DOP dall’uso nel commercio di segni che non designano prodotti ma servizi.

Tale norma prevede che una DOP sia protetta contro ogni forma di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata l’origine vera del prodotto o del servizio.

L’art. 103 dunque prevede una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà della DOP.

La Corte ha dunque dichiarato come l’art.103 debba essere interpretato nel senso che protegge le DOP e IGP da condotte relative sia a prodotti che servizi. 

Detto regolamento è diretto a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di una DOP o IGP presentino, a causa della provenienza da una determinata zona geografica,  determinate caratteristiche.

Essi offrono pertanto una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica. Dunque, la nozione di evocazione non richiede che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili.

Il giudice nazionale che aveva chiesto il rinvio pregiudiziale, dovrà ora esprimersi sul caso sulla base dei principi espressi dalla Corte. 

Si tratta di una decisione che sarà vincolante per gli altri giudici nazionali a cui verrà sottoposto un problema simile e che pertanto costituisce un importante precedente a tutela dei prodotti DOP IGP.

 
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