31 gennaio 2022 Jcases Miriam Mangieri

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I prodotti caseari e i servizi di ristorazione sono complementari? Il Tribunale dell’Unione Europea ha affrontato questo tema nella decisione riguardante il caso Fondazione per la Protezione del formaggio Tradizionale di Cipro Halloumi vs. EUIPO (Case T-555/19).

Nell’ottobre 2016, la società svedese Fontana Food AB, depositava una domanda di registrazione dell’UE per il marchio GRILLOUMI in classe 43 per “servizi di somministrazione di bevande e alimenti; servizi di caffè; ristoranti”.

Questa domanda veniva opposta dalla Fondazione per la protezione del formaggio tradizionale di Cipro Halloumi (“la Fondazione”) titolare del marchio collettivo HALLOUMI registrato in classe 29 per “formaggio”.

L’opposizione veniva rigettata ed anche l'appello veniva dismesso dal momento che i prodotti coperti dalla domanda del richiedente e i servizi di cui al marchio dell'opponente erano considerati troppo dissimili per poter determinare un rischio di confusione. Secondo la Quarta Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO, infatti, il mero fatto che il cibo è consumato nei ristoranti non è sufficiente a determinare una somiglianza tra i prodotti alimentari e i servizi di ristorazione.

La Fondazione impugnava questa decisione ritenendo che l’EUIPO e la Commissione dei Ricorsi avessero errato nel considerare che i formaggi e i servizi di ristorazione dissimili.

Il Tribunale dell’UE, chiamato a pronunciarsi sul caso, ha ritenuto che i prodotti in classe 29, tra di essi il formaggio, sono utilizzati per servire cibo e bevande e dunque sono complementari ai servizi di ristorazione. Secondo il Tribunale, esiste una relazione di complementarietà quando c'è una stretta connessione tra i prodotti e servizi, nel senso che uno è indispensabile o importante per l’uso dell'altro, con il risultato che i consumatori possano ritenere che la stessa azienda  sia responsabile per la produzione di quei prodotti e della fornitura di quei servizi.

Il formaggio può infatti essere offerto alla clientela dei ristoranti, e anche dei coffee shops, incorporato quale ingrediente in piatti che possono essere consumati sul posto o portati via. Inoltre, il formaggio può essere venduto in locali che non si limitano a preparare e servire piatti, ma che vendono altresì cibo destinato a non essere consumato sul posto.

Per tale ragione il Tribunale ha annullato la decisione della Quarta commissione dei Ricorsi e rinviato il caso per una nuova decisione che è stata emessa, dalla Quinta Commissione dei Ricorsi, il 3 gennaio 2022.

Secondo la Commissione dei Ricorsi le somiglianze tra i segni non sono così elevate da compensare la debole somiglianza tra ai prodotti e servizi determinando un rischio di confusione. Ciò in particolare, in ragione del carattere distintivo debole del marchio anteriore e del fatto che l'elemento “ll” del marchio “GRILLOUMI” si riferisce sia alla parola “grill” che “halloumi”. In ragione di ciò, i consumatori non saranno indotti a ritenere che i servizi coperti dal marchio contestato abbiano la stessa origine dei formaggi del marchio anteriore.

In conclusione, nonostante la relazione di complementarietà tra i prodotti in classe 29 e i servizi in classe 43 affermata dal Tribunale, la Commissione dei Ricorsi ritiene che non vi sia rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1) b del Regolamento sul marchio dell’Ue.

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