9 marzo 2022 Jcases Miriam Mangieri

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Puma ha opposto con successo la domanda di registrazione depositata presso l’EUIPO avente ad oggetto un marchio complesso costituito dall’immagine di un felino e dall’elemento verbale “VITALIS ENER DRINK EVOLUTION”, depositato per proteggere “Bevande energetiche” in classe 32 e “Servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso e tramite reti informatiche mondiali di bevande energetiche” in classe 35.

L’opposizione veniva basata sull’art.8 (5) del Regolamento sul marchio dell’UE e dunque sulla notorietà del marchio anteriore.

L’opponente, tramite il deposito di documentazione a supporto del caso, ha dimostrato come il segno figurativo rappresentante un puma sia stato intensamente utilizzato sul mercato dell’Unione Europea negli ultimi 70 anni e di come, in conseguenza di questo massiccio uso, abbia acquisito una forte identità.

Sono stati prodotti sondaggi di opinione, investimenti pubblicitari, contratti di sponsorship volti a dimostrare la notorietà del logo del felino in particolare con riferimento ai seguenti prodotti: abbigliamento sportivo, scarpe e cappelleria.

Nella sua decisione la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha riconosciuto come il logo del puma abbia una significativa notorietà nell’UE, ritenendo  che fossero state adeguatamente provate anche le altre condizioni previste dall’art. 8(5) EUTMR.

Il marchio anteriore infatti gode di notorietà nel territorio di riferimento e i marchi sono simili dato che entrambi incorporano dei felini neri che saltano, sebbene rappresentati in verso opposto.

Inoltre, considerato il nesso tra i segni in esame e la notorietà del marchio Puma, la Divisione di Opposizione ha concluso che è altamente probabile che il consumatore, in presenza di un altro logo raffigurante un felino in un settore vicino a quello sportivo (come quello degli energy drinks), possa associare questo segno con il marchio precedente. Ciò costituisce dunque un indebito vantaggio per il richiedente.

La divisione di opposizione ha pertanto concluso che il marchio opposto può trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e ha accolto totalmente l’opposizione.

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