17 marzo 2022 Jcases Miriam Mangieri
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La divisione di opposizione dell’EUIPO ha rigettato la domanda di registrazione avente ad oggetto il marchio figurativo SHAKERA depositato in relazione ai seguenti prodotti: candele in classe 4, mobili in classe 20, stoviglie e altri accessori da cucina in classe 21, tessuti e tappezzeria in classe 24 e abbigliamento in classe 25.

L’opposizione veniva presentata dalla nota cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak sulla base del marchio anteriore denominativo SHAKIRA (registrazione dell’UE no. 2870863), nonché sulla notorietà dello stesso nel territorio dell’Unione Europea per “servizi di intrattenimento sotto forma di spettacoli dal vivo” in classe 41.

A supporto della notorietà venivano presentate numerose prove atte a dimostrare come l’opponente sia una cantante, cantautrice, ballerina, produttrice discografica e attrice di fama mondiale. Tra di esse vengono menzionate: prove relative ai tour mondiali realizzati dalla cantante, premi e riconoscimenti vinti a livello internazionale e tra di essi la classifica della rivista Forbes che nel 2014 aveva annoverato Shakira tra le 100 donne più influenti al mondo.

Secondo la divisione di opposizione il settore dell'intrattenimento non è soggetto a limiti fisici e pertanto le numerose nomination e premi ricevuti da Shakira per i suoi singoli, album e tour non possono non essere presi in considerazione solo perché provengono da Paesi extra UE.

Tra la documentazione prodotta vi erano altresì prove idonee a dimostrare l’utilizzo del marchio SHAKIRA, non solo per servizi di intrattenimento in classe 41, ma anche in relazione ad articoli di abbigliamento e accessori come cover per cellulari, poster, sciarpe, collane, profumi.

Considerato quanto sopra, la Divisione di Opposizione conclude che il marchio anteriore SHAKIRA gode di un elevato grado di notorietà nel territorio di riferimento per servizi di intrattenimento sotto forma di spettacoli dal vivo nella classe 41.

Inoltre, accetta l'argomento dell'opponente secondo cui tale è la dimensione della notorietà e della capacità distintiva del marchio SHAKIRA per servizi di intrattenimento sotto forma di spettacoli dal vivo che non si può escludere che i consumatori individueranno il necessario collegamento tra "SHAKIRA" e "SHAKERA" e tra tali servizi e i prodotti del marchio contestato che verranno considerati come dei prodotti promozionali o merchandising della nota cantante.

Per tali ragioni l’opposizione è stata accolta per tutti i prodotti contestati e la domanda di marchio dell’UE SHAKERA interamente rigettata.