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title: Il diritto come ponte tra ricerca e innovazione economica
description: Il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale nell'ambito della ricerca scientifica per la crescita economica e la collaborazione tra istituzioni e aziende.
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# [Il diritto come ponte tra ricerca e innovazione economica](https://www.jacobacci.com/pubblicazioni/diritto-ponte-tra-ricerca-e-innovazione)

 Scritto da [Miriam Mangieri](https://www.jacobacci.com/pubblicazioni/author/miriam-mangieri) | 3-ott-2023 14.47.07

Il trasferimento tecnologico (TT) rappresenta l’insieme delle attività che portano alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, favorendo il passaggio dei diritti di proprietà intellettuale, risultanti dai progetti di ricerca e sviluppo, dagli enti di ricerca alle imprese e dunque al mercato. Tramite il TT vengono tutelati, valorizzati e sfruttati industrialmente e commercialmente i prodotti nati dalla ricerca, nonché le conoscenze, le tecnologie, le competenze e i processi produttivi sviluppati.

I risultati innovativi raggiunti potranno essere utilizzati da parte di imprese già operanti o di nuova costituzione quali spin-off e startup, che potranno guadagnare, grazie all’innovazione, una maggiore competitività.

Sono **molti i soggetti coinvolti in questo processo**. Esso prende avvio all’interno delle **istituzioni di ricerca** grazie al lavoro svolto dai dipendenti, team di ricercatori, collaboratori e dottorandi. I risultati raggiunti con la ricerca vengono acquisiti dalle **imprese** che sono il secondo anello di questa filiera. Queste, infatti, sono solite instaurare collaborazioni con università ed enti pubblici di ricerca che mettono a disposizione delle prime il loro patrimonio di competenze, conoscenze e strumentazioni. Tramite tali forme di collaborazione si creano **sinergie tra il mondo accademico e il business aziendale**, permettendo alle imprese di poter beneficiare di attrezzature, impianti e risorse del mondo della ricerca, migliorando le proprie competenze e realizzando progetti e prodotti. È altresì frequente che le imprese affidino agli enti di ricerca specifici studi e analisi, simulazioni, test sperimentali o la formulazione di pareri tecnico-scientifici.

Tali **sinergie vengono regolate da contratti di ricerca o consulenza con gli enti di ricerca.** Questi ultimi potranno poi, al termine del progetto, cedere i risultati raggiunti, concedere alle aziende il diritto di tutelare direttamente i risultati conseguiti con domande di brevetto, design e marchio o, in alternativa, sfruttare i propri diritti tramite licenze, esclusive o non esclusive.

Ulteriore categoria coinvolta nella filiera del TT è quella dei **finanziatori**. I finanziamenti possono provenire dal mondo pubblico, tramite bandi, o da quello privato attraverso imprese, banche, fondi e business angels. Per fare in modo che le idee innovative arrivino al mercato è importante **un supporto economico e operativo per poter pianificare adeguate strategie manageriali, soprattutto ove l’azienda coinvolta sia una startup.**

Di pari rilevanza, nell’ambito del processo che si sta descrivendo, sono gli **Uffici di trasferimento tecnologico** che hanno la finalità di favorire il TT operando con la propria attività di **consulenza a supporto degli attori** di tale processo. Con il decreto ministeriale 10 marzo 2023 sono stati **stanziati 350 mln di euro a supporto dei centri di trasferimento tecnologico nel nostro Paese** al fine di potenziarli, incoraggiando l’erogazione di servizi avanzati e innovativi alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Infine, un ruolo fondamentale nell’ambito del TT, è svolto dalle **società di consulenza specializzate nel settore della proprietà intellettuale.** Queste, tramite le competenze dei propri Trademark and patent attorneys, possono fornire la propria consulenza strategica e **aiutare i soggetti coinvolti nel verificare le più adeguate forme di tutela a cui poter ricorrere per acquisire diritti di privativa sui prodotti e sui processi sviluppati**.

Una delle fasi fondamentali del processo di trasferimento tecnologico è quella legata alla **protezione delle nuove tecnologie tramite gli strumenti messi a disposizione del legislatore,** tutti volti ad acquisire una privativa che permetta al suo titolare di operare sul mercato in un regime di esclusiva e di essere quindi l’unico a poter trarre un beneficio economico da una determinata idea.

## **Ma quali sono le forme di protezione a cui è possibile ricorrere?**

In primis, nel settore delle ricerche scientifiche e tecnologiche, assume un ruolo primario il **brevetto per invenzione industriale** che consente di tutelare invenzioni che rappresentano una soluzione nuova e originale, vale a dire innovativa e non banale, di un problema tecnico. Attraverso la registrazione di un brevetto per invenzione industriale **la legge conferisce al suo titolare un diritto di sfruttamento esclusivo per un periodo limitato di tempo pari a 20 anni.** Il diritto al deposito di un brevetto spetta all’autore dell’invenzione o al suo avente causa. Tale diritto è tuttavia **liberamente cedibile**, per cui negli accordi di trasferimento tecnologico è opportuno **regolare accuratamente l’eventuale cessione del diritto.** Il diritto dell’inventore di essere menzionato nella domanda di brevetto è invece un diritto inalienabile e non trasferibile.

Altra forma di tutela è il **brevetto per modello d’utilità** tramite cui è possibile proteggere una miglioria apportata alla conformazione di un prodotto che sia in grado di dare al prodotto stesso una particolare utilità, efficacia o comodità di applicazione o d’impiego. Questa privativa ha, rispetto al brevetto per invenzione industriale, **una durata inferiore, pari a 10 anni dalla data di deposito.**

Nel caso in cui il risultato della ricerca riguardi la forma o l’aspetto di un prodotto, assume rilievo altresì **il disegno o modello industriale che consente di proteggere l’aspetto di un prodotto o di una sua parte.** La forma per essere tutelata dovrà essere nuova e avere carattere individuale, ossia dovrà distinguersi e dunque non essere simile ad altri disegni o modelli già noti o presenti sul mercato. Questa forma di tutela** ha una durata di 5 anni rinnovabili per quinquenni successivi fino a un massimo di 25 anni a partire dalla data di deposito.**

Tramite il deposito delle suddette privative, si acquisiscono dunque diritti di esclusiva, **impedendo ai concorrenti di copiare un prodotto o un procedimento offrendolo sul mercato ad un prezzo inferiore,** non dovendo recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Accanto agli strumenti di tutela sopramenzionati vi è altresì **il marchio che permette di tutelare il naming o logo figurativo** con il quale il prodotto o il servizio verrà contraddistinto e commercializzato sul mercato, permettendo così di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli dei competitor.

Il marchio attribuisce al suo titolare **un diritto di esclusiva all’utilizzo del segno:** il suo titolare potrà impedire a chiunque altro di porre in commercio o pubblicizzare prodotti o servizi che siano contraddistinti da un marchio identico o simile. **Tale diritto ha una durata di dieci anni ma è rinnovabile all’infinito per ulteriori periodi decennali.** Investire nella registrazione di una domanda di marchio permetterà dunque al suo titolare di vantare una privativa non soggetta a limiti temporali.

Il trasferimento tecnologico può riguardare** anche diritti o informazioni non soggetti a registrazione che potranno essere adeguatamente tutelati tramite accordi di riservatezza.** La finalità è quella di garantire che le informazioni, le idee o i dati rivelati da un’impresa a un’altra restino segreti e non vengano divulgati a terzi. Oggetto del trasferimento è infatti un patrimonio di conoscenze di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico: **il cosiddetto know-how** che viene messo a disposizione del soggetto cui viene ceduto o concesso in licenza, al fine di poter operare al meglio.

Dall’analisi condotta emerge **come la tutela delle idee nate dalla ricerca sia fondamentale per non vanificare gli investimenti effettuati e le risorse impiegate.** Tutelare adeguatamente i risultati della ricerca permette altresì di poter prevenire tentativi di contraffazione o di intervenire tempestivamente laddove questi si verifichino. In questo contesto **la proprietà intellettuale** ricopre un ruolo strategico, costituendo un motore che contribuisce allo sviluppo sociale, economico e industriale del Paese, supportando la crescita delle imprese.

**Ha collaborato [Pierluigi Carangelo](https://www.jacobacci.com/professionisti/pierluigi-carangelo?hsLang=it), Patent Attorney**

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