21 settembre 2021 HA Factory Francesco Chimini

Quali sono gli strumenti legali che possono essere adottati per proteggere componenti e processi produttivi nel settore degli elettrodomestici?

Le forme di tutela della proprietà intellettuale sono i brevetti, i disegni o modelli, i marchi, il know-how e il diritto d’autore (o Copyright). In questo articolo parleremo in particolare dei brevetti e dei disegni o modelli.
Come è noto, la ragione principale dell’esistenza dei diritti di proprietà industriale è basata sulla necessità di recuperare gli investimenti sostenuti dall’inventore (nel caso del contesto aziendale, dall’imprenditore) per finanziare attività di ricerca e sviluppo che hanno l’obiettivo di proporre prodotti o procedimenti innovativi. I diritti di proprietà industriale permettono al loro titolare di operare sul mercato in un regime di esclusiva e di essere quindi l’unico a poter trarre un beneficio economico dalla propria idea. Nel caso dei brevetti e dei modelli, questi diritti di esclusiva servono quindi ad impedire che i concorrenti possano copiare un prodotto o un procedimento offrendolo sul mercato ad un prezzo inferiore, non dovendo recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Vale la pena a questo proposito sottolineare che in un regime di libera concorrenza copiare è consentito (ad eccezione di situazioni, estreme, di concorrenza sleale). Pertanto, in assenza di diritti di proprietà industriale diventa praticamente impossibile tutelare le proprie idee innovative.

Cosa tutelano i brevetti?

I brevetti per invenzione o per modello di utilità tutelano soluzioni nuove e originali a problemi di natura tecnica. Le domande di brevetto per invenzione vengono sottoposte ad una ricerca di anteriorità e quindi ad un esame di merito sulla presenza dei requisiti di brevettabilità.
La procedura di brevettazione ha solitamente inizio mediante la presentazione di una domanda di brevetto nazionale. La domanda nazionale può poi essere estesa all’estero nei successivi 12 mesi, senza perdere alcun diritto, ad esempio sfruttando procedure centralizzate quali la domanda di brevetto europeo o la domanda di brevetto internazionale. La durata massima di un brevetto per invenzione è di 20 anni a partire dalla data del deposito.
I requisiti di brevettabilità sono la novità, l’attività inventiva e l’applicazione industriale. Quest’ultimo requisito è in realtà quasi sempre presente poiché in genere le invenzioni e i modelli di utilità sono il frutto di attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’industrializzazione. Il soddisfacimento del requisito della novità sussiste qualora il trovato, al momento del deposito della domanda, non sia compreso nello stato della tecnica, ossia che non sia oggetto di altre domande di brevetto aventi data di deposito anteriore e/o che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico. È utile precisare che è considerata una divulgazione lesiva del carattere della novità anche quella effettuata dallo stesso inventore, ad esempio, mediante la presentazione in fiera o la messa in commercio del bene dal quale si evinca l'invenzione, ovvero tramite pubblicazioni scientifiche.
Affinché ad una domanda di brevetto venga riconosciuto il requisito dell’attività inventiva occorre, invece, che il trovato stesso non debba risultare già esistente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente per un tecnico medio del settore. In particolare, una soluzione tecnica è dotata del requisito dell’attività inventiva se, partendo da un documento esistente allo stato dell’arte, non sarebbe stata conseguibile in modo evidente da un tecnico medio del settore, anche combinando l’insegnamento di tale documento con quanto descritto in altri documenti appartenenti allo stato dell’arte.
Si noti inoltre che i titoli brevettuali godono, per costante orientamento della giurisprudenza dei tribunali italiani, di una presunzione di validità, superabile solo con la prova concreta ed effettiva della sussistenza di elementi idonei a pregiudicare la sussistenza dei requisiti di validità sopra esposti.
Va notato che i requisiti di brevettabilità possono essere contestati in qualsiasi momento della vita del brevetto, sia a livello amministrativo - durante la procedura di esame, o tramite un’opposizione successiva alla concessione del brevetto – sia in sede giudiziale, ovvero in qualunque momento della vita del brevetto lo stesso può essere limitato o anche annullato in seguito ad una domanda giudiziale di nullità.
Per il brevetto per modello di utilità, invece, gli Uffici si limitano ad effettuare solo una verifica dei requisiti formali della domanda di brevetto depositata, senza effettuare alcuna ricerca di anteriorità. Il modello di utilità è rivolto alla tutela di nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, parti di esse, oppure nuove conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti di un prodotto già noto, tali da attribuire una particolare utilità al prodotto stesso.
La durata massima di un modello d’utilità è di 10 anni a partire dalla data di deposito.

Disegni o modelli registrati

La registrazione di un disegno o modello è invece rivolta all'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.  Gli Uffici si limitano ad effettuare una verifica dei requisiti formali della domanda di registrazione di modello o disegno depositata. In alcune giurisdizioni, come quella dei Modelli Comunitari, un disegno o modello registrato può avere una durata massima di 25 anni. Come nel caso dei brevetti, è possibile partire con una registrazione nazionale ed estendere all'estero la tutela entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda italiana iniziale, senza perdere alcun diritto.

fig 1 management brevetti copiaVediamo ora alcuni esempi concreti di brevetti di invenzione e di registrazioni di design, e come queste forme di tutela possono essere tra loro complementari e non alternative.
Un brevetto europeo concesso è relativo ad un tipico componente di una lavatrice, il cestello. In questo brevetto (figura 1) si rivendica un cestello (quindi non tutta la lavatrice), che ha la peculiarità di avere delle protuberanze sporgenti verso l’asse di rotazione del cestello, in cui queste protuberanze hanno la forma di un quadrato con angoli tondi (“squircle”) e con lati inclinati rispetto all’asse di rotazione.
Nella sua versione originale inglese, questa rivendicazione brevettuale recita:
1. A washing drum (1) which is adapted to be rotatably mounted in a laundry washing machine wherein laundry to be washed may be placed, said washing drum (1) comprising a tubular body wall (10; 110; 210) apt to rotate around a rotational axis (R) and said tubular body wall (10; 110; 210) comprising at least one bulge (20; 20') protruding from said tubular body wall (10; 110; 210) towards said rotational axis (R) and at least one hole (70), characterized in that the contour of said at least one bulge (20; 20') at said tubular body wall (10; 110; 210) has the shape of a squircle, wherein the reference axis (X) of said squircle-shaped contour is inclined with respect to said rotational axis (R).

È utile sottolineare il fatto che un cestello con protuberanze interne era già noto al momento del deposito di questa domanda di brevetto, e che l’invenzione riguarda la particolare forma di queste protuberanze.
A questo proposito si possono fare due considerazioni:

  1. per ottenere un brevetto non è necessario inventare qualcosa di estremamente innovativo e/o particolarmente complesso dal punto di vista tecnico: l’originalità di cui si è accennato sopra non è tanto legata alla complessità della soluzione tecnica, ma piuttosto al fatto che un certo accorgimento, ancorchè banale dal punto di vista tecnico, non fosse suggerito dagli insegnamenti tecnici presenti nello stato dell’arte del settore di riferimento.
  2. per ottenere un brevetto di questo tipo, molto semplice dal punto di vista tecnico, è tuttavia necessario descrivere nella relazione brevettuale in modo convincente, anche con esempi concreti, quali sono gli effetti tecnici, ovvero i vantaggi, associati a questa particolare forma delle protuberanze.

fig 2 management brevetti copia-2Un altro esempio di brevetto riguarda invece un metodo di lavaggio di una lavatrice. L’invenzione in questo caso è definita mediante una sequenza di fasi del metodo di lavaggio. Anche se prese singolarmente una o più di queste fasi può essere ovvia, la loro combinazione, nella modalità specificata nella rivendicazione, non era suggerita dalle anteriorità.
La rivendicazione (figura 2) recita:
1. A laundry washing method for a washing machine (100) that includes a tub (122) and a drum (124) within the tub (122), said method comprising:
a rinse cycle (220) followed by a spin cycle (230);
the spin cycle (230) including:
- a water-draining process (231) of draining wash water from the tub (122) prior to initiating a main spinning process (233);
- a subsequent laundry-balancing process (232) of supplying wash water into the drum (124) at least in part, at the same time redistributing the laundry in the drum (124) by repeatedly accelerating and decelerating the rotation of the drum (124); and
- a subsequent main spinning process (233) of spinning the drum (124) at a relatively high speed thereby extracting wash water from the laundry.

Un ulteriore esempio di brevetto

fig 3 management brevetti copiaRestando nel settore delle lavatrici, il brevetto può tutelare un altro componente apparentemente molto semplice, il pannello dell’interfaccia utente. Il brevetto riguarda la disposizione di un gruppo di illuminazione rispetto all’elemento di impostazione dei programmi della lavatrice e rispetto al cassetto. In particolare, la rivendicazione riferita alla figura 3 recita:
1. Household appliance (2), comprising a drawer (30), a user interface element (44) used to select and / or to display a program or parameters of a selected program and a light group (50) comprising a plurality of light elements (54), said light elements (54) being disposed substantially peripherally with respect to said user interface element (44), characterized in that said light group (50) is arranged on a side of said user interface element (44) opposite to said drawer (30), whereby on the side of the user interface element (44) opposite to said light group, only said drawer (30) is visible to a user, and whereby no light elements are arranged between the drawer and the user interface element, whereby the illumination of a respective light element (54) of said light group (50) depends on an operative / positional state of said user interface element (44).
Anche in questo caso l’invenzione non riguarda un componente tecnico sofisticato, ma l’”idea” di disporre l’elemento di illuminazione (54) affacciato solamente al lato della manopola (44) opposto al cassetto (30).
Sebbene questa idea possa sembrare dettata solamente da fattori estetici, e quindi esclusa dalla brevettabilità, la Richiedente ha dimostrato che la disposizione degli elementi rivendicata permette di ottimizzare gli spazi, in particolare a favore del cassetto, senza compromettere la percezione dell’utente sulle informazioni relative al programma selezionato.

I modelli registrati

fig 4 management brevetti copiaUn primo esempio di modello registrato riguarda nuovamente un cestello. Si veda in figura 4 una delle immagini della registrazione. Questo esempio è utile per evidenziare due aspetti:

  1. non devono costituire oggetto di registrazione solo oggetti di design industriale aventi una particolare e piacevole forma estetica. Può essere registrato anche un componente tecnico che tra l’altro non influisce sul design della lavatrice. L’importante è che:
    - non tutte le caratteristiche dell’oggetto siano dettate da vincoli funzionali, ma che ci sia margine di libertà nelle scelte di design;
    - nel normale uso, il componente sia visibile, almeno in una configurazione (aperta) della lavatrice.
  2. lo stesso componente può essere protetto sia da un brevetto di invenzione sia da una registrazione di design. È chiaro che la protezione data dal brevetto di invenzione è più ampia rispetto a quella legata solamente all’aspetto esteriore. Tuttavia, poiché, come evidenziato sopra, un brevetto può essere annullato in qualsiasi momento durante tutti i suoi 20 anni di vita, è molto utile poter vantare nei confronti dei concorrenti la tutela estetica, molto più difficile da contestare e generalmente più agevole da azionare, in modo da impedire quanto meno che venga copiata proprio la forma di realizzazione (e sue eventuali varianti) adottata dall’azienda titolare della registrazione.
fig 5 -6 management brevetti copiaUn secondo esempio riguarda gli sportelli delle lavatrici (figura 5). Anche in questo caso si tratta di una parte della macchina, non particolarmente originale dal punto di vista estetico. Da notare che, per contestualizzare la registrazione dello sportello e allo stesso tempo evidenziare che la lavatrice non deve limitare il design dello sportello, in una figura della registrazione la lavatrice viene riprodotta, ma tratteggiata (figura 6).
Infine, viene riportato un esempio di un ulteriore oggetto di registrazione, una porzione del pannello dell’interfaccia utente (figura 7). fig 7 management brevetti copiaQuesta registrazione protegge la combinazione della forma della manopola e della parte grafica relativa ai programmi.
Questa combinazione, se da un lato è vincolata alle scritte che costituiscono una caratteristica del modello, d’altro lato essendo una parte confinata di un pannello, potrebbe essere incorporata in qualsiasi lavatrice.
Si può notare anche in questo caso una complementarietà con un brevetto di invenzione industriale o per modello di utilità relativo alla disposizione dei componenti del pannello, come nell’esempio sopra riportato.