Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 settembre 2021 C- 384 è stata pubblicata la domanda di registrazione della menzione tradizionale Prošek, presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 112 del Regolamento UE 1308/2013.

La menzione potrà essere utilizzata per una serie di vini croati a denominazione di origine protetta, in conformità alle specifiche indicazioni contenute nella Gazzetta.
Come sancito dal regolamento dell’Unione Europea n. 1308/2013, per menzione tradizionale si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati Membri per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o per riferirsi al metodo di produzione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore, al tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

La facoltà di chiedere la registrazione di una menzione tradizionale è riconosciuta agli Stati Membri ovvero alle organizzazioni di produttori che ne abbiano interesse e la domanda viene presentata alla Commissione dell’Unione Europea la quale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della stessa, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale.
Dal momento della pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni in cui uno Stato membro, un paese terzo, una persona fisica o giuridica che abbiano un interesse legittimo a impedire la registrazione della menzione tradizionale possono presentare formale opposizione.

Il deposito della domanda di protezione per la menzione tradizionale Prošek prima e l’avvenuta pubblicazione della stessa poi hanno suscitato una decisa reazione da parte di vari organismi pubblici e privati italiani a difesa della denominazione di origine protetta Prosecco in quella che ormai si configura come e vera propria battaglia all’Italian Sounding, ossia a quel fenomeno che consiste nel dare al nome o alla confezione di un prodotto alimentare straniero tutte le apparenze (visive e terminologiche) di un prodotto italiano per venderlo con più facilità.
Appare evidente che lo scontro sia di natura squisitamente politica; cerchiamo di comprendere i termini giuridici della questione.

Il contendente è il Prosecco, vino bianco prodotto nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, che ha ottenuto la protezione come Prosecco DOC (ad indicare il Prosecco prodotto in tutto il Friuli Venezia Giulia e in 5 province del Veneto) nonché come Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e Asolo Prosecco DOCG (le 2 denominazioni delle colline trevigiane) a far data dal 2009, quindi anteriormente al deposito della menzione tradizionale Prošek.
La disciplina di quelle che erano le Denominazioni di origine controllata è oggi confluita nelle DOP.

Il potenziale conflitto tra menzioni tradizionali omonime, o anche tra una menzione tradizionale che sia omonima a una DOP anteriormente registrata, viene risolto nel senso di vietare la registrazione della menzione per cui è richiesta protezione successivamente se essa sia tale da indurre in errore il consumatore circa la vera natura, qualità o origine dei prodotti vitivinicoli, anche se la menzione è esatta.

Appare dunque evidente che, nel caso Prošek-Prosecco, poiché la DOP gode di protezione precedente rispetto alla domanda di tutela della menzione tradizionale, la questione verterà sulla potenziale violazione della DOP Prosecco secondo i criteri del regime di protezione offerto alle denominazioni di origine protetta dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, sostanzialmente uniformata alla prima in seguito alla riforma del codice della proprietà industriale entrata in vigore con il D. Lgs. 15/2019.

Le norme di riferimento sono il Regolamento n. 1308/2013 a livello di Unione Europea e gli articoli 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale a livello nazionale.

Nel caso della denominazione di origine, la protezione viene conferita a un nome che identifica un prodotto originario di un certo luogo quando le sue caratteristiche o qualità sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali ed umani e quando tutte le fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

La protezione conferita dalle DOP è molto ampia; essa infatti non si limita a sanzionare gli impieghi commerciali diretti o indiretti di un nome registrato per prodotti comparabili a quelli oggetto di registrazione, ma si spinge fino a vietare qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, e anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente.

La ratio è quella di evitare qualsiasi fattispecie di “agganciamento” alla notorietà della DOP, che consenta a soggetti terzi non legittimati all’uso della denominazione geografica in quanto non produttori autorizzati provenienti dalla regione interessata di trarre indebito vantaggio dal prestigio della DOP.

Particolarmente interessante è la nozione di “evocazione”, i cui contorni sono stati via via precisati a livello giurisprudenziale dalle corti di merito, determinando un progressivo ampliamento dell’ambito di protezione; è lecito attendersi che la battaglia Prošek-Prosecco farà leva proprio su questo aspetto.

Tra le pronunce più rilevanti particolare clamore ha suscitato la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-783/19, con la quale la Corte si è espressa circa l’ambito di protezione riconosciuto alla DOP “Champagne”.

Nel caso in esame, la società GB utilizzava il segno champanilloper contraddistinguere dei tapas bar in Spagna.

Contro il tentativo di GB di registrare il segno a titolo di marchio è stata presentata opposizione da parte del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo che cura gli interessi dei produttori di champagne.
Il caso è finito dinanzi alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, al fine di determinare se l’utilizzo della denominazione CHAMPANILLO per servizi di ristorazione violasse l’ambito di protezione offerto dalla DOP “Champagne” o se costituisse un illegittimo tentativo di sfruttarne la notorietà.

Tra i profili discussi, particolarmente importante è l’interrogativo se la tutela offerta dalla DOP stessa possa estendersi non solo a prodotti diversi ma comparabili con quelli oggetto di protezione (come ampiamente riconosciuto da precedenti pronunce su casi analoghi) ma anche a servizi.

La pronuncia, accogliendo le conclusioni dell’Avvocato Generale Pitruzzella, riconosce alle DOP una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni.

Non solo quindi la tutela riconosciuta a una DOP che si riferisca a determinati prodotti può anche estendersi all’uso di un segno che evochi la DOP stessa in relazione a servizi, ma la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento n. 1308/2013, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili.

Questo passaggio può rivelarsi particolarmente utile per superare l’obiezione che quasi certamente verrà avanzata dalla Croazia circa le importanti differenze enologiche tra i vini a confronto, un vino bianco fruttato e frizzante nel caso del Prosecco e un vino rosso dolce ricavato da uve appassite per quanto riguarda il Prošek.

Tali differenze, innegabili dal punto di vista concreto, non dovrebbero avere rilievo nel giudizio dinanzi alla Commissione nel caso Prošek-Prosecco, tenendo conto sia dell’ampiezza dell’ambito di protezione riconosciuto alle DOP come sancito dalla Corte di Giustizia nel caso citato, ma anche del fatto che l’utilizzo delle due nominazioni per prodotti sostanzialmente identici (in entrambi i casi parliamo di vini) da un punto di vista astratto rafforzerebbe la possibilità di inganno in capo ai consumatori.

Inoltre, la Corte ha affrontato il seguente interrogativo di carattere generale: la nozione di evocazione contro la quale è protetta la DOP presume che sia stato posto in essere un atto di concorrenza sleale?
La conclusione è stata che il regime istituito a protezione della DOP è un regime oggettivo dal momento che la sua attuazione non richiede di dimostrare l’esistenza di dolo o colpa. La protezione non è quindi subordinata all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti o i servizi per i quali il segno contestato è utilizzato.

Anche questo passaggio può rivestire particolare importanza; quasi certamente la Croazia non mancherà di rilevare l’assenza di una possibile confusione sul mercato alla luce del modesto quantitativo di Prošek che viene distribuito rispetto al Prosecco, il vino italiano più esportato all’estero.
La conclusione della Corte tuttavia tende a negare la rilevanza di tale profilo ai fini del configurarsi della fattispecie dell’evocazione.

Riassumendo, può aversi evocazione della DOP e quindi violazione della stessa ogniqualvolta l’incorporazione totale o parziale della DOP in un segno, ovvero le somiglianze visive, fonetiche o anche solo concettuali tra tale segno e l’oggetto di protezione della DOP siano tali da evocarla nella mente del pubblico; quanto precede anche nel caso in cui il segno sia utilizzato (o ne sia domandata protezione) per servizi, ancorché non identici o simili ai prodotti per cui la DOP è protetta e anche in assenza di qualsiasi atto di concorrenza sleale.

Appare legittimo aspettarsi che le conclusioni del caso “Champanillo” vengano richiamate tra le argomentazioni che verranno spese in sede di opposizione alla domanda di registrazione per la menzione tradizionale Prošek per affermare il pericolo di evocazione della DOP Prosecco alla luce delle somiglianze visive e fonetiche tra i termini in questione e per ottenerne quindi il rigetto.

Non ci resta che attendere l’evolversi della vicenda, il cui epilogo potrebbe non giungere al termine della procedura di opposizione alla luce della determinazione con cui la Regione Veneto e il Consorzio Tutela del Prosecco intendono difendere il prestigio e l’unicità del vino italiano.