Quali sono gli strumenti legali che possono essere adottati per proteggere componenti e processi produttivi nel settore degli elettrodomestici?
Le forme di tutela della proprietà intellettuale sono i brevetti, i disegni o modelli, i marchi, il know-how e il diritto d’autore (o Copyright). In questo articolo parleremo in particolare dei brevetti e dei disegni o modelli.
Come è noto, la ragione principale dell’esistenza dei diritti di proprietà industriale è basata sulla necessità di recuperare gli investimenti sostenuti dall’inventore (nel caso del contesto aziendale, dall’imprenditore) per finanziare attività di ricerca e sviluppo che hanno l’obiettivo di proporre prodotti o procedimenti innovativi. I diritti di proprietà industriale permettono al loro titolare di operare sul mercato in un regime di esclusiva e di essere quindi l’unico a poter trarre un beneficio economico dalla propria idea. Nel caso dei brevetti e dei modelli, questi diritti di esclusiva servono quindi ad impedire che i concorrenti possano copiare un prodotto o un procedimento offrendolo sul mercato ad un prezzo inferiore, non dovendo recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Vale la pena a questo proposito sottolineare che in un regime di libera concorrenza copiare è consentito (ad eccezione di situazioni, estreme, di concorrenza sleale). Pertanto, in assenza di diritti di proprietà industriale diventa praticamente impossibile tutelare le proprie idee innovative.
I brevetti per invenzione o per modello di utilità tutelano soluzioni nuove e originali a problemi di natura tecnica. Le domande di brevetto per invenzione vengono sottoposte ad una ricerca di anteriorità e quindi ad un esame di merito sulla presenza dei requisiti di brevettabilità.
La procedura di brevettazione ha solitamente inizio mediante la presentazione di una domanda di brevetto nazionale. La domanda nazionale può poi essere estesa all’estero nei successivi 12 mesi, senza perdere alcun diritto, ad esempio sfruttando procedure centralizzate quali la domanda di brevetto europeo o la domanda di brevetto internazionale. La durata massima di un brevetto per invenzione è di 20 anni a partire dalla data del deposito.
I requisiti di brevettabilità sono la novità, l’attività inventiva e l’applicazione industriale. Quest’ultimo requisito è in realtà quasi sempre presente poiché in genere le invenzioni e i modelli di utilità sono il frutto di attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’industrializzazione. Il soddisfacimento del requisito della novità sussiste qualora il trovato, al momento del deposito della domanda, non sia compreso nello stato della tecnica, ossia che non sia oggetto di altre domande di brevetto aventi data di deposito anteriore e/o che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico. È utile precisare che è considerata una divulgazione lesiva del carattere della novità anche quella effettuata dallo stesso inventore, ad esempio, mediante la presentazione in fiera o la messa in commercio del bene dal quale si evinca l'invenzione, ovvero tramite pubblicazioni scientifiche.
Affinché ad una domanda di brevetto venga riconosciuto il requisito dell’attività inventiva occorre, invece, che il trovato stesso non debba risultare già esistente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente per un tecnico medio del settore. In particolare, una soluzione tecnica è dotata del requisito dell’attività inventiva se, partendo da un documento esistente allo stato dell’arte, non sarebbe stata conseguibile in modo evidente da un tecnico medio del settore, anche combinando l’insegnamento di tale documento con quanto descritto in altri documenti appartenenti allo stato dell’arte.
Si noti inoltre che i titoli brevettuali godono, per costante orientamento della giurisprudenza dei tribunali italiani, di una presunzione di validità, superabile solo con la prova concreta ed effettiva della sussistenza di elementi idonei a pregiudicare la sussistenza dei requisiti di validità sopra esposti.
Va notato che i requisiti di brevettabilità possono essere contestati in qualsiasi momento della vita del brevetto, sia a livello amministrativo - durante la procedura di esame, o tramite un’opposizione successiva alla concessione del brevetto – sia in sede giudiziale, ovvero in qualunque momento della vita del brevetto lo stesso può essere limitato o anche annullato in seguito ad una domanda giudiziale di nullità.
Per il brevetto per modello di utilità, invece, gli Uffici si limitano ad effettuare solo una verifica dei requisiti formali della domanda di brevetto depositata, senza effettuare alcuna ricerca di anteriorità. Il modello di utilità è rivolto alla tutela di nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, parti di esse, oppure nuove conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti di un prodotto già noto, tali da attribuire una particolare utilità al prodotto stesso.
La durata massima di un modello d’utilità è di 10 anni a partire dalla data di deposito.
La registrazione di un disegno o modello è invece rivolta all'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. Gli Uffici si limitano ad effettuare una verifica dei requisiti formali della domanda di registrazione di modello o disegno depositata. In alcune giurisdizioni, come quella dei Modelli Comunitari, un disegno o modello registrato può avere una durata massima di 25 anni. Come nel caso dei brevetti, è possibile partire con una registrazione nazionale ed estendere all'estero la tutela entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda italiana iniziale, senza perdere alcun diritto.
Un brevetto europeo concesso è relativo ad un tipico componente di una lavatrice, il cestello. In questo brevetto (figura 1) si rivendica un cestello (quindi non tutta la lavatrice), che ha la peculiarità di avere delle protuberanze sporgenti verso l’asse di rotazione del cestello, in cui queste protuberanze hanno la forma di un quadrato con angoli tondi (“squircle”) e con lati inclinati rispetto all’asse di rotazione.
Nella sua versione originale inglese, questa rivendicazione brevettuale recita:
1. A washing drum (1) which is adapted to be rotatably mounted in a laundry washing machine wherein laundry to be washed may be placed, said washing drum (1) comprising a tubular body wall (10; 110; 210) apt to rotate around a rotational axis (R) and said tubular body wall (10; 110; 210) comprising at least one bulge (20; 20') protruding from said tubular body wall (10; 110; 210) towards said rotational axis (R) and at least one hole (70), characterized in that the contour of said at least one bulge (20; 20') at said tubular body wall (10; 110; 210) has the shape of a squircle, wherein the reference axis (X) of said squircle-shaped contour is inclined with respect to said rotational axis (R).
È utile sottolineare il fatto che un cestello con protuberanze interne era già noto al momento del deposito di questa domanda di brevetto, e che l’invenzione riguarda la particolare forma di queste protuberanze.
A questo proposito si possono fare due considerazioni:
La rivendicazione (figura 2) recita:
1. A laundry washing method for a washing machine (100) that includes a tub (122) and a drum (124) within the tub (122), said method comprising:
a rinse cycle (220) followed by a spin cycle (230);
the spin cycle (230) including:
- a water-draining process (231) of draining wash water from the tub (122) prior to initiating a main spinning process (233);
- a subsequent laundry-balancing process (232) of supplying wash water into the drum (124) at least in part, at the same time redistributing the laundry in the drum (124) by repeatedly accelerating and decelerating the rotation of the drum (124); and
- a subsequent main spinning process (233) of spinning the drum (124) at a relatively high speed thereby extracting wash water from the laundry.
1. Household appliance (2), comprising a drawer (30), a user interface element (44) used to select and / or to display a program or parameters of a selected program and a light group (50) comprising a plurality of light elements (54), said light elements (54) being disposed substantially peripherally with respect to said user interface element (44), characterized in that said light group (50) is arranged on a side of said user interface element (44) opposite to said drawer (30), whereby on the side of the user interface element (44) opposite to said light group, only said drawer (30) is visible to a user, and whereby no light elements are arranged between the drawer and the user interface element, whereby the illumination of a respective light element (54) of said light group (50) depends on an operative / positional state of said user interface element (44).
Anche in questo caso l’invenzione non riguarda un componente tecnico sofisticato, ma l’”idea” di disporre l’elemento di illuminazione (54) affacciato solamente al lato della manopola (44) opposto al cassetto (30).
Sebbene questa idea possa sembrare dettata solamente da fattori estetici, e quindi esclusa dalla brevettabilità, la Richiedente ha dimostrato che la disposizione degli elementi rivendicata permette di ottimizzare gli spazi, in particolare a favore del cassetto, senza compromettere la percezione dell’utente sulle informazioni relative al programma selezionato.