L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) sta ridefinendo il panorama dell’innovazione tecnologica, imponendo nuove sfide anche sul piano della tutela brevettuale. In questo contesto, diventa fondamentale comprendere quali siano le condizioni per una protezione efficace delle invenzioni basate sull’IA, sia in termini di requisiti legali, sia in relazione ai nuovi scenari normativi, come il regolamento europeo sull’IA (Regolamento UE 2024/1689).
Per essere brevettabile, un'invenzione deve soddisfare i requisiti di eleggibilità e brevettabilità. L’eleggibilità esclude a priori ciò che è considerato attività mentale o astratta (es. metodi matematici, teorie scientifiche, metodi commerciali, giochi). La brevettabilità richiede invece novità assoluta e non ovvietà rispetto allo stato della tecnica.
Nel caso dell’Intelligenza Artificiale, la sfida si colloca al confine tra ciò che è meramente astratto (algoritmo matematico) e ciò che assume un carattere tecnico, ovvero un insegnamento concreto destinato a risolvere un problema tecnico tramite mezzi tecnici.
Un’invenzione, per essere brevettabile, deve avere carattere tecnico, ovvero un insegnamento tecnico, che è un’istruzione indirizzata a una persona esperta su come risolvere un particolare problema tecnico (piuttosto che, ad esempio un problema puramente finanziario, commerciale, matematico o astratto) utilizzando particolari mezzi tecnici.
La parola “tecnico”, tuttavia, “non è definibile” (come chiarito dalla decisione G 3/08 dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, UEB, generalmente seguita anche in Italia).
È il caso, ad esempio, di sistemi che controllano apparecchi a raggi X, ottimizzano la distribuzione del carico su una rete informatica, riducono il rumore in un’immagine, comprimono dati multimediali o implementano tecniche di crittografia.
Nel valutare l’eleggibilità dei metodi di IA, si applicano gli stessi criteri definiti per le invenzioni implementate da computer (si vedano a proposito le Linee Guida UEB, G-II 3.3): nel valutare il contributo apportato da un metodo matematico al carattere tecnico di un'invenzione, si deve tener conto se il metodo, nel contesto dell'invenzione, produce un effetto tecnico che serve a uno scopo tecnico.
In generale, un software può essere considerato eleggibile se:
L’Intelligenza Artificiale è quindi eleggibile non in quanto algoritmo, ma quando trova applicazione in un contesto tecnico, come:
Tuttavia, non è sufficiente avere un computer per rendere brevettabile l’IA (metodo), perché l’IA è in sé un algoritmo matematico. Un generico computer può rendere l’IA eleggibile in Europa ed in Italia, ma in tal caso difficilmente avrebbe novità e attività inventiva, in quanto il generico computer è noto a tutti.
La brevettabilità è invece presente quando le caratteristiche tecniche che forniscono l’eleggibilità sono anche le caratteristiche che differenziano l’invenzione rispetto allo stato della tecnica (tutto ciò che è pubblicato prima di una domanda di brevetto avente ad oggetto una applicazione di IA).
Tali caratteristiche, tuttavia, non devono meramente differenziare l’invenzione da quanto noto (criterio della novità), ma devono costituire un passo in avanti della tecnologia che non era facilmente pensabile sulla base di quanto noto (criterio della non ovvietà).
È utile a tale scopo vedere un esempio concreto di una invenzione di IA per la quale è stato concesso un brevetto dall’UEB.
Si tratta del brevetto EP3989126 B1, relativo a una Rete Neurale Convoluzionale (Deep Learning), per l’identificazione e la quantificazione automatica di radioisotopi in spettri gamma, che hanno importanti risvolti nella diagnostica per immagini e nella radioterapia. Questo caso dimostra come la definizione dettagliata di:
possa costituire una solida base per la brevettazione. In particolare, è risultata vincente la struttura della rete neurale, raffigurata schematicamente in una figura di brevetto come segue:
In questo caso, applicando i concetti sopra illustrati, si ha:
Poiché l’invenzione risolve il problema tecnico dell’identificazione di radioisotopi in radiazioni reali (quindi non un concetto astratto), e la tecnica nota emersa dall’esame a livello UEB non ha evidenziato la presenza (novità) o suggerimenti (non ovvietà) sugli elementi brevettuali della lista qui sopra, l’invenzione è stata premiata con la concessione del relativo brevetto.
Altri esempi di invenzioni eleggibili e brevettabili includono:
Il nuovo EU AI Act introduce un approccio alla regolamentazione basato sul rischio, classificando le applicazioni di IA in quattro categorie:
Su questi temi l’UEB non ha ancora preso posizione. Per i titolari di brevetti e le imprese innovative, è allora consigliabile:
La protezione brevettuale dell’IA segue gli stessi principi della brevettazione di una applicazione software, con l’aggiunta dei dettagli specifici dell’IA (strati, input, output, training, performance).
L’Intelligenza Artificiale è proteggibile tramite brevetto quando è relativa ad una sua applicazione tecnica, che sia hardware o software e non all’algoritmo in sé.
Alla luce delle normative esistenti (UEB) e di quelle emergenti come l’AI Act, è essenziale che le imprese e i professionisti del settore svolgano un’analisi approfondita della propria invenzione, sia sotto il profilo giurisprudenziale sia sotto quello di compliance, per garantire la sua eleggibilità e la conformità del relativo prodotto.
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