18 gennaio 2024 Jnews Emanuele Salviati

Jnews_910x512 copia-Jan-18-2024-02-25-41-2594-PM

Il 20 dicembre 2023, il Senato italiano ha definitivamente approvato il disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, originariamente presentato dal Governo il 27 luglio 2023.

Entrata in vigore l’11 gennaio 2024, la legge 27 dicembre 2023 n. 206 si articola in sei titoli e 59 articoli, intervenendo su diversi settori produttivi con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi legati al made in Italy.

Nel seguito verranno sintetizzate le principali novità contenute nella legge, e in particolare quelle che riguardano la proprietà industriale, in attesa di conoscere i maggiori dettagli operativi che verranno definiti con le disposizioni di attuazione.

Misure di incentivazione della proprietà industriale (Art. 6)

Per promuovere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle potenzialità legate alla brevettazione delle invenzioni e per sostenere l'innovazione nelle start-up e nelle microimprese, viene rilanciato, per il 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione, cui è attribuita una dotazione di bilancio di 8 milioni di euro per il 2023 e di 1 milione di euro per il 2024.

Il Voucher 3I può essere impiegato per acquisire servizi di consulenza relativi a:

  • valutazione della brevettabilità dell'invenzione;
  • ricerche di anteriorità preventive;
  • stesura della domanda di brevetto e deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • estensione all’estero della domanda.

I dettagli operativi del Voucher 3I saranno definiti tramite decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale (Art. 7)

Un'impresa che è titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquant'anni, o per il quale può dimostrare un uso continuativo da almeno cinquant'anni (i c.d. marchi storici di interesse nazionale), e che intende chiudere definitivamente l'attività, deve notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni sul progetto di cessazione dell’attività, indicando i motivi economici, finanziari o tecnici che giustificano tale decisione.

Una volta effettuata la notifica, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, a meno che non sia stato ceduto a titolo oneroso dall'impresa titolare o licenziataria.

Per i marchi inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha facoltà di depositare una domanda di registrazione, a proprio nome, del marchio in questione.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi acquisiti nelle modalità suindicate solo a favore di imprese, anche straniere, che abbiano intenzione di investire o trasferire attività produttive in Italia.

I dettagli per l'attuazione di queste disposizioni verranno definiti con un decreto non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale (artt. 22-23)

Gli istituti e i luoghi della cultura italiani possono registrare il marchio che li caratterizza, in ottemperanza al disposto dell’articolo 19 comma 3 c.p.i., al fine di per valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese. L’iniziativa mira altresì a consentire a questi enti di concedere l'uso di tali marchi a terzi a titolo oneroso, contribuendo così all'autofinanziamento e alla promozione del patrimonio culturale nazionale.

Contestualmente, vengono introdotte misure per rafforzare la tutela dei domini Internet “.it” associati agli istituti e luoghi della cultura, allo scopo di prevenire abusi e pianificare azioni efficaci per la salvaguardia di tali risorse online.

Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo (art. 37)

Viene istituito il "Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose" (denominate nel seguito “II.GG.”) a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dotato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, il fondo mira a proteggere e promuovere le indicazioni geografiche italiane nel mondo.

Le attività finanziate includono:

  • la registrazione e il rinnovo delle II.GG. in Paesi terzi, quali indicazioni geografiche o, ove non previste, quali marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • attività correlate alle opposizioni contro la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o altri diritti di proprietà intellettuale, richiesti da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti, qualora in contrasto con accordi internazionali di cui l'Italia o l’Unione europea sono parti contraenti;
  • attività legate alla richiesta di assegnazione di domini internet per le II.GG. e azioni volte a contrastare eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio a favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti;
  • iniziative e azioni di comunicazione e promozione delle II.GG., nonché il finanziamento delle attività poste in essere dalle camere di commercio italiane all'estero a supporto delle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

L'uso delle risorse sarà disciplinato da successivi decreti ministeriali da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Contrassegno per il made in Italy (art. 41)

Al fine di salvaguardare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti in territorio italiano e per contrastare la contraffazione in maniera più efficace, sarà introdotto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un contrassegno ufficiale atto ad attestare l'origine italiana delle merci. Tale contrassegno potrà essere usato, su base volontaria, da imprese che producono beni sul territorio nazionale.

In particolare, obiettivo del decreto è regolamentare vari aspetti, tra cui le forme grafiche e i supporti ammessi per il contrassegno, le modalità di richiesta e mantenimento dell'autorizzazione a usare il contrassegno da parte delle imprese, i settori merceologici e i tipi di prodotti idonei, le regole per assicurare un uso decoroso del contrassegno e la tecnologia per garantire la certificazione e tracciabilità della filiera dei prodotti.

Si precisa che le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari restano escluse da tali disposizioni, continuando a essere regolamentate dalle normative specifiche vigenti.

Riconoscimento dei prodotti industriali e artigianali tipici (artt. 42-46)

Al fine di sviluppare un sistema di protezione uniforme a livello europeo, le regioni potranno condurre una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già riconosciute o la cui reputazione e qualità siano strettamente legate al territorio.

I risultati di tale ricognizione verranno successivamente trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definirà un regime nazionale per il riconoscimento e la protezione di questi prodotti tipici.

Parallelamente, per valorizzare e tutelare ulteriormente i prodotti artigianali e industriali tipici, le associazioni di produttori in specifiche zone geografiche possono adottare disciplinari di produzione, che dovranno contenere elementi come il nome del prodotto, la descrizione delle materie prime, la delimitazione geografica, e altri particolari che stabiliscono il legame tra la qualità o reputazione del prodotto e la sua origine geografica. È altresì facoltà delle associazioni di produttori quella di presentare alla regione competente una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione summenzionata delle produzioni artigianali e industriali tipiche.

È previsto infine un contributo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, le cui modalità di erogazione verranno definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, destinato a contribuire alle spese di consulenza tecnica sostenute dalle associazioni di produttori per la predisposizione dei disciplinari di produzione.

Misure per la lotta alla contraffazione (artt. 49-56)

Vengono implementate nuove misure per contrastare la contraffazione, attraverso apposite modifiche di disposizioni legislative già in vigore:

  • vengono ampliate le funzioni attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, per includere i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
  • viene attenzionata la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia in materia di contrasto alla contraffazione;
  • vengono rafforzate le sanzioni amministrative per chi acquista merci contraffatte, coinvolgendo maggiormente gli enti locali;
  • vengono apportate delle modifiche al codice penale per rendere più efficace la lotta contro la vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
  • vengono introdotte nuove regole per la gestione e la distruzione delle merci contraffatte, semplificando le attività materiali e catalogando i beni per tipologia e quantità;
  • vengono potenziate le operazioni sotto copertura, soprattutto per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari;
  • si terrà conto della collaborazione degli stranieri condannati per reati di contraffazione nella valutazione della pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ai fini della revoca o del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Altre misure

Il 15 aprile di ogni anno è designato come la “Giornata Nazionale del made in Italy”, occasione per celebrare la creatività e l'eccellenza italiane presso istituzioni pubbliche, scuole e luoghi di produzione. L'obiettivo è riconoscere il contributo sociale e culturale del Made in Italy allo sviluppo del paese, sensibilizzando l'opinione pubblica sulla promozione e tutela delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani. Lo Stato e gli enti locali potranno promuovere iniziative in collaborazione con associazioni settoriali finalizzate alla promozione, difesa e valorizzazione del made in Italy.

Viene istituito il “Fondo nazionale del made in Italy”, con l'obiettivo di sostenere le filiere strategiche nazionali, favorendo la crescita e il rilancio economico. Dotato di 700 milioni di euro per il 2023 e 300 milioni di euro per il 2024, il Fondo è autorizzato a investire nel capitale di società italiane che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Le modalità di accesso, gli interventi e la gestione verranno definite da decreto ministeriale.

La legge prevede inoltre varie misure settoriali per supportare filiere specifiche, come la filiera del legno per l'arredo, degli oli di oliva vergini, delle fibre tessili naturali e riciclate, del settore tessile, della moda e degli accessori, della nautica da diporto, della ceramica, dell'approvvigionamento di forniture per le amministrazioni pubbliche e delle lavorazioni di qualità nel pane e nella pasta di semola di grano duro.

Nel settore dell'istruzione, viene istituito il liceo del made in Italy per promuovere competenze legate al settore. Viene anche creata la Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” per favorire il collegamento tra imprese di eccellenza e i licei del made in Italy, con l'obiettivo di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti.

Tra le misure di promozione, la legge istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, il cui coordinamento è affidato alla Fondazione sopracitata. Viene altresì attribuito al Ministero della Cultura il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale. Al riguardo, la legge prevede anche incentivi per le imprese culturali e creative e l'istituzione di un comitato nazionale per la promozione turistica dell'Italia.