In sintesi
- Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la nullità del marchio UE VENERE del 2010 per riso e numerosi prodotti a base di riso (sentenza T-410/24, 3 settembre 2025).
- Motivo principale: descrittività ai sensi dell’art. 7(1)(b) e (c) del Reg. n. 207/2009, non potendosi applicare il successivo Reg. n. 1001/2017.
- Per il giudice, “venere” è nome di una varietà di riso nero già nota al pubblico prima del deposito del marchio e non è distintivo per le sementi e i prodotti derivati.
- La decisione riguarda il “riso” in classe 30 e prodotti delle classi 30, 31 e 33 a base di riso, come “farina di riso, spuntini a base di riso, alcool di riso”.
- Gli argomenti della titolare (nome di fantasia, investimenti pubblicitari, licenze a terzi sul marchio VENERE) non superano le prove d’uso di “venere” come nome generico per una tipologia di riso.
I fatti essenziali
- Una società aveva registrato il marchio VENERE (denominativo) per prodotti in classe 30 (tra cui riso; farina di riso; riso sbramato; riso trattato; spuntini a base di riso; torte di riso), classe 31 (es. Semi [sementi]; sementi; risone; riso non lavorato; sementi da coltivazione; sementi per piante; semi commestibili non lavorati; farina di riso [foraggio]) e classe 33 (alcool di riso). Il marchio corrisponde anche al nome di una varietà vegetale registrata dalla stessa titolare nel 1997.
- Riso Gallo SpA ha chiesto all’EUIPO di dichiarare nullo il marchio per carenza di distintività.
- L’EUIPO ha parzialmente accolto la domanda per prodotti in classe 31 come “sementi, risone e riso non lavorato”, mantenendo la registrazione per “riso e prodotti a base di riso”. Riso Gallo ha impugnato la decisione.
- La Commissione di ricorso EUIPO ha parzialmente annullato la decisione in primo grado, accogliendo la domanda di nullità anche per “riso e prodotti a base di riso” . La titolare ha impugnato la decisione davanti al Tribunale UE.
- Con sentenza T-410/24 del 3.09.2025, il Tribunale ha respinto il ricorso e confermato la nullità per un ampio elenco di prodotti nelle classi interessate.
Il cuore della decisione: perché “Venere” è descrittivo
- Il Tribunale parte da un dato pacifico: “Venere” è il nome di una varietà vegetale di riso nero, protetta a livello comunitario fin dal 1997.
- Prove richiamate (tra le altre):
- estratti di libri e di periodici, estratti di articoli di periodici, ricette, estratti di dizionari, blog, social network, indagine sul consumo di riso che dimostrano che il termine «venere» era utilizzato, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, per una varietà di riso nero e non per identificare l’origine commerciale di un prodotto.
- ricerca della società Griffeshield sull’uso online del termine “venere” in riferimento a riso nel periodo 2001-2010 e relativi screenshot.
- Secondo il Tribunale, per il pubblico di riferimento (consumatori in generale per le classi 30 e 33; professionisti per la classe 31, ambito geografico italiano e inglese), “venere” descrive immediatamente un prodotto: la varietà o l’ingrediente “riso venere”.
- Conclusione: il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo per i prodotti interessati e non idoneo a svolgere la funzione di marchio per quelle voci.
Quali prodotti sono colpiti
Il marchio VENERE è dichiarato nullo per, tra gli altri:
- Classe 30: riso; farina di riso; riso sbramato; riso trattato; spuntini a base di riso; torte di riso.
- Classe 31: Semi [sementi]; sementi; risone; riso non lavorato; sementi da coltivazione; sementi per piante; semi commestibili non lavorati; farina di riso [foraggio]; riso (farina di -) [foraggio].
- Classe 33: Alcool di riso; riso (alcool di -)
Per questi prodotti, il termine “venere” viene percepito come descrittivo di una varietà di riso, non come indicatore d’origine.
Gli argomenti della titolare e la risposta del Tribunale
- “È un nome di fantasia divenuto noto grazie agli investimenti” → La notorietà non elimina la descrittività quando il termine designa una varietà già conosciuta.
- “Le ricette citano ‘riso venere’ perché usano il marchio” → Le fonti mostrano l’uso di “riso venere” come denominazione di varietà/ingrediente, indipendentemente dall’origine commerciale.
- “Molte fonti sono online e non affidabili” → Le prove sono ampie e diversificate (anche cartacee); non si può escluderle solo perché reperite via Internet.
- “Assenza del simbolo ® nelle riviste” come da prassi di settore → Irrilevante ai fini del giudizio.
- “Compatibilità tra marchio e denominazione varietale” → Il caso è deciso sulla descrittività e carenza di distintività (art. 7(1)(b) e (c)); il Reg 2017/1001, che vieta la registrazione di marchi che riproducono denominazioni di varietà vegetali esistenti, non è stato considerato poiché successivo alla registrazione del marchio.
Un punto procedurale: l’accoglimento di prove “tardive”
La Commissione di ricorso EUIPO ha potuto ammettere documenti prodotti per la prima volta in appello perché rilevanti e integrativi di quanto già depositato o rispondenti ad argomenti contenuti nella decisione in primo grado, in linea con l’art. 95(2) Reg. 2017/1001 e l’art. 27(4) Reg. delegato 2018/625. Il Tribunale ha confermato questo approccio.
Perché questa decisione è importante
La pronuncia chiarisce che i segni che coincidono con denominazioni di varietà vegetali già note al mercato, al momento del deposito, sono descrittivi e non distintivi quindi inidonei a distinguere l’origine commerciale per i prodotti interessati.
Riso Gallo ha dimostrato la natura descrittiva del marchio, utilizzando prove come articoli e ricette risalenti al periodo 2001-2010 (recuperati tramite un’indagine online con uso della Wayback Machine) che attestano che il segno "VENERE" era ampiamente utilizzato come espressione alternativa a "riso nero" al momento del deposito del marchio. Dal punto di vista procedurale, la Corte ha accettato la documentazione prodotta per la prima volta in appello, poiché finalizzata a sostanziare e rafforzare le argomentazioni relative alla non distintività e descrittività del marchio che erano già state presentate in precedenza innanzi alla Divisione di Opposizione.
La Divisione di Opposizione aveva già stabilito che il nome di una varietà vegetale registrata impedisce la registrazione di un marchio per prodotti della stessa specie poiché non distintivo. La Commissione di Ricorso ha ampliato questo principio, stabilendo un precedente significativo: se al momento del deposito del marchio il nome della varietà era già noto e utilizzato dal consumatore anche per i prodotti trasformati (come gli alimenti), l’impedimento alla registrazione per carattere descrittivo e carenza di distintività si estende ad essi, come confermato dal Tribunale UE.