A seguito della segnalazione da parte delle autorità elleniche dell’esportazione verso Paesi extra UE di formaggio recante le denominazioni “FETA”, “Feta danese” e “formaggio Feta danese” di imprese con sede in Danimarca, prodotto non conformemente al disciplinare della DOP “Feta”, la Commissione Europea è intervenuta, dapprima mettendo in mora il Regno di Danimarca, che aveva omesso di prevenire o far cessare la condotta illecita e, a fronte della posizione di chiusura manifestata dal Regno di Danimarca, ha proposto ricorso avanti la Corte di Giustizia. A sostegno delle tesi della Commissione Europea sono intervenute anche la Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro.
La procedura di infrazione riguarda le seguenti censure rivolte al Regno di Danimarca:
Prima censura - violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012
Seconda censura - violazione del principio di cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
La Corte di Giustizia ha in sostanza condiviso le osservazioni espresse dalla Commissione, nonché dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica di Cipro, per quanto riguarda la prima censura, mentre ha respinto la seconda censura (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=req&pageIndex=1&docid=262936&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=2165477).
In particolare, la Corte ha osservato quanto segue:
Prima censura - violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012
Pertanto “l’uso di una DOP o di un’IGP per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale prodotto è destinato a essere esportato verso paesi terzi.”
Il Regolamento n. 1151/2012 impone agli “Stati membri di garantire sul loro territorio una verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare, e ciò prima della sua immissione in commercio. Tali disposizioni, non escludendo da tale verifica i prodotti destinati a essere esportati, confermano che l’obbligo per gli Stati membri, previsto ………da tale regolamento, di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP o di IGP si applica anche a siffatti prodotti”.
Il Regolamento n. 1151/2012, come pure la giurisprudenza della Corte, mirano a realizzare, tra l’altro, due obiettivi: 1) “garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di un nome registrato presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti” e 2) garantire “una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione”.
Pertanto, “l’impiego della DOP «Feta» per designare prodotti fabbricati sul territorio dell’Unione che non sono conformi al disciplinare di tale DOP pregiudica ”i suddetti obiettivi, anche qualora tali prodotti siano destinati a essere esportati verso paesi terzi” e configura, quindi, un comportamento illecito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 1151/2012.
Seconda censura - violazione del principio di cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE
“Avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.”
La sentenza della Corte conferma la significativa protezione accordata alle DOP e IGP, in ragione delle peculiari natura e caratteristiche delle stesse. Tale sentenza, infatti, da una parte, vieta esplicitamente l’uso nei Paesi membri dell’UE di una denominazione registrata per prodotti non conformi al relativo disciplinare, anche se tali prodotti sono destinati a Paesi al di fuori dell’UE e, dall’altra, offre contributi interessanti ai fini del contrasto di comportanti illeciti aventi ad oggetto DOP e IGP.