Il caso _Nero Champagne_

Il 25 giugno 2025, il Tribunale dell’Unione europea si è espresso sul caso T-239/23, annullando la decisione dell’EUIPO che aveva parzialmente accolto la domanda di registrazione del marchio “Nero Champagne” da parte della società italiana Nero Lifestyle. La sentenza segna un punto di svolta nell’interpretazione delle norme relative alla registrabilità ed uso di marchi che includono le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP).

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e dell’Institut national de l’origine et de la qualité, i quali sostenevano che il marchio “Nero Champagne” potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà della DOP “Champagne” — registrata dal 1973 — anche se riferito a vini conformi al relativo disciplinare. 

Secondo il Tribunale, la mera conformità dei prodotti rivendicati al disciplinare DOP non è di per sè sufficiente a legittimare l’uso della denominazione all’interno marchio, qualora vi siano elementi che indichino un potenziale sfruttamento indebito della reputazione della DOP.

È stata infatti ammessa la possibilità di dimostrare che un marchio sfrutti indebitamente la notorietà di una DOP anche se designa unicamente prodotti conformi al relativo disciplinare. In tali casi, l’EUIPO ha il dovere di esaminare tutti gli elementi disponibili per accertare se la presunzione di legittimità possa essere superata.

Il termine “nero”, nel contesto del marchio proposto, è stato ritenuto potenzialmente fuorviante: potrebbe evocare un colore o una varietà di vitigno che non è coerente con il disciplinare della DOP Champagne, il quale ammette solo vini bianchi o rosati.

Le implicazioni per la prassi dell’EUIPO

La sentenza incide profondamente sulla prassi finora adottata dall’EUIPO, che tendeva a presumere, essenzialmente in senso assoluto, la legittimità dei marchi contenenti una DOP qualora riferiti a prodotti conformi al relativo disciplinare. Il Tribunale, invece, chiarisce che tale presunzione non è assoluta e può e deve essere rovesciata se vi sono elementi che suggeriscano un uso ingannevole o un vantaggio indebito.

Ne deriva un rafforzamento dei limiti di registrabilità per marchi che includono indicazioni geografiche, anche laddove si tratti di prodotti perfettamente aderenti alle regole DOP o IGP.

Conclusioni

Con questa sentenza, il Tribunale dell’Unione europea richiama l’attenzione su un principio fondamentale: la protezione delle DOP non si limita alla correttezza formale del prodotto, ma include la tutela del loro prestigio, immagine e percezione da parte del pubblico

Oltre a rappresentare un rafforzamento della tutela conferita alle DOP e IGP, viene anche rafforzata la tutela del consumatore. Proteggere la DOP significa quindi proteggere la fiducia del pubblico, assicurando che il valore percepito di una DOP non sia diluito o sfruttato da messaggi di comunicazioni e pubblicità ambigui.

Per le aziende del settore enogastronomico, se, in linea di massima, già prima di questa sentenza appariva preferibile non includere nel marchio da registrare la DOP o l’IGP, da oggi eventuali esigenze in questo senso dovranno essere accompagnate da un’attenta valutazione e verifica dell’abbinamento di ulteriori elementi figurativi o denominativi.

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