"Articolo di Luca Mariani per Technofashion."
Nell'effervescente commedia di Oscar Wilde, "L'importanza di chiamarsi Ernesto", il protagonista Jack Worthing intesse un'abile finzione, celandosi dietro il nome di Ernesto, un appellativo che irradia un fascino irresistibile agli occhi dell'amata Gwendolen Fairfax. Per il geniale commediografo, "Ernesto" trascende la sua funzione di mera etichetta identificativa della persona, elevandosi a simbolo socialmente costruito e ardentemente desiderato, un significante che si carica di promesse romantiche e sottili implicazioni morali.
Allo stesso modo, il vibrante universo della moda è costellato di storie in cui un semplice patronimico, l'eco del nome e cognome dello stilista, da ordinario sigillo distintivo volto a differenziare le sue creazioni da quelle dei concorrenti, si trasforma, grazie alla linfa degli investimenti pubblicitari e al fluire del tempo, in un marchio di risonanza nazionale o globale. Il marchio rinomato è infatti un'entità dotata di una forza attrattiva intrinseca e di un valore economico che esistono autonomamente e che prescindono la tangibilità degli oggetti adornati.
“L'unica cosa che valga la pena di fare, oggi, è l'essere moderni.” – O.W.
Il marchio Michael Kors rappresenta oggi uno dei pilastri del lusso accessibile a livello globale, che unisce glamour sofisticato e praticità quotidiana. La sua genesi affonda le radici nella visione del designer americano Michael David Kors, nato Karl Anderson Jr. nel 1959 a Long Island, New York. M.D. Kors, dopo una breve parentesi presso il Fashion Institute of Technology di New York, nel 1981 lancia il suo marchio omonimo. La collezione femminile sportiva ed elegante degli esordi cattura l'attenzione dei buyer dei grandi magazzini newyorkesi come Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avenue. Il suo stile si distingue per linee pulite, tessuti lussuosi ma funzionali e un'attenzione particolare alla vestibilità e al comfort.
Negli anni '90, Michael Kors consolida la sua presenza nel panorama della moda americana. Nel 1997 viene nominato direttore creativo di Céline, la storica maison francese, un incarico prestigioso che ricopre fino al 2003. Il ritorno a tempo pieno al suo brand segna una fase di forte espansione. Kors intuisce il potenziale di un lusso meno elitario e più accessibile, inserendosi in un segmento di mercato in forte crescita. Introduce anche linee di accessori, in particolare borse, che diventano rapidamente degli status symbol, negli Stati Uniti come all’estero, e contribuiscono all’ascesa della maison e alla sua espansione economica.
Dal punto di vista societario, l’azienda di Michael Kors ha attraversato diverse fasi e vicissitudini societarie. Nel 2011, l’impresa è stata quotata in borsa con un'IPO di grande successo, segnando un'ulteriore tappa nella sua crescita. Successivamente, il gruppo ha intrapreso una strategia di espansione attraverso acquisizioni mirate. Nel 2017, ha acquisito il marchio di calzature di lusso Jimmy Choo e, nel 2018, ha completato l'acquisizione di Versace (recentemente ceduto a Prada), creando un nuovo gruppo del lusso denominato Capri Holdings Limited (poi cambiato in Tapestry, Inc. nel 2024).
“La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé.” – O.W.
Negli ultimi anni, un'intensa battaglia legale ha animato le aule del Tribunale dell’Unione Europea, focalizzandosi sul noto marchio "MK MICHAEL KORS" e su presunte violazioni della proprietà intellettuale. Al centro della disputa, la somiglianza tra questo marchio e il successivo "MK MICHAEL MICHELE", entrambi operanti nel settore della moda.
In data 8 aprile 2020, la società Michael Kors ha presentato all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) un'istanza di nullità nei confronti del marchio figurativo "MK MICHAEL MICHELE", registrato dalla società spagnola Tecom Master SL per le classi 18 (borse e pelletteria) e 25 (abbigliamento, calzature e cappelli). Il marchio contestato raffigura un cerchio nero con al centro le iniziali interconnesse "MK" in carattere maiuscolo bianco e, lungo il bordo inferiore delimitato da una sottile circonferenza concentrica bianca, la dicitura "MICHAEL MICHELE" anch'essa in bianco.
A sostegno della propria domanda, Michael Kors ha invocato il rischio di confusione derivante dalla coesistenza del marchio "MK MICHAEL MICHELE" con i propri marchi anteriori "MK" e "MK MICHAEL KORS" (sia denominativi che figurativi), nonché la reputazione di questi ultimi, asserendo che il marchio contestato se ne appropriasse indebitamente, rischiando di pregiudicarla con la sua presenza sul mercato.
In replica, Tecom Master SL ha contestato la sussistenza di una somiglianza tra i segni e, avvalendosi di un proprio diritto, ha richiesto a Michael Kors di comprovare l'uso effettivo dei propri marchi anteriori. Michael Kors ha quindi depositato la documentazione probatoria richiesta, che l'EUIPO, dopo un'attenta valutazione, ha ritenuto sufficiente. Conseguentemente, con decisione del 30 settembre 2021, la Divisione di Annullamento dell'EUIPO ha accolto la domanda di cancellazione del marchio "MK MICHAEL MICHELE". Tale decisione è stata impugnata da Tecom Master SL dinanzi alla Commissione di Ricorso, la quale ha integralmente confermato le statuizioni della Divisione di Annullamento, ritenendo corretta la decisione di primo grado.
In particolare, l'EUIPO ha concluso che l'uso effettivo del marchio anteriore era adeguatamente dimostrato per i prodotti rientranti nelle classi 18 e 25. Ha inoltre evidenziato che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio, non specializzato, con un livello di attenzione ordinario. L'Ufficio ha riconosciuto l'elevata notorietà del marchio anteriore presso il grande pubblico, identificandolo come un marchio emblematico e di lusso. La Commissione di Ricorso ha accertato un grado medio di somiglianza tra i segni in esame sul piano visivo, fonetico e concettuale, ritenendo che il pubblico di riferimento sarebbe ragionevolmente portato a stabilire un collegamento tra il marchio contestato e il marchio anteriore. Di conseguenza, l'uso del marchio "MK MICHAEL MICHELE" per i prodotti delle classi 18 e 25 avrebbe tratto indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione con provvedimento del 24 novembre 2021 ritiene legittimo l'annullamento del marchio contestato.
“Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni.” – O.W.
Nonostante ciò, la spagnola Tecom non demorde e porta la questione al Tribunale dell'Unione Europea in Lussemburgo. La società contesta con forza, in particolare l'effettivo uso del marchio anteriore "MK MICHAEL KORS", mettendo in dubbio la validità delle prove presentate. Il fulcro della disputa rimane il presunto rischio di confusione tra i marchi, con Tecom che contesta l'analisi visiva, fonetica e concettuale svolta dall'Ufficio, negando la possibilità di confusione tra i consumatori e sollevando dubbi sulla notorietà del marchio anteriore. L'EUIPO e l'interveniente si oppongono fermamente alle argomentazioni di Tecom, difendendo le loro valutazioni e decisioni precedenti.
“Per acquistare popolarità bisogna essere una mediocrità.” – O.W.
La giurisprudenza europea stabilisce che per la notorietà di un marchio è sufficiente la conoscenza da parte di una porzione significativa del pubblico di riferimento, per cui non è necessario provare che si è instaurata una consapevolezza unanime del marchio nel collettivo dei consumatori, e in una parte sostanziale dell’Unione Europea, senza che sia richiesta una copertura territoriale esaustiva di tutto il territorio dell’UE. Per cui, se è conosciuto in una porzione notevole del territorio e del pubblico europeo, il marchio è notorio e degno di una tutela rinforzata.
Nel caso del marchio “MK MICHAEL KORS”, l’Ufficio ha fondato il suo giudizio su prove concrete come cataloghi, pubblicità su diversi canali (stampa, social, riviste di moda), articoli giornalistici, consistenti dati di vendita e campagne marketing in paesi chiave dell'UE (Francia, Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi). Queste evidenze hanno convinto l'EUIPO della vasta conoscenza del marchio in questione da parte del pubblico interessato a livello europeo. Tale notorietà deriva da un uso prolungato, intenso e ben documentato per prodotti quali borse e valigie (classe 18) e abbigliamento e calzature (classe 25), per i quali il marchio è registrato.
Di conseguenza, per il Tribunale dell’UE, nei precedenti gradi di giudizio, si era correttamente concluso che il marchio “MK MICHAEL KORS” gode di notorietà presso il vasto pubblico ed è riconosciuto come brand iconico ed elitario nell’industria della moda.
“Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze.” - O.W.
Nella sua analisi comparativa, il Tribunale UE ha confermato una somiglianza visiva media tra i marchi in esame. Tale conclusione deriva dalla riscontrata struttura globale simile, data dalla prominenza delle lettere maiuscole "MK" con un carattere semplice e dalla posizione iniziale dell'elemento "Michael" in una grafia quasi identica. A differenziarli, gli elementi secondari "Kors" e "Michele", meno in vista a causa della loro posizione secondaria, e lo sfondo nero del marchio contestato.
Anche a livello fonetico, è stata rilevata una somiglianza media. Nonostante "Kors" e "Michele", la condivisione di "MK" e "Michael" crea una base di pronuncia affine. L'Ufficio ha inoltre osservato la tendenza del consumatore medio ad abbreviare oralmente i marchi complessi, concentrandosi sull'inizio o sulla parte principale.
Infine, l'Ufficio ha giustamente evidenziato una certa affinità concettuale, poiché entrambi i marchi includono il nome maschile "Michael". Da questa valutazione complessiva emerge che i marchi in questione presentano un grado medio di somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale.
“La verità raramente è pura e non è mai semplice.” – O.W.
Il Tribunale UE concorda nuovamente con la commissione di ricorso: la notorietà del marchio anteriore per borse, abbigliamento e calzature, unita alla somiglianza visiva e concettuale dei marchi e alla prossimità dei prodotti, porterebbe il pubblico a una probabile associazione mentale tra i segni distintivi. L'Ufficio ha inoltre ritenuto provato che la ricorrente intendesse sfruttare indebitamente la notorietà del marchio preesistente senza giustificazioni valide.
“Esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori.” – O.W.
In conclusione, il Tribunale UE ha respinto l’appello di Tecom Master SL, confermando la decisione della Commissione di Ricorso e, di conseguenza, la cancellazione del marchio “MK MICHAEL MICHELE”. Questa sentenza sottolinea l'importanza di documentare accuratamente l'uso del marchio e della sua notorietà nel contesto dei procedimenti amministrativi avanti l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Inoltre, evidenzia la necessità di condurre ricerche approfondite sui marchi prima di registrarne uno nuovo, al fine di evitare potenziali conflitti legali e proteggere i propri investimenti.