Nel vasto e intricato mondo dei marchi e delle indicazioni geografiche, a volte, una sola consonante può fare la differenza. È il caso della recente disputa che ha coinvolto la celebre indicazione geografica italiana “Lugana” e il vino tedesco “Tugana”. Nonostante la somiglianza dei nomi, la Divisione di Annullamento dell'EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha stabilito che la "T" iniziale del vino tedesco lo rende sufficientemente diverso dalla DOP italiana, portando a una decisione che mantiene la sua registrazione.
L'area di produzione del vino Lugana DOP si colloca nella piana morenica a sud del lago di Garda. Questo anfiteatro collinare di origine glaciale, formato dall'accumulo di detriti rocciosi, sabbia e argilla, ha creato un habitat ideale per la viticoltura. La zona si estende tra le province di Brescia e Verona, includendo i comuni di Sirmione, Pozzolengo, Desenzano e Lonato in Lombardia, e Peschiera del Garda in Veneto. Il Lugana è un vino bianco fermo, ottenuto principalmente da uve del vitigno Turbiana, noto anche come Trebbiano di Lugana o Trebbiano di Soave.
L’omonima denominazione “Lugana DOC” è stata istituita alla fine degli anni '60. Successivamente, nei primi anni '90, è stato fondato il Consorzio per la Tutela del Lugana. L'ente, con sede a Sirmione, ha il compito di vigilare sul rispetto del disciplinare di produzione, promuovere e valorizzare il vino, oltre a proteggere legalmente la denominazione. Proprio nell'ambito della sua funzione di tutela, il Consorzio si è trovato recentemente coinvolto in un procedimento a livello europeo per la salvaguardia della denominazione "Lugana".
Il 1° agosto 2018 l’azienda agricola a conduzione familiare di origini tedesche Weingut Kilian Hunn presentava la richiesta di registrazione di un marchio dell’Unione Europea denominativo costituito dalla parola “TUGANA” per le Classi di Nizza nr. 32 (bevande analcooliche alla frutta) e 33 (vari tipi di vino e altre bevande alcoliche). Questa domanda di marchio ha percorso il proprio iter di registrazione senza intoppi ed è andata a concessione il 27 novembre 2018. Successivamente, per quasi cinque anni, non si sono registrati eventi particolari nel fascicolo ufficiale del marchio, che di conseguenza è rimasto formalmente immutato.
L’11 novembre 2023 il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini "Lugana" D.O.C. depositava una richiesta perché venisse dichiarata la nullità dell’intero marchio dell’Unione Europea nr. 17938461 “TUGANA”. La richiesta si basava sull’assunto che la registrazione contestata fosse invalidata dall’esistenza del marchio collettivo italiano nr. 302019000057894 “LUGANA” depositato il 05/08/2019 e registrato il 05/08/2019 protetto per i vini della Classe 33 e della Denominazione di Origine Protetta (DOP) “LUGANA” registrata a partire dal 18/09/1973 anch’essa tutelata per i vini. Si fa notare il fatto che il marchio collettivo citato risulta successivo alla registrazione contestata, circostanza che la difesa tedesca avrebbe poi sollevato.
Nella sua richiesta di annullamento, l’attore sosteneva che la DOP "LUGANA" gli conferisse il diritto di vietare l'uso del marchio "TUGANA" e che l'impiego commerciale di tale marchio per altri tipi di vino o prodotti comparabili sfruttasse illegalmente la reputazione della denominazione d'origine protetta, configurandosi al contempo come un uso improprio e ingannevole. Inoltre, secondo il Consorzio, "TUGANA" evoca inequivocabilmente "LUGANA" a causa della forte somiglianza visiva e fonetica tra i due termini, inducendo il consumatore a creare un collegamento mentale tra le due parole, anche se hanno una lettera di diversità.
A sostegno di questa tesi, il Consorzio presentava inter alia immagini tratte da siti di rivenditori che promuovevano i vini Tugana come "la risposta tedesca al Lugana, famoso in tutto il mondo". Durante il contraddittorio, il Consorzio ha inoltre avanzato l’ipotesi che la scelta di un vino bianco e di un tipo particolare di bottiglia per il vino tedesco fossero dettagli studiati per creare un mirato richiamo estetico al Lugana.
Riguardo al confronto tra "TUGANA" e il marchio collettivo "LUGANA", il Consorzio sosteneva l'esistenza di un conflitto evidente dovuto alla somiglianza dei segni e all'identità dei prodotti. Tuttavia, a tal proposito, la difesa tedesca ha confutato questa argomentazione, sottolineando che il marchio collettivo italiano è stato registrato in un momento successivo rispetto al marchio "TUGANA" e non può, quindi, costituire un valido motivo di nullità.
L'azienda vinicola Weingut Kilian Hunn ha respinto le accuse, sostenendo che l'asserita violazione della denominazione d'origine protetta non rientrava nei parametri stabiliti dalla legislazione europea per tale fattispecie. L'azienda ha precisato di non aver mai fatto un uso commerciale, diretto o indiretto, della DOP "LUGANA", né di aver utilizzato indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza e sulle qualità essenziali del prodotto che potessero indurre in errore il consumatore. Per quanto riguarda l'evocazione, la cantina ha affermato che il termine "TUGANA" non richiama la parola "LUGANA" perché la differenza nella lettera iniziale è un elemento distintivo sufficiente per il consumatore, che non sarebbe indotto a credere che il vino provenga dall'area geografica italiana.
In aggiunta, Weingut Kilian Hunn ha spiegato che "TUGANA" è un acronimo del motto "TUniberg GAnz NAtürlich" (ovvero “Tuniberg interamente naturale”), un'espressione che si riferisce all'area di provenienza e alle caratteristiche del vino. In conclusione, la cantina ha dichiarato che in un primo momento non era a conoscenza del fatto che alcuni rivenditori promuovevano il suo vino come alternativa al Lugana. Tuttavia – una volta edotta di tale circostanza – aveva intimato a questi soggetti di interrompere l'uso del suddetto slogan, in quanto non in linea con i propri interessi e la filosofia aziendale, che si concentra sul legame territoriale con la zona del Tuniberg, anch’essa nota in campo enologico.
Il Baden, la regione vinicola più a sud della Germania, si estende lungo il confine francese, attraversando città come Heidelberg, Karlsruhe, Baden-Baden e Friburgo, fino ad arrivare alla Svizzera. Con il suo clima caldo, simile a quello delle regioni francesi dell'Alsazia, della Savoia e della Loira, e dell'Austria, è una delle zone più accoglienti del Paese. La regione è suddivisa in nove sotto-aree, ognuna con caratteristiche e microclimi unici. Le temperature più miti si registrano a sud del Kaiserstuhl (ovvero “il trono dell’imperatore”), un gruppo collinare di origine vulcanica collocato nella zona Sud-Ovest della Germania proprio a ridosso del confine della Francia, che dà il nome ad una celebre area vitivinicola.
Nei dintorni si estende l'area del Breisgau, o Brisgovia, che con i suoi 1.600 ettari di vigneti si arrampica lungo i pendii della Foresta Nera. La Brisgovia ospita il Tuniberg, spesso considerato il "fratello minore" del più celebre Kaiserstuhl, nonostante le due zone abbiano conformazioni geologiche e qualità naturalistiche ben distinte. Questo territorio, che si sviluppa per circa nove chilometri in direzione nord-sud e per tre chilometri in direzione est-ovest, gode di un clima mite e di influenze mediterranee che gli hanno valso il nome di "Riviera della Germania". In questa terra dove la viticoltura ha radici antiche, una vera e propria rinascita è avvenuta negli anni Settanta. Nel decennio successivo, l'impegno dei produttori locali ha portato alla promozione e alla diffusione, prima in Germania e poi all’estero, dei vini della zona. Tra le uve a bacca bianca, si distinguono il Müller-Thurgau, il Pinot Grigio e il Pinot Bianco, mentre tra quelle a bacca rossa, il Pinot Nero domina incontrastato.
Dopo aver scartato l’obiezione basata sul marchio collettivo per le ragioni già esposte, la Divisione di Annullamento si è concentrata sul secondo motivo di nullità, ovvero quello della Denominazione di Origine Protetta. Poiché il marchio contestato risale al 1° agosto 2018 e la DOC italiana invece al 18 settembre 1973 (successivamente ricompresa nel regime unionale delle DOP ai sensi dell’Articolo 104 del Regolamento dell’Unione Europea nr. 1308 del 2013), non ci sono dubbi sull’anteriorità temporale della DOP “Lugana” rispetto alla registrazione “TUGANA”. L’Ufficio prima di tutto ricorda che, ai sensi dell’Articolo 103 del Reg. 1308/2013, le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), sono tutelate contro alcune specifiche fattispecie di violazione.
In particolare, il comma 2 specifica che: “Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
Secondo la Divisione di Annullamento nel caso di specie non si può parlare di uso diretto della DOP dal momento che “LUGANA” e “TUGANA” differiscono per la prima lettera e ciò causa un significativo grado di distinzione visiva e fonetica tra le due parole. Visivamente, le lettere hanno forme distinte, con la «L» che ha una forma curva e fluida, mentre la «T» ha una struttura diritta con una barra trasversale: queste caratteristiche le rendono immediatamente distinguibili. Dal punto di vista fonetico, la «L» è una consonante liquida con una pronuncia più morbida, mentre la «T» è una consonante occlusiva, che produce un suono più netto e brusco. Dato che i consumatori normalmente tendono a concentrarsi sulla parte iniziale delle parole, questa differenza gioca un ruolo cruciale nella percezione dei due segni.
Pertanto, il segno contestato non può essere considerato come un uso della DOP invocata né nella forma in cui è stata registrata, né in una forma così strettamente legata ad essa da rendere chiaramente impossibile dissociare il segno contestato dalla DOP.
Il Consorzio sosteneva che il marchio "TUGANA", usato per prodotti vinicoli e non, sfruttasse la reputazione della denominazione di origine protetta "LUGANA". Tuttavia, un'argomentazione di questo tipo richiede un uso effettivo della denominazione protetta da parte del titolare del marchio contestato e prove specifiche che dimostrino come il marchio in questione sfrutti il prestigio della denominazione stessa per prodotti non comparabili.
Anche a questo proposito, la Divisione di Annullamento ha respinto le ragioni del Consorzio, giudicandole insufficienti e generiche. L'Ufficio ha rilevato la mancanza di un impianto probatorio e argomentativo adeguato a dimostrare che l'uso del marchio "TUGANA" per prodotti non comparabili a quelli a denominazione di origine protetta (DOP) possa sfruttarne la reputazione.
Il criterio decisivo per stabilire un caso di evocazione, e quindi di violazione di un'indicazione geografica (IG), è che, di fronte a un nome contestato, l'immagine evocata direttamente nella mente del consumatore sia quella del prodotto la cui IG è protetta. I consumatori devono, cioè, percepire un legame sufficientemente chiaro e diretto tra il termine utilizzato per designare il prodotto e il nome protetto. Inoltre, si ha "imitazione" nel senso comune del termine quando un marchio è "destinato a simulare o copiare qualcos'altro", in questo caso l'IG precedente.
Nel presente caso, la Divisione di Annullamento ritiene che il fatto che un gruppo ristretto di rivenditori abbiano utilizzato sul loro sito web un riferimento alla Denominazione di Origine Protetta invocata non dimostri, di per sé, che il marchio contestato “TUGANA” evochi la DOP “LUGANA”. Le prove presentate dal richiedente a sostegno della sua tesi si limitano a due screenshot di siti web di rivenditori, il che è insufficiente a dimostrare un'evocazione della DOP. Non c'è alcun indizio che questi riferimenti riflettano una tendenza di mercato o una specifica percezione del marchio da parte dei consumatori.
Inoltre, contrariamente all'opinione dell’attore, il fatto che il marchio contestato sia utilizzato sul mercato per distinguere vini bianchi venduti in bottiglie dalla forma standard non può influenzare questa valutazione. I consumatori sono abituati ad acquistare vino bianco in bottiglie dalla sagoma comune e non associano questa caratteristica a un marchio o a una specifica DOP. Infine, questo fatto, di per sé, non pare dimostrare l’intenzione da parte del titolare del marchio dell'Unione Europea di stabilire un legame con la DOP. Di conseguenza, anche l'argomento del richiedente che sostiene l'imitazione della DOP deve essere respinto.
Considerando tutto ciò, nell’opinione dell’Ufficio è improbabile che il marchio contestato evochi la DOP “LUGANA” del richiedente nella mente del pubblico di riferimento.
Sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate, la Divisione di Annullamento ha respinto la richiesta di annullamento depositata dal Consorzio e ha mantenuto la registrazione del marchio “TUGANA” della Weingut Kilian Hunn. Tuttavia, la vicenda è soggetta ad ulteriori sviluppi. Il Consorzio Tutela Lugana ha presentato appello alla Commissione di Ricorso, con l'intento di ottenere una riforma della decisione. Pertanto, la battaglia legale continua, e non resta che attendere i prossimi sviluppi di questa disputa transfrontaliera.
Questo testo è frutto della revisione di un articolo di Luca Mariani, Consulente nella Proprietà Industriale, originariamente pubblicato sulla rivista “Vigne, Vini e Qualità".
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