Si allarga la platea dei soggetti legittimati a presentare la domanda domande di contributo per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione: tutte le principali novità introdotte dall’ultimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2021, n. 173 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico che, in attuazione dell’articolo 32 del cd. Decreto crescita, disciplina l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione italiani.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico datato 31 maggio 2021 sostituisce il precedente decreto del 15 gennaio 2020, recependo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.

La principale novità consiste nell’ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare domanda di contributo per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione.
Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 31 maggio 2021, sono legittimati a presentare la domanda, non più solo le associazioni rappresentative delle categorie produttive, ma anche i consorzi di tutela di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e gli altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili.

Altra modifica significativa è quella introdotta dall’articolo 3 comma 3 del D. M., ai sensi del quale le domande di agevolazione devono riferirsi solo a registrazioni di marchi collettivi o di certificazione già concessi al momento della presentazione della domanda.
Infine, l'importo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario rimane pari al 70% delle spese sostenute ma la soglia massima sale a Euro 150.000,00 per anno.
L’articolo 3 comma 1 elenca le iniziative finalizzate alla promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani ammissibili all'agevolazione, a cui è stata aggiunta la voce prevista dalla lettera f):

  • partecipazione a fiere e saloni internazionali;
  • eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
  • incontri bilaterali con associazioni estere;
  • seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
  • azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line;
  • creazioni di comunità virtuali a supporto del marchio.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano nel dettaglio le tipologie di spese ammesse e i requisiti minimi dei disciplinari d’uso dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione.
Un apposito provvedimento del Direttore dell’UIBM disciplinerà modalità e tempi per la presentazione delle domande di contributo.

 

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