Articolo di Luca Mariani per la rubrica mensile gestita da Jacobacci & Partners per Monitor, settimanale economico del lunedì pubblicato dal gruppo ItalyPost.
Agli esordi di una nuova avventura imprenditoriale, è frequente che i vertici aziendali si concentrino su alcuni segni distintivi percepiti come prioritari: la denominazione o ragione sociale e il nome a dominio. Si tratta di passaggi fondamentali per costituire l'impresa e garantirle una prima vetrina sul web.
Troppo spesso, tuttavia, l'imprenditore decide di posticipare il deposito del marchio, derubricandolo a mera formalità non urgente: chi mai dovrebbe copiare o rubare un nome sconosciuto e ancora privo di avviamento o notorietà?
Su questo modus operandi sventola una gigantesca red flag. Tralasciare le verifiche di anteriorità e l’avvio dell’iter di registrazione non è una disattenzione da poco. In realtà, è la scintilla che rischia di innescare, anche a distanza di anni, una grave vulnerabilità strategica, destinata a tradursi in un amaro e costoso risveglio
Il Codice della Proprietà Industriale vieta espressamente di registrare come marchio denominazioni identiche a segni distintivi già adottati da soggetti concorrenti (come ditta, ragione sociale, insegna o nome a dominio). Tuttavia, l’effetto invalidante di questi segni preesistenti non è affatto automatico: la sua applicabilità è tutta da dimostrare.
Il presupposto specifico che il primo utilizzatore deve documentare è che la denominazione sociale della sua azienda, la sua insegna il proprio dominio abbiano raggiunto una notorietà non meramente locale prima del deposito del concorrente, grazie a un uso consolidato sul mercato e su un'area geografica rilevante.
Facciamo un esempio pratico.
Flashback: siamo nel 2018 e un giovane imprenditore milanese, Achille Fumagalli, lancia una linea di scarpe da ginnastica ultra-leggere. Costituisce la “Achille Piè Veloce s.r.l.” e acquista il dominio achillepieveloce.it.
Fast forward: nel 2025 un'azienda storica del settore calzaturiero lancia una nuova linea di sandali denominata “Achille, il più veloce” e deposita immediatamente il marchio, ottenendone la concessione.
Venuto a conoscenza della circostanza, Fumagalli non potrà contestare il marchio avversario adducendo semplicemente la data di iscrizione in Camera di Commercio o quella di registrazione del nome a dominio. Non possedendo un titolo di registrazione di marchio, spetterà a lui il pesante onere di provare in giudizio - attraverso un solido impianto probatorio di documenti contabili, commerciali e pubblicitari - che la denominazione della sua azienda e il suo dominio avevano già raggiunto un significativo livello di riconoscimento pubblico su una porzione rilevante del territorio nazionale.
La lezione è chiara: avviare l’iter di registrazione del marchio fin dalle prime fasi di vita dell’azienda richiede un investimento contenuto a fronte di un enorme vantaggio strategico. La registrazione di un marchio garantisce una data certa a livello nazionale e una presunzione di validità: due scudi fondamentali per tutelare gli investimenti pubblicitari, l'avviamento e gestire con efficacia qualsiasi rischio di contenzioso.