Con il via libera del decreto interministeriale Mef-Masaf cade l’ultimo, ingombrante ostacolo burocratico: il paradosso che costringeva le nostre cantine a esportare il vino all’estero per dealcolarlo e poi reimportarlo. Oggi la produzione di vini NoLO può avvenire interamente in Italia, garantendo finalmente quel level playing field competitivo rispetto ai colleghi europei
Non parliamo di una nicchia, ma di un mercato che corre verso i 3,3 miliardi di dollari entro il 2028, trainato da nuove generazioni e stili di vita più salutisti. Ma se la barriera tecnica è caduta, se ne alza una nuova, più insidiosa: quella legale. Come si posiziona un vino senza alcol senza violare le rigide norme su DOP, IGP e marchi ingannevoli?
Vediamo come trasformare la compliance in strategia. Non parliamo infatti di una moda passeggera, ma di un cambiamento strutturale dei consumi, legato a più possibili motivi (tra gli altri, salutismo, restrizioni religiose, nuove generazioni):
valore di mercato: 2,4 miliardi di dollari oggi, con proiezione a 3,3 miliardi entro il 2028;
crescita: stimata a un tasso annuo dell’8%;
mercati target: USA, UK e Germania, dove si registrano i maggiori tassi di crescita fino a un +46% in un solo anno.
La normativa UE (Regolamento UE n. 1308/2013) impone che debbano essere riprodotte in etichetta le diciture “Dealcolato”, per prodotti con titolo alcolometrico effettivo <0,5% vol., e “Parzialmente dealcolato”, con titolo alcolometrico >0,5%, di seguito rispetto alla categoria (vini, vini spumanti, vini frizzanti, ecc) e avere caratteri di pari rilievo grafico. Tuttavia, né la normativa italiana né quella dell’Unione europea specificano ulteriori indicazioni su quali diciture poter usare o meno.
La denominazione “vino” individua una specifica categoria di prodotto vitivinicolo, al pari di “vino spumante”, “vino frizzante”, ecc, così come previsto dal Regolamento UE n. 1308/2013, che ne individua i requisiti (tra gli altri, titoli alcolometrici e metodi di produzione). I requisiti individuati dal regolamento UE sono dunque vincolanti per l’uso della relativa denominazione. In altre parole, non può essere usata una denominazione protetta (quale “vino”, per l’appunto) se il prodotto non ne rispetta i requisiti legali (ad esempio, il volume alcolometrico), anche se accompagnata da diciture quali “zero alcol” o “analcolico”, che pure potenzialmente eviterebbero di ingannare il consumatore.
L’unica eccezione è relativa a talune di queste categorie (in particolare, vini, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità di tipo aromatico, vini spumanti gassificati, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati) che possono essere sottoposte al trattamento di dealcolizzazione totale o parziale. Solamente in questi casi, dunque, potrà essere usata la relativa denominazione, con l’aggiunta delle diciture “Dealcolato” e “Parzialmente dealcolato” (es. “Vino dealcolato”). Al di fuori di questa casistica, non è permesso l’uso delle denominazioni protette e, in altre parole, non sarà possibile identificare come “vino” la bevanda in questione. In questo senso la Corte di Giustizia UE si è espressa in maniera molto chiara con la sentenza del 13 novembre 2025, caso C-563/24, sul “Virgin Gin”, una bevanda analcolica denominata Virgin Gin Alkoholfrei (Virgin Gin non alcolico).
La Corte ha ribadito un principio cardine: non si può usare una denominazione protetta (come “Gin”) se il prodotto non ne rispetta i requisiti legali (minimo 37,5% vol e produzione mediante aromatizzazione, con bacche di ginepro, di alcole etilico di origine agricola) anche se accompagnata da diciture quali “zero” o “analcolico”. La sentenza in questione si riferisce al Regolamento UE 2019/787 relativo alle bevande spiritose, ma il principio trova pacifica applicazione anche ai vini. Ciò ovviamente non impedisce ai produttori di immettere nel mercato bevande non alcoliche che richiamino - al palato e al naso - sensazioni analoghe a quelle evocate dal vino. Si segnala che ben potranno essere adottate soluzioni di presentazione del prodotto (bottiglia, tappo, ecc) che ricordino quelle delle bottiglie di vino, declinate nelle varie tipologie.
Ad esempio, qualora si intenda commercializzare un prodotto a base di mosto d’uva che mantiene alcune caratteristiche primarie dei prodotti a base di bollicine, vale a dire un’alternativa analcolica allo spumante, nulla osta all’uso della bottiglia champagnotta e del tappo a corona.
Sebbene il regolamento UE apra alla possibilità di sottoporre anche i vini DOP e IGP al trattamento di dealcolizzazione, totale o parziale, la normativa italiana - al contrario di quella di altri Stati UE, quale la Francia - pone un chiaro divieto, escludendo alla radice la possibilità di dealcolare questa tipologia di vini. Non vedremo, dunque, un “Barolo Alcol-free”, un “Amarone Zero” o un “Bolgheri Dealcolato”, benché evidentemente nulla vieti al legislatore di cambiare idea in futuro, aprendo la strada anche a vini DOP e IGP dealcolati, facendo storcere il naso ai puristi ma ampliando certamente le opportunità di business. Si pensi, ad esempio, al possibile interesse per un Prosecco o un Asti Spumante senza alcol.
La tutela di DOP e IGP è talmente ampia da vietare non solo l’uso diretto del nome, ma anche qualsiasi evocazione, usurpazione o imitazione. Bisogna evitare anche i richiami indiretti o le assonanze: ricordiamo il caso del marchio “Gambozola”, giudicato nullo perché evocava la DOP Gorgonzola. Non si potranno neanche adottare ulteriori elementi che richiamano una DOP o IGP: un vino dealcolato, ancorché a base di Sangiovese, non potrà certamente adottare elementi figurativi che richiamino il “gallo nero”, previsto dal disciplinare del Chianti Classico, rammentando che quanto previsto dai disciplinari delle DOP e IGP gode della medesima tutela accordata alle DOP e IGP stesse.
Sempre in quest’ottica va ricordato che svariate DOP e IGP coincidono spesso con aree geografiche più o meno estese, nonché con i nomi delle regioni italiane (Piemonte DOC, Toscana IGT, ecc). Andrà quindi evitato ogni richiamo a tale area o zona geografica, anche indirettamente: la Corte di Giustizia ha ritenuto che la riproduzione sulla forma di un formaggio di Don Quichotte, celebre personaggio dell’omonimo romanzo di Miguel de Cervantes, ambientato nella Mancia, e della sua cavalcatura Ronzinante, configurassero l’evocazione della DOP Queso Manchego. In sintesi, dunque, DOP e IGP rappresentano attualmente una zona off-limits per quanto concerne i vini dealcolati e le bevande NoLo in generale.
Chiarito cosa non si può fare in etichetta, veniamo alle opportunità. Si segnala che, in linea di massima, non si ravvedono ostacoli all’uso del proprio marchio principale o house brand, già utilizzato in relazione a una serie di vini, anche in relazione a vini dealcolati o altre bevande NoLo, fatti salvi ovviamente diritti anteriori di terzi. Discorso diverso vale per marchi celebri univocamente legati a specifici vini, in particolare di grande prestigio e rinomanza. Il Codice della Proprietà Industriale, infatti, prevede la fattispecie dell’ingannevolezza o decettività sopravvenuta, con riferimento anche alla qualità del prodotto in essere. Tale istituto prevede la decadenza del marchio registrato e sostanzialmente il divieto dell’uso del medesimo.
Se un marchio è notoriamente conosciuto e apprezzato in relazione a uno specifico vino, l’uso del medesimo marchio in relazione a un vino dealcolato potrebbe indurre il consumatore a ritenere erroneamente che anche quest’ultimo prodotto presenti le medesime qualità, con i possibili profili di decadenza del marchio registrato. Ad esempio, se uso il marchio di un iconico Super Tuscan da oltre 100€ su un prodotto dealcolato da 5 o 10€, rischio di ingannare il consumatore sulla qualità intrinseca, esponendo il marchio a decadenza.
D’altro canto, è evidente che l’apertura ai vini dealcolati e il crescente mercato delle bevande NoLo implicherà verosimilmente il lancio di linee stand-alone e di marchi ed etichette dedicate a questa tipologia di nuovi prodotti. Infine, alcune note tecniche per la gestione del proprio portafoglio marchi, assolutamente da non sottovalutare.
Mentre i vini tradizionali rientrano nella Classe 33, i dealcolati “scivolano” nella Classe 32 (bevande analcoliche, birre, acque minerali). Questa differenza prettamente amministrativa ha in realtà conseguenze significative. È bene segnalare che, qualora si intenda utilizzare un marchio già registrato per vini in classe 33 anche in relazione a una nuova linea di prodotti dealcolati, sarà opportuno verificare preliminarmente l’assenza di diritti anteriori di terzi e integrare la tutela con una nuova domanda di marchio per la classe 32.
Sempre con riferimento a questa circostanza, ma sotto un diverso profilo, va evidenziato che l’uso di un marchio in relazione a vini dealcolati o bevande Nolo, ma registrato in classe 33 per vini, non rappresenterà un valido uso della registrazione di marchio, con la sua possibile decadenza per mancato uso. Le medesime conclusioni nel caso opposto. In generale, dunque, sarà opportuno valutare con attenzione la corrispondenza tra il proprio portafoglio marchi e la tutela che esso offre rispetto all’effettiva commercializzazione dei prodotti, vini o vini dealcolati.
L’apertura normativa alla dealcolazione offre alle cantine italiane la possibilità di presidiare un nuovo scaffale, quello del “NoLo”. Tuttavia, la vera partita si giocherà sulla capacità di comunicare questo nuovo prodotto in modo trasparente e distintivo. Le aziende dovranno trovare un delicato equilibrio: innovare l’offerta senza cannibalizzare o confondere l’identità dei propri vini storici, e soprattutto mantenendo una distanza di sicurezza dalle DOP e IGP.
Come ogni frontiera inesplorata, infatti, questo nuovo territorio di business nasconde insidie legali che possono costare care: dalla decadenza del marchio per non uso (attenzione alle Classi 32 e 33!) al rischio di etichette ingannevoli. Il consiglio per l’imprenditore vitivinicolo è chiaro: non trattate il “NoLo” come una mera appendice del vino tradizionale. Va costruita attorno una strategia di branding e di tutela di proprietà intellettuale su misura, verificando le registrazioni e blindando l’etichetta. Solo così il vino dealcolato diventerà un asset reale e non un rischio legale.
Articolo di Simone Gallo per VVQ.
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