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L’evocazione delle IG: i rischi legali per le filiere delle conserve e dell’olio

Scritto da Emanuele Salviati | 30 set 2026, 09:23:54

Articolo di Emanuele Salviati per Produzione & Igiene Alimenti.

Il sistema delle Indicazioni Geografiche (IG) non rappresenta soltanto una bandiera culturale del settore agroalimentare, ma costituisce un comparto economico centrale.

Secondo il Rapporto Ismea-Qualivita, la DOP economy nazionale ha superato la soglia storica di 20,7 miliardi di euro di valore alla produzione, facendo registrare una crescita del +25% rispetto al 2020 e arrivando a coprire il 19% del fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano. All’interno di questo scenario, il solo comparto del cibo ha oltrepassato i 9,6 miliardi di euro (+7,7% su base annua). Considerato che l’intera filiera agroalimentare rappresenta circa il 15% del PIL nazionale, il peso delle produzioni certificate assume un valore politico e industriale strategico.

Se si stringe il focus sulle filiere dell’olio extravergine e delle olive, i dati mostrano un’accelerazione senza precedenti: il valore alla produzione degli oli DOP e IGP ha messo a segno una crescita del +46,9%, attestandosi a 194 milioni di euro, con un valore al consumo che ha toccato i 258 milioni di euro (+47,8%) e un export volato a 102 milioni di euro (+25,3%).

Tuttavia, questa forte spinta competitiva genera una conseguenza diretta: la tentazione commerciale di “agganciarsi” alla reputazione di questi nomi protetti è altissima. In tale quadro, la fattispecie più complessa da gestire in sede di pianificazione industriale e di conformità dell’etichetta è l’evocazione. Questo rischio riguarda sia chi formula prodotti convenzionali, sia chi progetta prodotti composti utilizzando ingredienti d’eccellenza.

Il concetto di evocazione e il nuovo quadro regolamentare UE

Il consolidamento della tutela delle IG è stato ulteriormente rafforzato con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1143 sulle indicazioni geografiche per vino, bevande spiritose e prodotti agricoli. Questo testo normativo, applicabile a tutti i prodotti alimentari, ha ridefinito i confini della protezione eretta a difesa dei produttori e dei consumatori europei. Ai sensi dell’Articolo 26, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2024/1143, i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi imitazione o evocazione, anche qualora l’origine reale del prodotto sia indicata in etichetta o il nome protetto sia accompagnato da espressioni quali “tipo”, “metodo”, “gusto” o similari, o qualora tali prodotti siano usati semplicemente come ingredienti.

Dal punto di vista prettamente giuridico, l’evocazione prescinde dalla sussistenza di un effettivo rischio di confusione o di un intento ingannevole nei confronti dell’acquirente. Essa si configura ogniqualvolta l’adozione di un segno spinga il consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento, a stabilire un nesso mnemonico diretto, immediato e inequivocabile con il prodotto protetto dalla denominazione d’origine. Tale associazione mentale può scattare sia per parziale conteincorporazione del termine tutelato, sia a causa di prossimità fonetiche, visive o concettuali capaci di generare un indebito sfruttamento della reputazione del nome geografico.

 Il caso Kalamatos (decisione EUIPO 25 marzo 2026)

Un riscontro applicativo di questa severità è riscontrabile nella decisione emessa dalla Quinta Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO nel procedimento R 2145/2025-5. La vicenda trae origine dal deposito, effettuato in data 26 marzo 2025 da un’azienda tedesca, di una domanda di marchio denominativo dell’Unione Europea per il segno “Kalamatos”, destinato a contraddistinguere prodotti agroalimentari inseriti nelle Classi 29 e 30.

L’Esaminatore, in prima istanza, ha parzialmente respinto la domanda limitatamente a specifiche categorie merceologiche della Classe 29, quali: olio extravergine d’oliva, olive conservate sotto aceto, in salamoia, olive nere e paté a base di olive. Il rifiuto si fondava sull’evocazione, da parte del marchio, di due storiche DOP registrate dalla Grecia a metà degli anni Novanta: “Kalamata” (tutelata per l’olio d’oliva extravergine dal 1997) e “Elia Kalamatas” (ossia “Oliva di Kalamata”, tutelata come oliva da tavola dal 1996). Nel presentare ricorso contro il rifiuto, l’azienda richiedente ha articolato quattro principali linee difensive:

  • Ha sostenuto che l’Articolo 7(1)(j) del Regolamento sul Marchio UE, configurandosi come norma limitativa di diritti, debba sottostare a un’interpretazione restrittiva.

  • Ha rivendicato la natura puramente “fantasiosa” del termine “Kalamatos”, evidenziando come esso non sia un lemma presente nei dizionari e mostri una desinenza, una struttura verbale e una lunghezza differenti rispetto alle DOP citate.

  • Ha eccepito che il consumatore moderno, all’interno del convulso contesto distributivo di un supermercato, è ampiamente abituato a distinguere tra marchi di fantasia e indicazioni informative sulla reale provenienza geografica.

  • Ha fatto valere la preesistenza di una registrazione identica ottenuta in buona fede a livello nazionale in Germania nel 2018.

La Commissione dei ricorsi ha respinto integralmente le tesi dell’appellante, confermando la decisione di rigetto sulla scorta di argomentazioni cardine per l’intera filiera produttiva:

  1. Autonomia del regime di protezione: La Commissione ha ribadito che la tutela delle DOP/IGP risponde a un impianto pubblicistico autonomo, finalizzato a garantire, tra gli altri, il giusto reddito agli agricoltori per il rispetto di rigidi disciplinari e a fornire informazioni trasparenti ai consumatori. Ridurre la tutela ai soli casi di esplicito inganno o confusione vanificherebbe lo scopo stesso della norma.

  2. Identità del ceppo verbale ed effetto della desinenza: Il segno “Kalamatos” incorpora in modo quasi identico la radice verbale protetta “Kalamat-”. Le differenze fonetiche e visive riscontrabili nell’ultima sillaba (-os rispetto ad -a o -as) sono state giudicate del tutto minimali e irrilevanti. Al contrario, la Commissione dei ricorsi ha sottolineato come l’utilizzo del suffisso tipicamente ellenico “-os” contribuisca a rafforzare, anziché allontanare, il collegamento mentale ed evocativo diretto con la città di Kalamata e la Grecia, territorio d’elezione delle DOP protette. Di conseguenza, la natura non lessicale o inventata di una parola non basta a escludere l’evocazione se l’alterazione è una mera variazione desinenziale del ceppo tutelato.

  3. Irrilevanza del contesto di vendita: La valutazione sulla sussistenza di un’evocazione non può essere condizionata dalle specifiche e concrete modalità di commercializzazione o dall’abitudine visiva nei punti vendita. L’evocazione è un dato oggettivo legato al segno e ai prodotti rivendicati.

  4. Unitarietà del marchio UE e inefficacia dei precedenti nazionali: Il principio di unitarietà del marchio dell’Unione europea sancisce che l’esistenza di registrazioni nazionali preesistenti costituisce solo un elemento indiziario non vincolante. La Commissione dei ricorsi ha evidenziato come, ai sensi dell’Articolo 31(2) dello stesso Regolamento UE 2024/1143, anche i marchi nazionali validamente registrati possano essere dichiarati nulli dalle autorità competenti qualora si riscontri una violazione delle prerogative di una IG.

  5. La prova sul web: A ulteriore conferma del legame evocativo, la Commissione ha esaminato i contenuti del sito web ufficiale dell’azienda (kalamatos.com). Sulle pagine online e sulle confezioni dei prodotti, il marchio veniva esplicitamente affiancato alla dicitura “Griechische feinkost” (Gastronomia greca), con l’aggiunta del termine geografico “Kalamata” e l’inserimento grafico di olive verdi all’interno della stessa parola “Kalamatos”. Tale condotta commerciale ha dimostrato l’esplicita volontà di agganciarsi alla reputazione e alle caratteristiche dei prodotti d’origine protetta, rendendo evidente il nesso mnemonico.

Il ruolo ispettivo e preventivo del tecnologo alimentare

L’analisi del caso Kalamatos dimostra come le problematiche di proprietà industriale non siano meri adempimenti confinati agli uffici legali, ma abbiano un impatto diretto sulla stabilità dei processi industriali. Nell’esercizio delle sue funzioni, il tecnologo alimentare è chiamato a presidiare la conformità aziendale seguendo tre precise direttrici operative:

  • Verifica del naming in fase di R&D: Prima di procedere all’industrializzazione di conserve vegetali e condimenti, è necessario sincerarsi che i nomi proposti per i prodotti non contengano radici, ceppi fonetici o desinenze che richiamino territori coperti da privative di origine (DOP/IGP), anche qualora il termine ideato si configuri come un neologismo di fantasia, oppure altri marchi.

  • Gestione della conformità nei prodotti composti: Nel caso in cui la ricetta formata in laboratorio preveda l’effettivo impiego di un ingrediente DOP o IGP (es. una conserva vegetale), la menzione della denominazione protetta nella denominazione di vendita o nel campo visivo principale dell’etichettatura è lecita solo a precise condizioni restrittive. In particolare, tale utilizzo è subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione scritta da parte del rispettivo Consorzio di tutela riconosciuto (o del Masaf in assenza di quest’ultimo). Inoltre, l’ingrediente a denominazione deve essere presente in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale (aroma, sapore o consistenza) al prodotto composto e non devono essere utilizzati altri ingredienti comparabili. È infine obbligatorio indicare la percentuale quantitativa dell’ingrediente in etichetta. Sotto altro profilo, la presentazione grafica complessiva e i testi non devono indurre in errore il consumatore circa l’estensione della certificazione, che rimane confinata al singolo ingrediente e non al prodotto nel suo complesso. In questo scenario, il tecnologo, assieme al consulente, deve validare l’etichettatura in modo sinergico, assicurandosi che il richiamo alla DOP/IGP assolva a una funzione puramente informativa sulla ricetta e non configuri un’evocazione o un agganciamento parassitario sanzionabile.

  • Audit documentale dei fornitori: Essendo le DOP e le IGP tutelate ex officio, il loro utilizzo per valorizzare un prodotto composto richiede la prova dell’autenticità dell’ingrediente. Sotto questo profilo, il Controllo Qualità ha il compito di esigere e archiviare i certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo autorizzati dal Masaf, abbinandoli allo specifico lotto acquisito.

Conclusioni

In un mercato globale in cui la DOP economy muove miliardi di euro e orienta in modo determinante le scelte del consumatore, il valore di un alimento è indissolubilmente legato alla legalità della sua narrazione. La collaborazione sinergica e coordinata tra i tecnologi alimentari, i responsabili del controllo qualità e i consulenti in proprietà industriale rappresenta l’unico reale strumento per proteggere gli investimenti aziendali in innovazione e sviluppo, garantendo che l’eccellenza e il rigore applicati nei laboratori di produzione siano conformi al complesso sistema normativo odierno.