Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 aprile 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. 

Il regolamento riunisce in un unico documento le disposizioni normative relative alle indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, finora suddivise in tre regolamenti, razionalizzando in tal modo l’attuale quadro normativo e conformandolo agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sul tema.  

Tra le principali novità, vengono rafforzati i poteri e le responsabilità delle associazioni di produttori, viene aumentata la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei consumatori e viene conferita maggiore protezione alle indicazioni geografiche, attraverso ulteriori misure aventi ad oggetto il loro utilizzo come ingredienti oppure online. Il regolamento semplifica inoltre il processo di registrazione delle IG, la cui responsabilità e gestione permane in capo alla Commissione europea, limitando il ruolo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) alla fornitura di assistenza tecnica e al mantenimento del registro delle IG. 

Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 13 maggio 2024, ad eccezione di alcune disposizioni, comprese quelle relative alla procedura di opposizione alla registrazione di un'IG, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025. 

Nel seguito verranno sintetizzate le principali novità contenute nel regolamento. 

Ambito di applicazione 

Il regolamento stabilisce le norme relative ai seguenti regimi di qualità: 

  • denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette per i vini e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari; 
  • indicazioni geografiche per le bevande spiritose; 
  • specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità (es. prodotti di montagna) per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari. 

Protezione delle indicazioni geografiche online 

Il regolamento applica il regime di tutela delle IG anche ai nomi di dominio accessibili nell'Unione europea, a prescindere dal luogo di stabilimento dei registri pertinenti. In tal caso, le autorità nazionali competenti potranno adottare misure per rimuovere i nomi di dominio che utilizzano illegalmente le IG o disabilitarne l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato.  

Inoltre, i registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione europea dovranno garantire che le procedure alternative di risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le IG registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure 

Infine, la Commissione potrà incaricare l'EUIPO di istituire un sistema di informazione e di allerta per i nomi di dominio, che fornisca ai richiedenti, previa presentazione di una domanda concernente un’IG, informazioni sulla disponibilità di tale IG come nome di dominio e la possibilità, su base facoltativa, di registrare tale nome di dominio. 

Uso delle indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nella denominazione di un prodotto trasformato 

Il regolamento stabilisce che l'IG che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere utilizzata nella denominazione di tale prodotto trasformato, o nella sua etichettatura, o nel suo materiale pubblicitario se: (a) il prodotto trasformato non contenga nessun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica; (b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica sia utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e (c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato sia indicata nell'etichetta. 

Per poter utilizzare l'IG nel nome del prodotto trasformato, i produttori dovranno effettuare una notifica preventiva all'associazione di produttori riconosciuta rilevante, che dovrà inviare conferma scritta del ricevimento della notifica entro quattro mesi, eventualmente corredata da informazioni non vincolanti sull'uso dell’IG in questione. 

Rapporto tra IG e menzioni tradizionali: la norma “anti-Prošek” 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per “menzione tradizionale” si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai vini, per indicare che a) che il prodotto reca una IG protetta dal diritto unionale o nazionale, o b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. 

Il delicato rapporto tra IG e menzioni tradizionali è stato al centro dell’annosa e pendente disputa relativa al caso Prošek, che ha visto l’Italia in prima fila a opporsi alla domanda di registrazione per la menzione tradizionale croata. 

Per scongiurare futuri casi analoghi, il nuovo regolamento ha inserito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 il nuovo articolo 113 bis, che vieterà espressamente la registrazione di menzioni tradizionali il cui utilizzo violerebbe l’ambito di protezione delle IG. 

Rapporto tra IG e marchi 

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, nel contesto dell’esame degli impedimenti assoluti, sembra che la facoltà dell’EUIPO di sollevare d’ufficio un’obiezione alla registrazione di un marchio che violi l’ambito di protezione di un’IG, non sarà più limitata alla circostanza che il marchio rivendichi protezione per prodotti identici o comparabili a quelli coperti dall’IG pertinente, ma sarà estesa a tutti i possibili prodotti e servizi. Resta da vedere come l’EUIPO applicherà tale norma in concreto. 

Trasparenza verso i consumatori 

Quando i prodotti agricoli o le bevande spiritose sono designati da un'IG, il nome del produttore o dell'operatore deve comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. Per nome dell'operatore si intende il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione al termine della quale si ottiene il prodotto coperto dall'IG, o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. 

Rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori di IG 

Ai gruppi di produttori (i c.d. consorzi) sono affidati maggiori poteri, tra cui la possibilità di intraprendere le azioni opportune per garantire la protezione dell'IG e dei diritti di proprietà intellettuale a essa direttamente collegati, comprese le azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali, nonché di impedire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale che danneggi o possa danneggiare la reputazione o il valore dell'IG in questione. Inoltre, i gruppi di produttori potranno svolgere compiti come lo sviluppo di servizi turistici nella loro area e la preparazione di rapporti di sostenibilità che descrivano le loro pratiche sostenibili. 

I gruppi di produttori riconosciuti – quelli che rappresentano almeno il 50% dei produttori o il 50% del volume o del valore della produzione – beneficeranno di un rafforzamento delle proprie prerogative, tra cui l’estensione da 3 a 6 anni per i piani di regolazione dell’offerta di prodotti designati da un’IG o la possibilità di redigere clausole di ripartizione del valore lungo la filiera per i propri membri. 

Fase di registrazione 

Il regolamento riafferma l’esclusiva competenza della Commissione europea per la gestione del sistema delle IG e della relativa procedura di registrazione a livello unionale, che non dovrà superare un periodo di sei mesi dal giorno del ricevimento della domanda. 

L'EUIPO potrà fornire assistenza tecnica solo su questioni amministrative e avrà anche il compito di mantenere il registro delle IG e di aggiornarlo. 

 

Articolo di Emanuele Salviati per SPRINT