27 settembre 2023 Allure Miriam Mangieri

Vero e proprio mercato parallelo, quello della produzione e commercializzazione di profumi, skincare e make-up falsi, va combattuto con sempre maggior determinazione. Senza dimenticare altre forme di illeciti che danneggiano il beauty, il made in Italy, le aziende coinvolte in questa filiera e la salute degli acquirenti. Allure affronta l’argomento con Miriam Mangieri, Counsel Jacobacci & Partners.

La contraffazione dei cosmetici: i soggetti danneggiati e le aree della contraffazione

Il codice penale, all’articolo 473 c.p., definisce contraffazione gli atti di chi, potendo sapere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brand o segni contraffatti o alterati. È anche considerato contraffazione l’atto di chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o chi fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Commette contraffazione, quindi, chi riproduce un marchio o un prodotto senza il consenso del legittimo titolare del diritto di proprietà industriale o, comunque, imita un brand o un prodotto altrui provocando confusione sul mercato per i consumatori. I cosmetici contraffatti recano danno sia all’industria sia al consumatore, per le ragioni che verranno elencate qui di seguito. In primo luogo si danneggiano le aziende titolari dei diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto copiato, che investono nella tutela della proprietà intellettuale e dunque del marchio, del design o del brevetto, ove si tratti di formulazioni proteggibili tramite tale strumento.

Queste ultime vedranno vanificati i propri investimenti nel momento in cui sul mercato sono immessi prodotti falsi, peraltro spesso difficilmente riconoscibili dagli acquirenti finali. Ma a essere danneggiati sono anche i consumatori e la loro salute: i cosmetici contraffatti, infatti, non osservano i requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa e, di conseguenza, sono potenzialmente dannosi per chi li utilizza. Il mancato rispetto degli standard di legge può, infine, ripercuotersi sia sull’efficacia dei cosmetici, sia sulla protezione e salvaguardia dell’ambiente.

Tra i più frequentemente imitati e contraffatti spiccano i profumi delle griffe di lusso, ma il fenomeno interessa anche creme, solari, saponi e make-up di prezzo medio. Diverso il discorso per i profumi equivalenti, simili alle fragranze a cui sono ispirati, ma con packaging neutro. La loro vendita è lecita a condizione che non riportino segni distintivi degli originali, viceversa si ricadrebbe in un’ipotesi di contraffazione. In particolare, nel caso dei profumi equivalenti, si ricorre alle tabelle di concordanza per stabilire un’analogia olfattiva con i loro modelli di riferimento, vendendoli però a un prezzo molto più basso. In altre parole, i produttori dei profumi di marca non possono impedire la vendita degli equivalenti, perché non possiedono alcun diritto di esclusiva sul mix olfattivo in sé, ma possono vietare i diritti di marchio.

Infatti, dal momento che la comunicazione dei profumi equivalenti implica l’uso del brand altrui, i titolari di quest’ultimo possono ricorrere, in talune condizioni, alle tutele previste ai sensi dell’articolo 20, comma 1, c.p.i. Tale norma prevede che “i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato”.

In genere, la maggior parte dei cosmetici contraffatti proviene dalla Cina, anche se le Forze dell’Ordine del nostro Paese hanno scoperto insediamenti industriali in Turchia, con diramazioni commerciali sul mercato italiano attraverso la rotta balcanica. La messa a punto di cosmetici contraffatti in ambito nazionale è, invece, un fenomeno residuale e circoscritto ai profumi. Al posto di strutture produttive che richiedono mezzi adeguati e alti costi, sul nostro territorio è dunque più facile riscontrare centri di etichettatura e confezionamento destinati alle fragranze contraffatte, provenienti, come si diceva, prevalentemente da Cina e Turchia e spesso stoccati in depositi o magazzini situati in Italia.

Altre tipologie di illeciti nel settore cosmetico

Nel mercato dei cosmetici è frequente incorrere anche in altre tipologie di illeciti, che possono recare danni sia al sistema economico, sia alla salute dei consumatori. In prima fila la vendita di prodotti scaduti, una pratica molto pericolosa perché mette in circolazione merce potenzialmente alterata, avendo oltrepassato la data di scadenza, preceduta dalla dicitura “Usare preferibilmente entro...”. Un cosmetico immesso in commercio dopo tale data, da un lato, potrebbe non sortire più gli effetti desiderati, arrecando, dall’altro, danni agli utenti, a causa di possibili alterazioni nella sua formulazione.

Altro possibile illecito è poi la vendita di cosmetici con la scadenza cancellata sull’etichetta. La giurisprudenza ha ricondotto questa azione al tentativo di frode in commercio, configurabile quando si consegna una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (articolo 515 c.p.). Nel settore cosmetico si verifica, inoltre, la vendita sottocosto di merce rubata, che avviene tramite canali diversi da quelli ufficiali, come i banchi dei mercati. Qui si riscontrano risvolti penali anche per l’utente e, a seconda dei casi, diverse tipologie di illecito.

L’ipotesi più grave è quella della ricettazione (articolo 648 c.p.), che avviene in caso si acquisti merce proveniente da un delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Perché possa configurarsi questo reato è necessario sia presente la consapevolezza che quel bene abbia una provenienza delittuosa e sia in grado di procurare profitti che, a loro volta, possono consistere anche nel risparmio ottenuto per il prezzo più basso rispetto a quello proposto nei canali ufficiali.

Ipotesi meno grave è quella dell’incauto acquisto, che si verifica quando si comprano articoli di sospetta provenienza (articolo 712 c.p). In questo caso, il soggetto non sa che il bene provenga da un furto, ma può rendersi conto della sua origine poco chiara dalle condizioni in cui lo acquista (per esempio, vendita per strada o prezzo molto basso).

La tutela della sicurezza, innanzitutto

C’è poi l’illecito amministrativo per chi acquista, a qualsiasi titolo, prodotti che, per la loro qualità, la condizione di chi le offre o l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e quelle di proprietà industriale. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia a seconda del soggetto che abbia effettuato l’acquisto (consumatore finale, operatore commerciale o importatore).

Un altro fenomeno diffuso nell’ambito del mercato cosmetico è la vendita - solitamente con sconti del 40-50% - di tester e campioni che hanno la finalità di far conoscere e provare i prodotti al pubblico negli esercizi al dettaglio. Trattandosi di articoli concepiti per scopi dimostrativi non possono, quindi, essere venduti al pubblico, come esplicitamente indicato sulle loro confezioni.

Né bisogna dimenticare la commercializzazione di prodotti che non rispettino le normative sulla sicurezza e, nello specifico, il Regolamento comunitario 1223/2009 sui cosmetici. Tali comportamenti sono sanzionati con il Decreto Legislativo n. 204/2015, che ha stabilito la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) sopra richiamato. In particolare, nel caso di detenzione, produzione o messa in commercio di prodotti che non si attengano agli obblighi in materia di sicurezza e che possano dunque essere dannosi per la salute è prevista la reclusione da uno a cinque anni e una multa minima di mille euro.

Consigli e strumenti a supporto del consumatore

Per gli utenti non è sempre facile orientarsi nell’ambito del mercato e individuare i cosmetici contraffatti o non incorrere nelle altre tipologie di illecito sopra elencate. Adottare alcuni accorgimenti e seguire delle semplici linee guida può aiutare a effettuare acquisti più consapevoli. Il primo suggerimento è di evitare prodotti di brand famosi a prezzi troppo bassi, o articoli scaduti. È poi bene privilegiare i canali di vendita ufficiali, come negozi fisici o online specializzati, monomarca o di note catene o marketplace, sempre diffidando delle vendite per strada, su banchi di mercato o siti web non affidabili.

Particolare attenzione andrebbe inoltre prestata al packaging del prodotto: è importante che sia integro e rechi tutte le informazioni essenziali richieste dalla normativa circa gli ingredienti e la fabbricazione. Una confezione che riporti dati scarsi, non chiari o ne sia del tutto priva sarà sicuramente contraffatta. In questo scenario, al fine di garantire ai consumatori maggior trasparenza, si può ricorrere agli appositi sistemi di tracciamento, che consentono di accedere a tutte le informazioni inerenti un determinato articolo, dalla produzione alla commercializzazione.

Lo strumento principale adottato dalle aziende per creare questa carta di identità dei prodotti è la blockchain che si traduce nell’utilizzo di codici a barre, in particolare QR code. Obiettivo: consultare, grazie allo smartphone, tutte le informazioni inerenti il prodotto che si intende acquistare, accertandone così l’originalità. Con una precisazione in più.

Non sempre la presenza di un QR code associato a un cosmetico è sufficiente a garantirne l’autenticità. Vi sono infatti dei QR code statici, che rimandano esclusivamente alla pagina web della società produttrice e che, per questo motivo, possono essere duplicati con facilità. Differenti i QR dinamici, che identificano un prodotto e forniscono informazioni su origine, data di produzione, ingredienti, aggiornabili dalle aziende con cadenza periodica. Questi ultimi, a differenza dei precedenti, dispongono di un sistema di tracciamento del codice: preferirli offrirà dunque una tutela in più ai consumatori e la possibilità di combattere in maniera più efficace la contraffazione.