Il trasferimento tecnologico (TT) rappresenta l’insieme delle attività che portano alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, favorendo il passaggio dei diritti di proprietà intellettuale, risultanti dai progetti di ricerca e sviluppo, dagli enti di ricerca alle imprese e dunque al mercato. Tramite il TT vengono tutelati, valorizzati e sfruttati industrialmente e commercialmente i prodotti nati dalla ricerca, nonché le conoscenze, le tecnologie, le competenze e i processi produttivi sviluppati.

I risultati innovativi raggiunti potranno essere utilizzati da parte di imprese già operanti o di nuova costituzione quali spin-off e startup, che potranno guadagnare, grazie all’innovazione, una maggiore competitività.

Sono molti i soggetti coinvolti in questo processo. Esso prende avvio all’interno delle istituzioni di ricerca grazie al lavoro svolto dai dipendenti, team di ricercatori, collaboratori e dottorandi. I risultati raggiunti con la ricerca vengono acquisiti dalle imprese che sono il secondo anello di questa filiera. Queste, infatti, sono solite instaurare collaborazioni con università ed enti pubblici di ricerca che mettono a disposizione delle prime il loro patrimonio di competenze, conoscenze e strumentazioni. Tramite tali forme di collaborazione si creano sinergie tra il mondo accademico e il business aziendale, permettendo alle imprese di poter beneficiare di attrezzature, impianti e risorse del mondo della ricerca, migliorando le proprie competenze e realizzando progetti e prodotti. È altresì frequente che le imprese affidino agli enti di ricerca specifici studi e analisi, simulazioni, test sperimentali o la formulazione di pareri tecnico-scientifici.

Tali sinergie vengono regolate da contratti di ricerca o consulenza con gli enti di ricerca. Questi ultimi potranno poi, al termine del progetto, cedere i risultati raggiunti, concedere alle aziende il diritto di tutelare direttamente i risultati conseguiti con domande di brevetto, design e marchio o, in alternativa, sfruttare i propri diritti tramite licenze, esclusive o non esclusive.

Ulteriore categoria coinvolta nella filiera del TT è quella dei finanziatori. I finanziamenti possono provenire dal mondo pubblico, tramite bandi, o da quello privato attraverso imprese, banche, fondi e business angels. Per fare in modo che le idee innovative arrivino al mercato è importante un supporto economico e operativo per poter pianificare adeguate strategie manageriali, soprattutto ove l’azienda coinvolta sia una startup.

Di pari rilevanza, nell’ambito del processo che si sta descrivendo, sono gli Uffici di trasferimento tecnologico che hanno la finalità di favorire il TT operando con la propria attività di consulenza a supporto degli attori di tale processo. Con il decreto ministeriale 10 marzo 2023 sono stati stanziati 350 mln di euro a supporto dei centri di trasferimento tecnologico nel nostro Paese al fine di potenziarli, incoraggiando l’erogazione di servizi avanzati e innovativi alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Infine, un ruolo fondamentale nell’ambito del TT, è svolto dalle società di consulenza specializzate nel settore della proprietà intellettuale. Queste, tramite le competenze dei propri Trademark and patent attorneys, possono fornire la propria consulenza strategica e aiutare i soggetti coinvolti nel verificare le più adeguate forme di tutela a cui poter ricorrere per acquisire diritti di privativa sui prodotti e sui processi sviluppati.

Una delle fasi fondamentali del processo di trasferimento tecnologico è quella legata alla protezione delle nuove tecnologie tramite gli strumenti messi a disposizione del legislatore, tutti volti ad acquisire una privativa che permetta al suo titolare di operare sul mercato in un regime di esclusiva e di essere quindi l’unico a poter trarre un beneficio economico da una determinata idea.

Ma quali sono le forme di protezione a cui è possibile ricorrere?

In primis, nel settore delle ricerche scientifiche e tecnologiche, assume un ruolo primario il brevetto per invenzione industriale che consente di tutelare invenzioni che rappresentano una soluzione nuova e originale, vale a dire innovativa e non banale, di un problema tecnico. Attraverso la registrazione di un brevetto per invenzione industriale la legge conferisce al suo titolare un diritto di sfruttamento esclusivo per un periodo limitato di tempo pari a 20 anni. Il diritto al deposito di un brevetto spetta all’autore dell’invenzione o al suo avente causa. Tale diritto è tuttavia liberamente cedibile, per cui negli accordi di trasferimento tecnologico è opportuno regolare accuratamente l’eventuale cessione del diritto. Il diritto dell’inventore di essere menzionato nella domanda di brevetto è invece un diritto inalienabile e non trasferibile.

Altra forma di tutela è il brevetto per modello d’utilità tramite cui è possibile proteggere una miglioria apportata alla conformazione di un prodotto che sia in grado di dare al prodotto stesso una particolare utilità, efficacia o comodità di applicazione o d’impiego. Questa privativa ha, rispetto al brevetto per invenzione industriale, una durata inferiore, pari a 10 anni dalla data di deposito.

Nel caso in cui il risultato della ricerca riguardi la forma o l’aspetto di un prodotto, assume rilievo altresì il disegno o modello industriale che consente di proteggere l’aspetto di un prodotto o di una sua parte. La forma per essere tutelata dovrà essere nuova e avere carattere individuale, ossia dovrà distinguersi e dunque non essere simile ad altri disegni o modelli già noti o presenti sul mercato. Questa forma di tutela ha una durata di 5 anni rinnovabili per quinquenni successivi fino a un massimo di 25 anni a partire dalla data di deposito.

Tramite il deposito delle suddette privative, si acquisiscono dunque diritti di esclusiva, impedendo ai concorrenti di copiare un prodotto o un procedimento offrendolo sul mercato ad un prezzo inferiore, non dovendo recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Accanto agli strumenti di tutela sopramenzionati vi è altresì il marchio che permette di tutelare il naming o logo figurativo con il quale il prodotto o il servizio verrà contraddistinto e commercializzato sul mercato, permettendo così di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli dei competitor.

Il marchio attribuisce al suo titolare un diritto di esclusiva all’utilizzo del segno: il suo titolare potrà impedire a chiunque altro di porre in commercio o pubblicizzare prodotti o servizi che siano contraddistinti da un marchio identico o simile. Tale diritto ha una durata di dieci anni ma è rinnovabile all’infinito per ulteriori periodi decennali. Investire nella registrazione di una domanda di marchio permetterà dunque al suo titolare di vantare una privativa non soggetta a limiti temporali.

Il trasferimento tecnologico può riguardare anche diritti o informazioni non soggetti a registrazione che potranno essere adeguatamente tutelati tramite accordi di riservatezza. La finalità è quella di garantire che le informazioni, le idee o i dati rivelati da un’impresa a un’altra restino segreti e non vengano divulgati a terzi. Oggetto del trasferimento è infatti un patrimonio di conoscenze di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico: il cosiddetto know-how che viene messo a disposizione del soggetto cui viene ceduto o concesso in licenza, al fine di poter operare al meglio.

Dall’analisi condotta emerge come la tutela delle idee nate dalla ricerca sia fondamentale per non vanificare gli investimenti effettuati e le risorse impiegate. Tutelare adeguatamente i risultati della ricerca permette altresì di poter prevenire tentativi di contraffazione o di intervenire tempestivamente laddove questi si verifichino. In questo contesto la proprietà intellettuale ricopre un ruolo strategico, costituendo un motore che contribuisce allo sviluppo sociale, economico e industriale del Paese, supportando la crescita delle imprese.

Ha collaborato Pierluigi Carangelo, Patent Attorney