Nel panorama olfattivo del lusso, la tutela giuridica delle fragranze resta un terreno complesso e deve passare da strategie integrate. NDA, accordi di esclusiva e difesa del design diventano così l’essenza legale dell’unicità di ogni profumo, garanzia di valore, segretezza e continuità creativa. Allure ne parla con Miriam Mangieri, partner di Jacobacci & Partners.
Le controversie in materia, oltre a riguardare l’aspetto esterno della fragranza, dunque il design del suo flacone o il marchio prescelto per il lancio sul mercato, coinvolgono anche l’imitazione del bouquet. L’ordinamento giuridico offre molteplici strumenti per proteggere le opere creative e originali e tra quelli astrattamente utilizzabili esiste il brevetto. Tuttavia, questo strumento presenta dei requisiti che mal si conciliano con la tipologia di prodotto in questione e con la necessità di non divulgare la sua formulazione. Le informazioni relative a ingredienti, formula chimica, miscelazione del prodotto verranno infatti rese accessibili al pubblico dopo 18 mesi dalla data di deposito, sussistendo la segretezza per questo lasso di tempo, a meno che il richiedente non rinunci intenzionalmente a questa fase all’atto della presentazione della domanda di brevetto.
Scaduto il termine ventennale (durata massima del brevetto) tali informazioni saranno di pubblico dominio. Ancora: per i motivi elencati, il brevetto non risulta essere una forma di protezione idonea per le fragranze. Quindi ci si è interrogati su come proteggere un profumo tramite il diritto d’autore (o copyright) che, in generale, tutela la forma espressiva di un’opera, a condizione che presenti originalità e creatività. Proprio per la mancanza di tali attributi, per anni, la fragranza è stata esclusa da questa possibilità. In primo luogo, perché il profumo è considerato volatile e variabile, mancando della stabilità richiesta per l’opera d’ingegno. Inoltre, la composizione chimica è vista come una mera ricetta o formula tecnica più che come un’espressione artistica. Infine, la percezione di uno jus è soggettiva, il che rende difficile stabilire l’oggettività della sua forma espressiva.
Nonostante queste premesse, l’evoluzione giurisprudenziale in alcuni Paesi è andata in senso contrario, arrivando, talvolta, a riconoscere la fragranza come un’espressione unica e originale della personalità del suo autore. Alcuni casi hanno segnato una svolta nella materia.
I contenziosi che contano
Il primo è Lancôme vs Kecofa, che riguardava il noto Trésor di Lancôme e uno jus similare commercializzato dall’azienda olandese Kecofa - Female Treasure - che conteneva gran parte degli stessi 26 ingredienti. La Corte Suprema Olandese ha accolto il ricorso di Lancôme, affermando che il profumo potesse beneficiare della protezione del diritto d’autore, riconoscendo che la combinazione di sostanze chimiche, sebbene di per sé non tutelabile, è il veicolo attraverso il quale l’opera creativa (in questo caso la fragranza) si manifesta. Essendo il bouquet creativo e originale, con una formula chimica è oggettivamente accertabile (il requisito della fissazione era soddisfatto dal composto liquido stesso), questa poteva essere protetta. Kecofa fu condannata per aver copiato la composizione, violando il relativo copyright. Il secondo caso riguarda Mugler vs Molinard: quest’ultimo avrebbe prodotto e venduto un prodotto “smellalike” della sua nota fragranza Angel. Il successo di questo prodotto è stato attribuito all’alchimia gourmand con note evocanti sentori di zucchero filato e caramello.
Il Tribunal de Commerce di Parigi concordava con l’affermazione di Mugler secondo cui Angel rappresenterebbe un lavoro protetto da diritto d’autore e associava la creazione di un profumo alla composizione di una partitura musicale. Infine, L’Oréal vs Bellure, con il coinvolgimento di Trésor, Miracle e Anaïs Anaïs. Qui i giudici si sono concentrati principalmente sulla tutela del marchio e sulla pubblicità comparativa sleale: Bellure vendeva profumi smell-alike utilizzando tabelle comparative che associavano esplicitamente i suoi prodotti economici alle fragranze di lusso di L’Oréal.
Nonostante la disputa in prima istanza avesse toccato il tema del diritto d’autore (con alcuni giudici francesi che avevano precedentemente riconosciuto la tutelabilità delle fragranze di L’Oréal), la sentenza finale della CGUE si è concentrata sulla violazione del marchio. Conclusione: l’uso di un marchio notorio (come Trésor) in una lista comparativa per promuovere un prodotto smell-alike costituisce un indebito vantaggio tratto dalla notorietà del brand stesso. Questo tipo di pubblicità, che presenta un prodotto come l’imitazione o la riproduzione di un bene protetto, è vietato anche se la fragranza in sé non è tutelata dal copyright. Questi precedenti positivi non impediscono, però, alla maggioranza della giurisprudenza europea, inclusa quella francese, di orientarsi verso una posizione restrittiva circa la tutelabilità delle fragranze con il diritto d’autore.
La Corte di Cassazione francese ha infatti ribadito, in più occasioni, che il profumo manca della stabilità e della precisione necessarie per essere considerato un’opera dell’ingegno tutelabile, poiché la sua percezione è soggettiva e la sua composizione è considerata un’applicazione tecnica. In Italia e nella maggior parte dell’Unione Europea, sebbene non si possa escludere in astratto la tutelabilità di una fragranza tramite il diritto d’autore (l’elenco delle opere tutelabili è infatti solo esemplificativo), questa strada non risulta percorribile.
Eppure, il ricorso a questa forma di salvaguardia presenterebbe notevoli vantaggi. Il primo risiede nella sua automaticità: essa nasce con la creazione dell’opera, senza la necessità di registrazione, deposito o altra formalità per acquisire i diritti. A ciò si aggiunge l’ulteriore plus della lunga durata della protezione dei diritti patrimoniali che, per la maggior parte delle opere, si protrae lungo l’intera vita dell’autore e per ben settanta anni dopo la sua morte, assicurando un significativo sfruttamento economico e un beneficio a lungo termine.
Gli accordi di non divulgazione
Date le particolarità del mondo dei profumi e la difficoltà di trovare forme di tutela adeguate, uno strumento che si rileva molto efficace e al quale ricorrono alcune maison del settore è la tutela di tipo contrattuale: la firma di accordi di segretezza e l’inserimento di clausole di riservatezza d’intesa con terze parti e con gli stessi dipendenti, rappresentano un’importante leva strategica in tale contesto.
Gli aspetti contrattuali come gli accordi di riservatezza, anche detti non-disclosure agreement (NDA), hanno la funzione di permettere alle parti di definire con precisione quali informazioni siano da considerare segrete. Impongono agli aderenti l’obbligo di non divulgare a soggetti esterni tali dati riservati, stabilendo delle sanzioni in caso di violazione. Obiettivo: prevenire la diffusione di conoscenze acquisite nell’ambito di rapporti professionali, quali collaborazioni, forniture o contratti di distribuzione. Un esempio pratico è riscontrabile nei contratti tra fornitori di materie prime e produttori nel settore della profumeria. Per salvaguardare il proprio know-how e le dinamiche commerciali, l’azienda può inserire specifiche clausole che vincolano il fornitore a mantenere la segretezza su elementi sensibili, come il volume e il costo delle essenze floreali cedute.
Alcune grandi aziende, per ridurre ulteriormente il rischio, limitano il numero di soggetti coinvolti affidandosi a un solo fornitore per l’intera durata di un progetto, tramite contratti di esclusiva a lungo termine, come per la coltivazione e la fornitura di fiori specifici per la creazione della fragranza. Qualche esempio. Nel 1951 Christian Dior acquistò Château de la Colle Noire, situata a Montauroux vicino a Grasse, e inoltre, ha partnership esclusive con alcuni giovani coltivatori locali, Domaine de Manon e Clos de Callian che riservano al brand i loro interi raccolti di rose e gelsomini di maggio.
Chanel ha siglato un accordo di esclusiva con la famiglia Mul vicino a Pégonas che coltiva rosa centifolia, gelsomino grandiflorum, geranio rosa, tuberosa e iris pallida. In proprio, la maison ha comprato dieci ettari, al fine di garantire la produzione continuativa di gelsomino per realizzare Chanel N°5. Nel 2022, anche Lancôme ha acquistato a Grasse il Domaine de la Rose, una tenuta di quattro ettari per la coltivazione biologica di piante da profumo. Tra le diverse specie storiche: rose, iris, gelsomino, arancio acido, tuberosa, osmanto, immortelle, verbena e giglio della Madonna.
Strategie legali a favore dell’esclusività
In conclusione, nonostante il riconoscimento dell’attività del profumiere come intrinsecamente creativa - tesi supportata dalle decisioni, seppur minoritarie, sopra citate, come quella nel caso Lancôme contro Kecofa - l’indirizzo legale dominante resta quello di escludere la fragranza dalla tutela diretta conferita dal diritto d’autore. Questa esclusione deriva, come precisato, soprattutto dalla difficoltà di definire la composizione olfattiva come una forma espressiva oggettiva, stabile e riproducibile, requisiti essenziali richiesti dalla legge per l’applicazione della protezione autoriale. In questo contesto, per preservare il valore economico di una creazione olfattiva di lusso bisogna adottare un approccio di tutela su più livelli per blindare l’opera attraverso strategie legali.
Questo approccio strategico deve concentrarsi sulla protezione degli elementi visivi e distintivi del prodotto (la registrazione di marchio, design e packaging come il disegno o il modello) e sul mantenimento della segretezza della formula. Quindi, per garantire una tutela efficace, bisogna ricorrere a contratti studiati ad hoc come gli NDA, oltre a esclusive a lungo termine con i fornitori di materie prime, per bloccare i tentativi di imitazione e la divulgazione non autorizzata di informazioni strategiche.
Articolo di Miriam Mangieri per Allure





