3 marzo 2021 Brevetti Andrea Perronace

La partecipazione di una piccola media impresa (PMI) ad una fiera commerciale rappresenta un'importante occasione di crescita aziendale. Naturalmente, prima di decidere di prenderne parte, occorre avere consapevolezza della proprietà intellettuale e di quella che s’intende presentare in occasione dell’esposizione.

Il brevetto e la sua tutela

Bisogna, inoltre, tener presente che alla fiera partecipano concorrenti, dotati di altrettanti diritti di PI (il che aumenterà il livello di concorrenza) e che da quella stessa esposizione potrebbero derivare rischi per il proprietario. Se s’intende presentare un’opera d’ingegno, sarà pertanto necessario, in primis, adoperarsi per la tutela del proprio brevetto. Come? Semplice: depositando la domanda di brevetto per costituire il proprio diritto territoriale, prima che l’opera sia oggetto di divulgazione. Per farlo, le procedure sono varie.

Una volta presentata domanda, la PMI che intende partecipare a una fiera commerciale deve prevedere strategie di difesa del proprio titolo brevettuale, oltre che informarsi sugli strumenti di tutela esperibili eventualmente anche durante la partecipazione alla fiera e agire a tutela del proprio brevetto anche direttamente in occasione dell’esposizione. Nella maggior parte dei casi, è lo stesso ente fiera a mettere a disposizione dei partecipanti un servizio interno di anticontraffazione.

Si tratta di un servizio di natura privata, non obbligatorio e tantomeno usufruibile automaticamente con la sola partecipazione alla fiera. Di conseguenza, al momento della stipulazione del contratto di partecipazione, l’imprenditore dovrà valutare l’opportunità di inserire, all'interno dello stesso, una clausola che gli consenta di poter usufruire del servizio anticontraffazione, dovesse essere necessario.

Arrivare preparati con un brevetto (e la sua tutela) a una fiera. Come fare?

Anzitutto è fondamentale preparare accuratamente la propria documentazione brevettuale e, dunque, collezionare una serie di documenti, tra cui:

  • il certificato di concessione, se già disponibile
  • il testo del brevetto
  • le visure camerali, se necessarie per dimostrare la titolarità
  • i documenti a conferma dello stato legale del brevetto e ricevute di pagamento di imposte richieste per la domanda e ottenimento del brevetto.

Bisogna, poi, accertarsi che la fiera alla quale s’intende partecipare sia dotata del servizio anti-contraffazione e che lo stesso possa efficacemente agire nell'immediatezza del fatto, quale azione di “pronto intervento”.

In ogni caso, appare sempre più opportuno individuare ex ante un consulente esperto in materia brevettuale (poiché, chiaramente, non può aversi esatta contezza del livello di preparazione posseduto dai consulenti presenti in quella sede).

Inoltre, durante la fiera, è di fondamentale importanza per il titolare del brevetto limitare la propria esposizione. Ciò si spiega soprattutto nei casi in cui l’opera brevettata non si contraddistingua per un sistema tecnologico particolarmente complesso, il cui funzionamento può essere verosimilmente compreso dall'esterno senza eccessiva difficoltà (per esempio, nel caso in cui oggetto del deposito di un brevetto sia un modello ornamentale e non un’opera tecnologica, come un software). La limitazione dell’esposizione potrebbe consistere nell'impedire che i propri prodotti siano oggetto di riproduzioni fotografiche.

Durante lo svolgimento della fiera sarà opportuno, in ogni caso, individuare eventuali contraffattori, monitorarli, al fine di raccogliere prove utili per potenziali azioni giudiziali.

Le azioni legali durante la fiera

Ma si possono esperire azioni legali già durante una fiera contro atti di contraffazione? Sì: alla possibilità di agire in seguito per via giudiziale, si aggiunge certamente quella di agire in costanza dell’esposizione. L’ufficio anticontraffazione eventualmente presente si prenderà cura di ispezionare ciò che si ritiene sia stato oggetto di contraffazione e di dare chance all'incolpato di presentare le proprie osservazioni, per poi esperire le opportune azioni.

Qualora la contraffazione riguardi questioni tecniche di particolare complessità, come nel caso di un’opera che abbia ottenuto tutela del brevetto, può essere difficile anche per il servizio anticontraffazione prendere una decisione nell'immediatezza del fatto. Pertanto, sembra preferibile, in tali casi, raccogliere prove (es. brochure) ed eventualmente decidere di agire in seguito in sede giudiziale, civile o penale. In caso contrario, dinanzi ad un caso di contraffazione manifesta, il servizio anticontraffazione potrà certamente ordinare la rimozione del bene dalla fiera e, eventualmente, disporre il sequestro dei relativi prodotti.

Ma conviene fare il sequestro in fiera?

In ogni caso, bisogna considerare la scelta del sequestro quale extrema ratio. Non è sempre agevole l’individuazione di casi di contraffazione. In situazioni dubbie, pertanto, sarà preferibile raccogliere prove in sede di fiera ed eventualmente esperire, in un secondo momento, azioni cautelari in sede civile.

Fuori dall'Europa

Un’altra domanda che sorge spontanea è se i servizi di anticontraffazione sono previsti anche nell'ambito di fiere commerciali extra europee. La risposta è sì. La Cina ad esempio è un grande polo fieristico e, pertanto, segue una regolamentazione simile a quella prima esposta e relativa alle fiere di molti paesi europei. C’è però da tener presente che il sistema probatorio è estremamente formalistico, il che rende più complicata la piena comprensione dei servizi anticontraffazione cinesi, rispetto a quelli europei. Ad esempio, basta anche solo considerare che le prove debbano essere oggetto di vera e propria autenticazione notarile.

La verifica della proprietà industriale dei concorrenti

Da non dimenticare, inoltre, che è altrettanto importante, prima di partecipare ad una esposizione fieristica con una propria innovazione, verificare la proprietà industriale dei concorrenti presenti in fiera, per non andare incontro al rischio di ledere i relativi diritti di privativa. Tali verifiche, note come FTO - Freedom-To-Operate- andrebbero in realtà esperite all'avviamento di un nuovo progetto, ma, anche se in ritardo, acquistano significato anche prima di un’esposizione in fiera, per evitare di subire azioni eclatanti durante la manifestazione.

In conclusione, diverse sono le forme di tutela esperibili, in costanza ed in seguito all'esposizione effettuata nei poli fieristici. La scelta di quello che, fra gli strumenti di tutela azionabili, sarà preferibile è demandata al singolo imprenditore. Costui dovrà valutare la tipologia di contraffazione alla quale si confronta o potrebbe potenzialmente confrontarsi e decidere quale strumento di tutela utilizzare durante o dopo la partecipazione alla fiera commerciale.

 

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Articolo di: Andrea Perronace