Non passa giorno senza che si parli di innovazione, questa “evoluzione” continua del mondo che ci circonda, e, nella sua più tradizionale eccezione, nella tecnica. L’innovazione è naturale, è necessaria e, quindi, è riconosciuta e tutelata. Brevetto, marchio e design sono gli strumenti più noti della Proprietà Industriale. La normativa ben li ha codificati, dicendo cosa si può proteggere, come, quando e anche da chi. In quanto “strumenti”, vanno usati nel modo più opportuno, con strategia e buon senso. Se il marchio è l’elemento che più degli altri permette di riconoscere l’origine del prodotto, il design (più formalmente “modello ornamentale”) vuole proteggere l’aspetto, le forme, i contorni, i colori o struttura superficiale che contraddistinguono un prodotto. Storia a parte per il brevetto, dietro al quale, invece, sta un’invenzione.

Cosa sia un’invenzione è dettato dalla normativa, che consente o nega, talvolta in modo inatteso, la protezione di idee che poi si rivelano di grande successo commerciale. Anzi, per dirla tutta, lo stesso concetto di “idea” è in testa alla lista di esclusi in molte leggi brevetti. Bisogna allora andare più a fondo, comprendere come tutelare il guizzo dell’inventore usando le parole giuste, il cosiddetto “brevettese”.

Così, in Italia e nel Vecchio Continente, si utilizzano parole e termini differenti dal brevettese degli States. L’interpretazione di un brevetto, infatti, segue logiche frutto di una storia e di una cultura proprie, che sono diverse da Paese a Paese.

Se la tutela brevettuale negli USA spetterebbe di principio all’inventore, che, quindi, sottoscrive un modulo aggiuntivo (non è vero che negli States la burocrazia non esiste) per “assegnare” i diritti sull’invenzione al proprietario della domanda di brevetto, tutto ciò non esiste per un brevetto italiano o europeo, dove si presuppon l’esistenza di un accordo. Viceversa, l’Ufficio Italiano e l’Ufficio Europeo (tanto per fare due esempi prêt-à-porter) poco, anzi, per nulla tollerano la pre-diffusione (“pre-divulgazione” in brevettese) prima del deposito.

Negli States, invece, l’inventore che rivelato l’invenzione e poi depositato la domanda di brevetto viene graziato, nel vero senso della parola, se ricorrono alcune circostanze. Sempre negli States, esistono domande di brevetto Continuation, Continuation-in-Part e Provisional, mentre le Divisional sono previste anche dalla nostra normativa. Alcune di queste procedure sono anche proprie del design USA.

Come detto prima, gli strumenti dell’Intellectual Property, anche in ragionata combinazione fra di loro, sono da usare con tattica e sotto la guida di un consulente qualificato ed esperto, per proteggere al meglio l’investimento economico, di tempo, di risorse, di fatica e di aspettative, profusi in un progetto. Lo spirito creativo di un designer e la maestria di un artigiano sono inimitabili, ma difendere il proprio patrimonio intellettuale è senz’altro un chiaro segnale di consapevolezza.