Sono molti oggi gli strumenti per provvedere alla tutela di design e marchi. Se ben utilizzati, con la guida di un consulente, sono in grado di rispondere a tutte le esigenze aziendali, anche a quelle economiche.

I più recenti e qualificati studi hanno oramai dimostrato l’importanza della Proprietà Industriale per la società e l’economia europea. Ma mentre tale conclusione sembra quasi scontata quando si parla di brevetti per invenzione, nel caso della registrazione di marchi e design non lo è affatto. D’altro canto, gli stessi studi evidenziano come le aziende che provvedono al deposito di marchi e di design, possano vantare alcuni parametri econometrici migliori rispetto alle aziende che non hanno tale abitudine, in maggior numero nel caso della registrazione di brevetti per
invenzione.

Ad esempio, il rapporto dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Industriale, basato su dati provenienti da più di 100.000 aziende europee, evidenzia come il fatturato/dipendente sia di quasi il 30% maggiore per le aziende che depositano marchi rispetto a quelle che non vi provvedono e di oltre il 31% maggiore per le aziende che depositano design rispetto a quelle che non lo fanno.

Lo stesso parametro è “solo” del 25% maggiore nel caso dei brevetti per invenzione. Il beneficio maggiore, inoltre, è riservato alle piccole e medie imprese: il fatturato/dipendente per una grande impresa che tutela la proprietà industriale è del 4% maggiore rispetto a quello di una grande impresa che non lo fa, mentre per una piccola/media impresa sale addirittura a sfiorare il 32%. Fortunatamente, gli strumenti per provvedere alla tutela di design e marchi sono numerosi e, se ben utilizzati, meglio sotto la guida di consulenti esperti, sono in grado di venire incontro a tutte le esigenze aziendali, anche di costo. Per l’Italia, è possibile depositare una domanda di registrazione di design, singolo o multiplo, ossia contenente uno o più modelli, quando appartenenti alla stessa classe di una speciale classificazione merceologica, nota come Classificazione di Locarno. La rubinetteria, ad esempio, rientra nella classe 23 e una intera serie o una intera collezione, potrebbero essere tutelati in Italia con il deposito di una sola registrazione multipla. Analogamente, il Modello Comunitario, singolo o multiplo, consente la tutela di uno o più modelli tramite il deposito di una sola domanda di registrazione, per tutto il territorio della Comunità Europea. I vantaggi di tale strumento sono sotto gli occhi di tutti: il deposito di una singola domanda consente di ridurre i costi al minimo e tutelare un mercato vastissimo, che oggi annovera più di 500 milioni di consumatori. E se le esigenze aziendali sono più articolate, si può ricorrere al Modello Internazionale, al quale aderiscono oggi oltre 70 Paesi nel mondo, compresa la stessa Comunità Europea e, fra gli altri, gli Stati Uniti, la Russia ed il Giappone, oltre che ovviamente alla registrazione nazionale estera per uno specifico Paese di interesse. Non è però necessario decidere fin dall'inizio quali sono i Paesi di effettivo interesse.

La normativa, infatti, dà la possibilità di eseguire un primo deposito, ad esempio in Italia, e dopo 6 mesi estenderlo all'estero, ad esempio per la Comunità Europea o in Paesi extra-europei, rivendicando la priorità del primo deposito. Non è cosa di poco conto, perché tale meccanismo consente in definitiva di godere di una prima tutela per un tempo iniziale spesso sufficiente a capire se investire per una tutela anche in altri Paesi, e per quali modelli. Depositata la domanda, si avvia la procedura di registrazione, che può consistere in una verifica solo dei requisiti formali, come nel caso della registrazione italiana o del Modello Comunitario, oppure ad un vero esame, come per Stati Uniti e Cina, nel corso del quale potrebbe essere necessario replicare alle obiezioni sollevate da un esaminatore. La procedura si conclude con la registrazione del design, talvolta previo pagamento di una tassa di concessione. Una registrazione di design in Italia o un Modello Comunitario hanno una durata di 25 anni dalla data di deposito ed è previsto il pagamento di una tassa di mantenimento quinquennale; non sempre la norma è così generosa: la durata per gli Stati Uniti e la Cina, ad esempio, è di soli 10 anni. Paese che vai, durata che trovi.

Analogamente, la normativa in tema di marchi prevede la possibilità di registrare un marchio per l’Italia, come Marchio Comunitario per l’intera Comunità Europea, come Marchio Internazionale per paesi europei ed extra-europei e come marchio nazionale estero. La durata di un marchio registrato è di 10 anni dalla data di deposito, rinnovabile per altri 10, indefinitamente.