Paolo Ernesto Crippa, Dorotea Rigamonti

La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in R&S che ora è riconosciuto:

  • Per gli anni 2015-2019;

  • A favore di tutte le imprese che investono in attività di R&S, indipendentemente dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);

  • Fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5) per ciascun beneficiario;

  • Nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi per personale altamente qualificato dipendente dell’impresa e impiegato nelle attività di R&S, ovvero in rapporto di collaborazione con l’impresa a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa, nonché ai costi relativi a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca e con altre imprese diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate; del 25% della spesa incrementale relativa alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e alle competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne. Con spesa incrementale si intende l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempre ché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30mila euro (anziché 50mila) in ciascuno dei periodi d’imposta.


Il Decreto Attuativo per il nuovo Credito di Imposta è stato firmato, è ora attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a seguito delle opportune verifiche della Corte dei Conti.

Il credito va indicato nel modello Unico relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Le attività di R&S sono quei lavori sperimentali o teorici che hanno come principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze, anche senza prevedere un’applicazione diretta, la cosiddetta ricerca di base; sono anche le ricerche pianificate che mirano a nuovi prodotti, processi o servizi; vengono altresì riconosciute come attività di ricerca e sviluppo ai fini del credito di imposta l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati ad uso commerciale. Non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso.

La misura incentiva l’interazione aziende/Università, poiché il beneficio raddoppia laddove l’azienda stipuli contratti di ricerca con università o Enti di ricerca oppure l’azienda investa in personale altamente qualificato, dove con personale altamente qualificato si intende chi è in possesso di un titolo di dottore di ricerca o è iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiano o estera, oppure è in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. È chiara la volontà del legislatore di instaurare un ciclo virtuoso che, tramite un beneficio concesso alle aziende, porti ad aumentare gli investimenti delle stesse verso le Università o il personale da queste formato, mirando ad una sinergia aziende/Università fonte di sviluppo per il territorio. L’auspicio è quindi quello che aziende possano trovare in questa misura lo spunto per avviare un dialogo con le Università e che le Università si strutturino così da essere pronte a cogliere questa opportunità di crescita.