D. Le aziende del Distretto del Sebino coprono tutta la filiera della trasformazione della gomma e si distinguono per una grande capacità di innovazione, che spesso si traduce in invenzioni, in soluzioni uniche e migliorative dei processi. 

Parliamo di attività che spaziano dalla formulazione delle mescole in gomma alla produzione di manufatti, dallo sviluppo di macchinari per la produzione alla progettazione e produzione di strumenti di test per il laboratorio o per il controllo qualità. Quali strumenti possono avere a loro disposizione queste aziende per proteggere dalla concorrenza i risultati della loro inventiva?

R. Nella filiera di trasformazione della gomma, spesso l’innovazione riguarda il perfezionamento o l’ottimizzazione dei processi produttivi, oppure l’ideazione di nuove mescole in grado di ottenere migliorate prestazioni, ma anche l’accostamento di materiali compositi, mai utilizzati in passato, oltre che il perfezionamento di macchinari adoperati nell'intera filiera, dal trattamento della materia prima fino alla sua lavorazione e alla successiva verifica. Per tutte queste attività, laddove sia stata individuata una soluzione nuova e originale a un problema tecnico specifico, cioè una soluzione con vantaggi peculiari o risultati inattesi, è potenzialmente sottesa la possibilità di presentare una domanda di brevetto per invenzione o per modello di
utilità, volta a tutelare tale soluzione. In maniera complementare, nel caso in cui si producano manufatti in cui è l’aspetto estetico esteriore a essere nuovo e ad avere un carattere individuale, cioè manufatti in cui le forme estetiche non sono univocamente dettate dalla loro funzione tecnica, ma conferiscono al manufatto un aspetto “originale”, l’istituto del disegno o modello (noto anche come “industrial design”), conferisce protezione proprio per tale aspetto esteriore.

D. Questo per quanto riguarda quello che potremmo definire il patrimonio tecnologico di un’azienda. Ci sono altri strumenti che tutelano l’attività imprenditoriale?

R. Certamente. Oltre alla protezione offerta dagli strumenti normativi tipicamente destinati alla tutela dei ritrovati tecnici, esistono altri strumenti di rilevante importanza in termini di tutela legale in un regime di concorrenza. Il più noto è il marchio registrato, che è sempre una iniziale e fondamentale risorsa per le aziende. Infatti, il marchio assolve la funzione distintiva, ovvero quella di far emergere l’origine imprenditoriale, quindi l’imprenditore tra gli altri imprenditori, oltre all'origine merceologica, quindi il prodotto o servizio del titolare tra gli altri prodotti o servizi dei concorrenti. Un buon prodotto o un buon servizio acquisiscono, senza dubbio, maggior considerazione, visibilità e valore, se contraddistinti da un marchio distintivo. Inoltre, il marchio veicola sempre un messaggio per i consumatori (intesi anche come clienti business to business), messaggio che tende a rimanere impresso nella loro memoria e contribuirà, assieme agli elementi maggiormente distintivi dello stesso, a fornire al consumatore
tutti gli elementi utili, non solo per riconoscere l’origine e la genuinità dei prodotti e servizi del titolare, ma anche l’anzianità di diffusione degli stessi nel mercato, che da sempre rappresenta un riferimento. Da questo punto di vista, la registrazione del marchio della società è uno strumento efficace per impedire l’utilizzo improprio da parte di terzi del nominativo della propria azienda (si pensi, ad esempio, ai siti web “cloni” con estensioni
fantasiose), altrimenti difficilmente contestabile. Accanto agli strumenti elencati, per tutelare la propria attività e salvaguardare gli investimenti realizzati per ottenere vantaggi competitivi con la concorrenza è possibile affiancare anche strumenti contrattuali, come gli accordi di non divulgazione o di segretezza, patti di non concorrenza, oppure adeguate policy aziendali volte ad assicurare di aver intrapreso tutte le dovute misure giuridiche necessarie a garantire che determinate conoscenze interne, processi, ricette o composizioni, siano qualificabili come Informazioni Riservate (know-how), non altrimenti tutelabili.

D. Quali sono i possibili strumenti di tutela della proprietà industriale per il settore della gomma?

R. Se la domanda è rivolta agli strumenti giuridici di tutela in Italia, il settore della proprietà industriale ha il privilegio di godere della presenza di sezioni specializzate dei tribunali, competenti in maniera specifica per controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. In tali sedi, i titolari di privative di proprietà intellettuale, possono far valere i propri diritti, anche con tempistiche relativamente rapide rispetto a procedimenti giudiziari di altra natura. In particolare, risultano di particolare efficacia i provvedimenti di natura cautelare, quali descrizione, sequestro o inibitoria, che possono essere emessi dal giudice in tempi molto rapidi, anche entro poche settimane, nel caso della descrizione. Ciò consente ai titolari di privative brevettuali di accedere a strumenti relativamente tempestivi in caso di contraffazioni di
prodotti o processi produttivi da parte di concorrenti. Accanto agli strumenti giuridici, i titolari di privative possono trarre vantaggio dall'instaurazione di accordi commerciali vantaggiosi, ad esempio in virtù dell’esistenza di tecnologia brevettata, così come accordi di licenza di marchi o brevetti con clienti e/o fornitori, ad esempio per favorire e controllare lo scambio di tecnologia in progetti congiunti di sviluppo di nuovi prodotti o processi produttivi.

D. Il brevetto può essere nazionale o internazionale. Quali sono gli iter per ottenerli? E quale conviene scegliere per un’azienda che opera in un settore tecnologico come quello della gomma?

R. È importante sottolineare che non esiste una strategia o procedura standard per la protezione di un prodotto o processo, ma è consigliabile di volta in volta valutare quale sia il migliore iter da intraprendere a seconda della tipologia di prodotto o processo, dalle strategie commerciali che si intendono attuare sul prodotto e dalle previsioni di investimento a medio-lungo termine. In questa fase, quindi, è sempre consigliabile un confronto con un consulente in proprietà industriale che sia in grado di definire insieme un’adeguata strategia di gestione dei costi e massimizzazione di efficacia di tutela nei mercati di interesse. Una strategia che generalmente risulta un buon compromesso tra costi e benefici prevede la presentazione di una iniziale domanda di brevetto per invenzione italiana che, in tempi ragionevoli, consente di
stabilire una data certa in merito a paternità e titolarità di un’invenzione e contemporaneamente beneficiare
di una ricerca e di un parere di brevettabilità da parte dell’esaminatore dell’Ufficio Brevetti. Inoltre, è possibile estendere all'estero la domanda di brevetto italiana entro dodici mesi dal deposito della domanda, senza perdere alcun diritto, consentendo quindi di spostare più avanti nel tempo gli investimenti per una tutela estera e di valutare se procedere con tali investimenti alla luce della ricerca e dell’opinione di brevettabilità fornita dall'esaminatore della domanda italiana. Per quanto riguarda l’estensione all'estero, è opportuno precisare che non esiste un brevetto internazionale, inteso