30 marzo 2008 Italia Oggi Elena Monte

Le imprese operano per costruire una posizione sul mercato che rifletta i loro sforzi imprenditoriali fondati sulla ricerca, la conoscenza e l’innovazione. Accade così che il fenomeno della crescente internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati da un lato renda il tessuto imprenditoriale sempre più complesso e competitivo, dall'altro richieda adeguati strumenti di tutela per non vanificarne, ed anzi valorizzarne, il genio creativo, entro ed oltre i confini nazionali. Allo scopo risponde il diritto della proprietà intellettuale, garantendo le migliori condizioni di protezione possibili a coloro che
diano prova di spirito innovativo e creatività.

Fra questi si collocano certamente gli operatori del settore dell'industrial design, particolarmente fertile in Italia, in cui ricerca, ideazione e progettazione hanno da sempre saputo coniugarsi nella realizzazione di molteplici forme. Dalla concentrazione di opere d’arte e monumenti, all'affermazione della produzione industriale d’eccellenza in svariati settori - basti pensare al tessile, alla moda, all'automobile - l’Italia è al centro di una rivoluzione industriale che non ha mai subito sosta e si concretizza, oggi, nella creazione di scuole, di musei del design, sino all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, culminati con la nomina di Torino a World Design Capital 2008: riconoscimento che premia le città del mondo che dimostrano di far leva con determinazione sul design, la ricerca progettuale e l'innovazione come fattori di sviluppo economico, sociale e culturale, aree in trasformazione che si avvalgono dello strumento del design per contribuire a ristabilire nuovi equilibri, collaborando a disegnare un futuro più sostenibile e condiviso1.

La soluzione all'esigenza di proteggere il design industriale come fattore strategico all'interno della catena del valore aziendale2, in epoca di crescente concorrenza, arriva dalle istituzioni internazionali, europee e nazionali che hanno dato vita ad un sistema di protezione volto ad impedire l’introduzione e la commercializzazione di oggetti che imitano i prodotti originali, creando le premesse per l’azzeramento degli investimenti aziendali, la confusione del pubblico e realizzando nel contempo attività censurabili anche sotto il profilo della concorrenza sleale.

I mezzi offerti alle imprese italiane per la difesa dell’aspetto estetico dei prodotti sotto il profilo della forma sono molteplici e di diversa genesi: accanto alla tutela dei disegni e modelli registrati italiani, comunitari ed internazionali, si pone il sistema di protezione accordato, sussistendone i presupposti, alla cosiddetta privativa comunitaria non registrata. In entrambi i casi, requisiti per la concessione della protezione sono la novità, intesa come assenza di divulgazione anteriore di modelli identici o differenti per dettagli irrilevanti, e il carattere individuale, da interpretarsi come impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato diversa da quella suscitata da modelli anteriormente divulgati. Tuttavia, i momenti della nascita del diritto sono profondamente diversi: nel primo caso esso sorge con la registrazione, che trova la sua antinomia nella divulgazione, essendone causa di nullità; nel secondo con la divulgazione stessa, quale momento di conoscibilità dell’oggetto degno di tutela.

Nel panorama europeo, la capacità creativa delle imprese italiane è testimoniata dal fatto che esse ricorrono alla registrazione di modelli comunitari con maggior frequenza rispetto alle principali concorrenti straniere. Il dato è evidenziato dalle statistiche rilevate dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno che collocano l’Italia seconda solo alla Germania per titolarità di modelli industriali depositati nel 2007 con un numero di 45.344 domande per una percentuale mondiale del 15,05%. Importante è anche il contributo degli studi di consulenza in proprietà intellettuale italiani, 5 dei quali - Jacobacci & Partners SpA, GLP Srl, Studio Bonini Srl, Studio Prof. Franco Cicogna, Dr Modiano & Associati SpA - figurano tra i primi 11 studi europei per numero di domande di modelli comunitari inoltrate, che oggi ha quasi raggiunto la quota complessiva di 300.000 dalla data in cui il Regolamento CE n. 6/2002 sui Disegni e Modelli comunitari lo ha reso possibile: il 1° aprile 20033.

Altra data importante nello scenario evolutivo della tutela del design è il 1° gennaio 2008, che sigla l’adesione della Comunità Europea al sistema dell’Aja per la registrazione dei modelli internazionali: ora i designer di paesi appartenenti all’Unione Europea possono estendere le proprie registrazioni comunitarie a qualunque paese parte dell’accordo, nonostante quello di appartenenza non lo sia, e viceversa per designer di paesi extraeuropei aderenti al sistema.

La richiesta di protezione più flessibile è soddisfatta dal design comunitario non registrato; alla constatazione che l’approccio alla tutela basata esclusivamente sulla registrazione non soddisfa la freneticità dei nostri tempi, si giustappone la tutela a costo zero dei modelli dalla vita breve scandita dal mutamento dei gusti del consumatore, attraverso un sistema votato all’informalità, che coniughi il binomio tendenze-esigenze.

Il design industriale caratterizzato da carattere creativo e valore artistico accede oggi alla protezione per diritto d’autore. In passato imperava il divieto di cumulo fra la tutela garantita dalla registrazione di modello e quella accordata alle creazioni d’autore, il cui confine impermeabile era rappresentato dalla scindibilità del valore artistico di un’opera dal suo utilizzo industriale. I primi passi a favore della protezione delle opere di design tramite diritto d’autore sono stati mossi sul piano comunitario, attraverso la Direttiva CE 98/71, recepita dal Regolamento CE sui Disegni e Modelli comunitari e dalla normativa italiana in materia.

Si aprono così nuove frontiere che chiariscono l’equivoco di interpretare come "protezionismo" la richiesta di "protezione" per le opere di design fondata su ogni istituto legittimamente disponibile: difendere il Made in Italy non significa tutelare nicchie di mercato o posizioni dominanti, bensì riconoscere lo sforzo della creatività, l'impegno imprenditoriale degli investimenti nella qualità, nel controllo dei prodotti, nella ricerca e nello sviluppo e, non ultimo, nell’immagine4.

Interpreti primari di questo mutamento di interessi e di costume sono proprio le imprese italiane ed europee. Fra queste vi è Cassina SpA, assistita dalla Jacobacci & Partners SpA. Per dar vita alla collezione "Cassina I Maestri", essa ha acquisito l’esclusiva di riproduzione di opere protette dal diritto d’autore di Le Corbusier nel 1964, di Rietveld nel 1971, di Mackintosh nel 1972, di Asplund nel 1981, di Wright nel 1985, di Charlotte Perriand nel 2004. In tal modo ha recuperato i valori originari da cui il design d'arredamento contemporaneo ha tratto sviluppo, rendendo disponibili edizioni di arredi ed oggetti d’autore capaci di trasmettere intatti i messaggi di innovazione e anticipazione incorporati nelle proposte dei Maestri. Emergono in tal modo i caratteri immortali del design, che uniti a contenuti innovativi creano le collezioni odierne, queste protette innanzitutto attraverso la registrazione di modello5

Il cammino della protezione degli oggetti dell’industrial design attraverso il diritto d’autore è stato percorso con successo grazie ai più recenti orientamenti della giurisprudenza italiana che hanno infine dato completa attuazione al disposto
normativo. Esempi ne sono le ordinanze del Tribunale di Milano in merito alla lampada Arco di Achille Castiglioni datata 1962 e alla sedia Panton di Verner Panton del 19596. Con tali pronunce sono stati varcati i precedenti confini interpretativi del concetto di valore artistico: esso non può negarsi ogniqualvolta l’opera sia riprodotta in serie, viceversa sussiste quando il prodotto ha caratteristiche tali per cui il suo apprezzamento sul piano estetico prevale sull’aspetto funzionale, quando il prodotto viene scelto per la sua linea, per il suo disegno e non per gli aspetti tecnici.

Una storia di successo è anche quella che vede come protagoniste le vetture della casa automobilistica tedesca Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, prodotti ai quali perfettamente si adatta il cumulo di tutele come modello e marchio tridimensionale. Ne sono la conferma da un lato le numerose registrazioni di marchi e modelli con oggetto le carrozzerie delle automobili e dall’altro l’ordinanza della Corte Federale di Cassazione tedesca7 che si è pronunciata in particolare a favore della protezione dell’aspetto esteriore della Porsche Boxster come marchio di forma. 

Esperienza italiana analoga è quella di Fiat Auto SpA, anch’essa assistita da Jacobacci & Partners SpA, che ha ottenuto registrazioni di marchio tridimensionale e modello comunitari per la celebre calandra delle autovetture del brand Alfa Romeo.

Interessante è infine l’accesso delle forme alla protezione come marchio tridimensionale di fatto. Il Tribunale di Milano8 ha stabilito che “Il marchio di fatto, rappresentato nella forma del prodotto, gode di tutela come il marchio registrato, allorché venga riprodotto identicamente dal contraffattore, anche in sede cautelare, avendo una oggettività sufficiente per essere ricompresso in uno schema di tutela proprietaria”. In questo modo l’aspetto esteriore di un levatappi per bottiglie di vino della società Ghidini Cipriano SpA è stato ritenuto valido marchio, ancorché non registrato ed è stato ordinato il sequestro cautelare di una sua pedissequa riproduzione di origine cinese. 

“In questa maniera è possibile ricondurre ad unità il sistema. Abbiamo una protezione del design innovativo rispetto alle forme preesistenti sotto il profilo del modello; abbiamo una protezione come marchio (registrato e non registrato) delle forme che abbiano acquistato carattere distintivo; e abbiamo anche una protezione di diritto d’autore del design più elevato, destinato a durare nel tempo9”.

Il disegno industriale è dunque espressione del Made in Italy: il successo della produzione italiana sul mercato è in larga misura assicurato dal design. Lo indicano i numeri: fra i consumatori europei, il 51% dei tedeschi, il 30% degli spagnoli, il 20% dei francesi e addirittura il 68% degli italiani associa al Made in Italy il concetto di design10: la forma dei prodotti Made in Italy possiede un valore concorrenziale determinante del successo commerciale, tanto più da proteggere quanto più ad esso si contrapponga il fenomeno della contraffazione.

 

1 Cfr. www.torinoworlddesigncapital.it
2 Dott. Ernesto Gismondi, Presidente Artemide Group SpA, “Il design industriale come fattore
strategico all'interno della catena del valore”, http://www.mi.camcom.it/

3 http://www.uami.eu.int/it/office/stats.htm
4 Cfr. nota 2.http://www.mi.camcom.it/ 

5 Cfr. www.cassina.com
6 Ordinanza del Tribunale di Milano del 28 novembre 2006, nella quale si legge che la lampada
Arco rappresenta “una delle espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali ed estetiche del
design italiano del dopoguerra” e Ordinanza del Tribunale di Milano del 29 dicembre 2006, nella
quale si legge che la sedia Panton “ha assunto nel tempo un proprio valore di raffigurazione
estetica di concezioni artistiche più generali, di fatto ormai trascendenti la semplice natura di
oggetto di arredamento cui la sua funzione originaria la relegava, in quanto anticipatrice dei temi
e delle modalità espressive della pop art e capace di riassumere in sé le tendenze di rottura
degli anni 60' in uno stile fortemente individuale del suo autore”.

7 Ordinanza della Corte Federale di Cassazione tedesca del 15 dicembre 2005.
8 Decreto del Tribunale di Milano del 17 gennaio 2006, confermato con ordinanza non reclamata
e divenuta definitiva.

9 Prof. Avv. Cesare Galli, Atti del Convegno "Nuove strategie sulla tutela dell'aspetto estetico dei
beni nella proprietà industriale", Bologna, 21 marzo 2006.
10 Dott. Paolo di Mella, Atti del Convegno “La tutela del Made in Italy attraverso la proprietà
industriale”, Bologna, 2 dicembre 2004.