13 maggio 2020 Brevetti Matteo Mozzi

Da qualche anno a questa parte è entrato in vigore uno strumento fiscale ispirato a misure introdotte in altri paesi dell’area europea ad esso equivalenti: il patent box. Letteralmente significa “scatola di brevetti”, termine che sembrerebbe proprio evocare sia un regime di tutela dei brevetti sia uno strumento a vocazione protezionistica. Vediamo il perché.

A quali esigenze risponde?

Il patent box è un regime fiscale opzionale introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2015, con l’obiettivo di porre rimedio a politiche fiscali di talune imprese, solitamente multinazionali. La finalità delle multinazionali era quella di spostare i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali in paesi ove vige un regime di tassazione agevolata. Il reddito derivante dall'utilizzo di tali beni in Italia è, di conseguenza, ridotto. Tale riduzione incide sul sistema fiscale e sul PIL italiano, diminuendolo. Si tratta di una pratica lecita che però ha causato non poche conseguenze negative per l’economia italiana. Da ciò l’esigenza di stabilire un meccanismo in controtendenza, in grado di attrarre nel territorio italiano redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali detenuti all'estero, tanto di imprese italiane quanto di imprese estere, evitando la fuga verso regimi di tassazione più convenienti.

Patent box: cos'è e quali sono i suoi principali benefici?

Si tratta di un regime fiscale agevolato di redditi derivanti dallo sfruttamento di beni di proprietà intellettuale quali brevetti, disegni, know-how e software. Detassando parzialmente tali redditi si stimolano le imprese italiane a convergere verso nuovi obiettivi di sviluppo e innovazione e, al contempo, a collocare (o, eventualmente, ricollocare) i propri beni immateriali in Italia. Una tale misura comporta, quindi, la rinuncia da parte dello Stato alle maggiori entrate che deriverebbero da regimi di tassazione sull'utilizzo di beni immateriali. D’altra parte, tale misura favorisce le imprese e le spinge verso nuovi investimenti in attività di ricerca e sviluppo contribuendo ad attrarle nel territorio italiano e contribuendo, quindi, alla crescita economica dell’intero Paese.

 

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Chi sono i beneficiari del regime di agevolazione?

Possono “optare” per il regime agevolato in esame tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato. É necessario invece che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di determinati beni immateriali.

In cosa consiste l’agevolazione fiscale?

L’agevolazione fiscale coincide con una minore tassazione attivabile a seguito dell’esercizio del diritto di opzione. Il diritto di opzione permette ai beneficiari del regime di determinare il reddito agevolabile attraverso l'indicazione della porzione di fatturato aziendale derivante dall'utilizzo dei beni immateriali in proprio possesso. L’esercizio di opzione richiede la suddivisione dell’importo soggetto a riduzione della tassazione in tre quote annuali di pari importo e dell'Irap relativa al periodo d’imposta in cui è stato esercitato tale diritto. La prima quota è determinata con la dichiarazione dei redditi, la seconda e la terza quota nei due anni successivi. In pratica, la parte del reddito derivante dallo sfruttamento delle opere intellettuali non concorre a formare il reddito complessivo tassabile fino alla misura del 50%, a partire dall'anno 2019.

Come si calcola?

La detassazione riguarda tutti i redditi derivanti dall'uso diretto e indiretto di beni di proprietà intellettuale. Si ha uso diretto quando l’impresa produce o commercializza i beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc. Si ha uso indiretto, invece, quando il bene immateriale viene dato in concessione a terzi in cambio di un canone (le cosiddette royalties). La tassazione agevolata è quindi applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di software protetto da copyright, brevetti industriali, processi e formule, disegni e modelli, ma non per i marchi di impresa, a partire dal 2017.

Nel primo caso, il calcolo del reddito agevolabile avviene tramite una procedura in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate al termine della quale viene determinato il complesso delle entrate e delle spese sostenute a causa dell’utilizzo diretto dei beni immateriali (c.d. ruling).

Nel secondo caso, il calcolo del reddito agevolabile è effettuato sulla base delle royalties derivanti dalla concessione dei beni immateriali a terzi.

Una volta determinata la quota di reddito agevolabile si applica la detassazione tenuto conto del costo complessivo delle attività di ricerca e sviluppo sostenute dal beneficiario del regime di tassazione in relazione ai beni immateriali da quest’ultimo posseduti nonché dei costi complessivi di produzione dei beni stessi.

Qual è il periodo di validità?

La validità dell’agevolazione ha inizio dal periodo di imposta immediatamente successivo al 31 dicembre 2014 e ha una durata di cinque periodi d'imposta, può essere rinnovata ed è irrevocabile. L’azienda può quindi beneficiare dei vantaggi del patent box senza limitazioni temporali e fin quando svolgerà l’attività di ricerca sul bene immateriale.

Indubbi, quindi, sono i benefici che ne derivano, ma vediamo più da vicino la sua evoluzione normativa nel corso degli anni per quel che riguarda l’Italia, quali sono i meccanismi di funzionamento e i destinatari ai quali tale strumento si rivolge.

Evoluzione della normativa italiana e requisiti generali di applicabilità

In Italia l’istituto è stato introdotto solo alla fine del 2014, proprio al fine di adeguare il nostro regime fiscale alle direttive dell’OCSE volte ad armonizzare i diversi regimi . Si tenga presente che in altri Paesi europei, come la Francia e l’Ungheria, esistevano già meccanismi di tassazione agevolata fin dai primi anni del 2000.

Il patent box è stato però oggetto di una prima modifica nel 2017, con la manovra correttiva Gentiloni. La manovra ha comportato l'esclusione dell’applicabilità della normativa ai marchi d’impresa, mentre rimangono soggetti a tassazione agevolata i brevetti, i disegni, i software e il know-how. La manovra correttiva ha il merito di specificare l’applicabilità della disciplina per il caso in cui l'impresa disponga di più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà. Si ha questa situazione nel caso in cui, per la finalizzazione del prodotto, sia necessario l’uso congiunto di due beni immateriali (si pensi ad un bene brevettato e, al contempo, oggetto di protezione secondo la normativa sul diritto d'autore): questi ultimi (diritto d’autore e brevetto) costituiranno un unico bene ai fini dell’applicazione della disciplina sulla tassazione agevolata.

Inoltre, prima di ritenersi assoggettabili alla normativa, bisogna operare una serie di accorgimenti: occorrerà anzitutto verificare il diritto immateriale e la validità della sua registrazione nonché la sussistenza dei requisiti di legge per garantire la tutela giuridica (ad esempio, nel caso dei brevetti, bisognerà valutare se gli stessi siano già registrati o siano in corso di registrazione). A tal fine può essere utile eventualmente richiedere una perizia tecnica. Destinatari sono tutti i beneficiari di un reddito d’impresa.

Quali sono gli ultimi sviluppi? Il Decreto Crescita 2019

Nel 2019 tale strumento è stato nuovamente modificato. Le novità del 2019 sono principalmente finalizzate a realizzare un sistema di semplificazione delle relative procedure di accesso. La novità di maggior rilievo consiste nel consentire ai beneficiari di fruire della tassazione agevolata nella dichiarazione dei redditi nell'arco di tre esercizi d'imposta. Si tratta della cosiddetta procedura di “autoliquidazione.

In altre parole, i soggetti che esercitano l'opzione di tassazione agevolata prevista dal patent box ripartiscono la variazione della tassazione in diminuzione per tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi. L’autoliquidazione sarà possibile per i soggetti titolari di reddito di impresa che hanno scelto di avvalersene per la prima volta nel periodo di imposta 2019, che si trovano a rinnovare un accordo già stipulato precedentemente con l’Agenzia delle Entrate o che si trovano in costanza della trattazione di un accordo non ancora concluso, in tal caso sarà necessaria espressa rinuncia. Ciò comporta una semplificazione della procedura di fruizione della normativa che consente ai contribuenti di dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate.

Altra novità di particolare interesse introdotta dalla manovra Gentiloni del 2019 risiede nella sanzione prevista per infedele dichiarazione.

Nel caso di rettifica del reddito escluso dalla base imponibile, da cui derivi una maggiore imposta o differenza di credito, la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione non si applicherà qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente abbia consegnato all'amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

In conclusione, il patent box è uno strumento di fiscalità agevolata alquanto complesso che richiede conoscenze tecniche specialistiche non soltanto ispirate alle cosiddette c.d. scienze esatte, ma anche ad una vera e propria interpretazione giuridica.

Come innanzi detto, infatti, il calcolo del reddito agevolabile non avviene attraverso l’applicazione di una mera formula specificata nella normativa, ma è il risultato di un accordo, e quindi di una fase di contraddittorio, tra il beneficiario del regime di agevolazione e l’Agenzia delle entrate. Ciò sta a significare che il commercialista semplice non è verosimilmente in grado di apportare una consulenza in materia di patent box, a meno che non abbia una conoscenza specifica della materia ed esperienza nel settore. Al contrario, un tale compito di analisi ed interpretazione della normativa sarà efficacemente portato a termine da un consulente specializzato nella proprietà intellettuale e che abbia nel proprio bagaglio esperienziale una conoscenza giuridica approfondita di tale regime e della sua evoluzione normativa.

 

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Articolo di: Matteo Mozzi