È registrabile il marchio Produttori del Montepulciano d’Abruzzo? Per l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale, la risposta è affermativa. In una recente decisione, l’EUIPO ha infatti ritenuto non sussistere alcun rischio di confusione tra la domanda di marchio in questione e il marchio collettivo Montepulciano d’Abruzzo a nome del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo.

MontepulcianoIl caso non è certo isolato. Ad esempio, nel 2018 la domanda di marchio dell’Unione europea Lavetti Prosecco subiva la stessa sorte e veniva opposta dal Consorzio Prosecco sulla base del proprio marchio collettivo per Prosecco.

Ma prima di affrontare in dettaglio la decisione dell’Ufficio, e con essa la comparazione dei due segni e l’analisi dei loro elementi di somiglianza e differenziazione, vale la pena capire se e come possano essere registrati marchi che includono una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) o un’Indicazione Geografica Protetta (IGP).

La registrazione di un marchio che include una DOP o IGP

La prassi di esame dell’EUIPO prevede di non rifiutare e di ammettere a registrazione domande di marchio che contengono una DOP o IGP, a condizione che le relative rivendicazioni merceologiche siano coerentemente limitate, prevedendo dunque che i prodotti tutelati coincidano con quelli protetti dalla DOP o IGP.

Ad esempio, il marchio Produttori del Montepulciano d’Abruzzo è stato ammesso a registrazione in quanto rivendica “Vini prodotti secondo il Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” e il marchio Lavetti Prosecco “Vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta Prosecco”, tra gli altri.
In altre parole, l’EUIPO si limita a verificare la corrispondenza formale tra il segno, che include la DOP/IGP, e la lista prodotti, che deve contenere prodotti conformi al disciplinare della DOP/IGP stessa. Nessun tipo di verifica o indagine viene invece condotta sul Richiedente la domanda di marchio e sulla sua autorizzazione – o comunque più in generale possibilità – a produrre e commercializzare prodotti tutelati dalla DOP/IGP.

Ovviamente, affinché il marchio possa superare l’esame dell’Ufficio, deve essere in possesso degli ulteriori requisiti per la registrazione, tra i quali ricordiamo essere dotato di carattere distintivo, non risultare contrario all’ordine pubblico e al buon costume, o essere decettivo per il consumatore.

Come sappiamo, una volta che una domanda di marchio supera il cosiddetto esame d’ufficio, l’EUIPO procede alla sua pubblicazione, dando così inizio ad un periodo di tre mesi detto “di opposizione”, durante il quale terze parti possono contestare la domanda di marchio sulla base dei propri diritti.

Nei casi sopra citati, e in maniera analoga in molti altri casi, i Consorzi di riferimento hanno presentato opposizione, contestando quelle domande di marchio che includevano quelle DOP e IGP di cui era stata a loro affidata la promozione e tutela.

Ricordiamo che, per quanto concerne l’Italia, la tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, e in generale la cura degli interessi relativi alle denominazioni (DOP e IGP) viene affidata ai Consorzi di Tutela previo riconoscimento da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le opposizioni presentate dai Consorzi

Ma quali sono i diritti che i Consorzi possono azionare in un procedimento d’opposizione nei confronti di una domanda di marchio dell’Unione europea che include una DOP o IGP?

Innanzitutto, le stesse DOP e IGP rappresentano ormai da anni un’autonoma base di opposizione innanzi all’EUIPO (così come davanti all’Ufficio marchi italiano). In altre parole, i Consorzi sono autorizzati a presentare opposizione sulla base delle DOP e IGP di loro competenza, anche in assenza di diritti di marchio.

Tuttavia, un’opposizione presentata su questa base non verrebbe accolta, considerato che la specifica relativa alla conformità dei prodotti ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP (es. prodotti secondo il disciplinare della DOP) rende di fatto conforme il marchio alla legislazione vigente sulle DOP e IGP, superando quindi il possibile conflitto.
Residua quindi per i Consorzi la possibilità di promuovere delle opposizioni sulla base di marchi a proprio nome.

Può un Consorzio essere titolare di un marchio?

Certamente anche i Consorzi possono essere titolari di marchi che, come abbiamo visto, possono includere una DOP o IGP. Tali marchi sono correttamente spesso registrati come marchi collettivi, la cui funzione non è identificare un’univoca origine imprenditoriale, bensì la collettività di imprenditori che commercializza la medesima tipologia di prodotto. D’altro canto, i prodotti identificati da una DOP o IGP non sono prodotti né commercializzati dal Consorzio stesso, bensì dai membri.
Questi marchi possono essere complessi (o figurativi), nel senso che oltre all’elemento verbale coincidente con la DOP o IGP è incluso anche un logo figurativo, oppure denominativi, coincidenti perfettamente con la DOP o IGP stessa.
Quest’ultima tipologia di marchi (ad esempio, il marchio Montepulciano d’Abruzzo), se depositata come marchio individuale, verrebbe rifiutata dall’EUIPO poiché non distintiva, in quanto viene identificata la natura del prodotto e non l’origine imprenditoriale del medesimo.
Sebbene sia prevista una deroga dal regolamento sul marchio dell’Unione europea per quanto concerne quei marchi collettivi che designano la provenienza geografica di un prodotto, a inizio 2021 il Tribunale dell’Unione europea, decidendo su un caso analogo a quelli in esame (HALLOUMI/BBQLOUMI, caso T- T-328/17 RENV, rispetto alla DOP HALLOUMI, formaggio di Cipro a pasta dura), ha stabilito che nonostante tale deroga, anche i marchi collettivi devono essere dotati di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti dei suoi membri da quelli di altre imprese.

Ad oggi, infatti, l’EUIPO rifiuta quei marchi verbali perfettamente coincidente con una DOP o IGP, a prescindere se si tratti di marchi individuali/d’impresa o marchi collettivi. Ad esempio, il marchio collettivo Montepulciano d’Abruzzo ON depositato in Unione Europea a nome del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo era stato rifiutato dall’EUIPO, proprio a causa dell’assenza di carattere distintivo. Tuttavia, eventuali marchi italiani collettivi, perfettamente coincidenti con una DOP o IGP e che vengono registrati per prassi dell’Ufficio marchi italiano, devono essere ritenuti dall’EUIPO dotati di un minimo carattere distintivo, posto che secondo i principi dell’Unione Europea, ad un marchio registrato da un Ufficio di uno Stato membro va riconosciuto comunque un certo grado di distintività, non essendo di competenza dell’EUIPO la valutazione e l’ammissione a registrazione (oppure l’invalidazione) di marchi nazionali. Concludendo, i Consorzi possono quindi promuovere opposizione nei confronti di domande di marchio di terzi che includono una DOP/IGP sulla base delle proprie registrazioni di marchio, registrazioni italiane o dell’Unione Europea per marchi collettivi complessi (che includono la DOP/IGP come parte verbale e un logo) oppure registrazioni italiane per marchi collettivi verbali, coincidenti con la DOP/IGP.

La decisione sul caso Montepulciano d’Abruzzo

Tornando alla questione iniziale, la domanda di marchio figurativa Produttori del Montepulciano d’Abruzzo è stata opposta dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sulla base del proprio marchio collettivo italiano Montepulciano d’Abruzzo (marchio verbale).

L’EUIPO ha condotto il suo consueto esame, esaminando in prima battuta i prodotti che sono stati ritenuti identici (entrambi vini prodotti secondo il disciplinare del Montepulciano d’Abruzzo).

È stato esaminato il marchio anteriore, ovvero il marchio collettivo a nome del Consorzio e l’EUIPO ha rilevato la corrispondenza con la Denominazione d’Origine Protetta Montepulciano d’Abruzzo che indica la provenienza geografica di un vino prodotto con uva del vitigno Montepulciano la cui produzione è consentita nelle quattro province abruzzesi (Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo).

Di conseguenza, ha sostenuto l’EUIPO, la dicitura Montepulciano d’Abruzzo risulterebbe in sé priva di carattere distintivo e non dovrebbe essere monopolizzabile. Tuttavia, l’EUIPO deve tener conto che il marchio anteriore è una registrazione nazionale alla quale va riconosciuto un minimo grado di carattere distintivo.

Pertanto, ai fini della comparazione dei segni, l’EUIPO ha dovuto ritenere il marchio anteriore del Consorzio dotato comunque di un minimo carattere distintivo.

Per quanto concerne il marchio opposto, ovvero il marchio rappresentato in foto, l’Ufficio ha ritenuto che i vari elementi verbali, tra cui Montepulciano d’Abruzzo/Produttori del Montepulciano d’Abruzzo sono elementi non distintivi, in quanto indicherebbero l’origine geografica dei prodotti.

La rappresentazione del casolare sullo sfondo è stata ritenuta un elemento debole, in quanto suggerirebbe un’origine rurale dei prodotti, che in relazione al settore dei vini non appare particolarmente distintivo. Invece, la rappresentazione stilizzata della “presentosa”, tipico gioiello abruzzese, è stato ritenuto distintivo, mancando un chiaro e diretto collegamento coi prodotti in esame, cioè i vini.

Fatte queste premesse, l’EUIPO ha rilevato che l’unico elemento in comune tra i segni in esame fosse la dicitura Montepulciano d’Abruzzo che è una Denominazione d’Origine Protetta e in quanto tale non è monopolizzabile. Ciononostante, essendo il marchio anteriore del Consorzio dotato di un minimo carattere distintivo, l’EUIPO ha necessariamente concluso per l’esistenza di una certa somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.

Tuttavia, nell’analizzare la distintività degli elementi condivisi, l’EUIPO ha ritenuto che il marchio opposto dovesse il proprio carattere distintivo intrinseco non alla dicitura “Montepulciano d’Abruzzo”, che fa riferimento a una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) per i vini rivendicati, bensì ai restanti elementi, verbali e figurativi, del segno della Richiedente.

L’EUIPO ha poi ricordato che è onere dei titolari dei marchi collettivi - in questo caso il Consorzio – assicurarsi che il proprio segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese.

Di conseguenza, ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio che possa ritenere che i prodotti in questione, (i quali riguardano direttamente la Denominazione d’Origine Protetta “Montepulciano d’Abruzzo” - per cui la dicitura comune è in sé del tutto priva di carattere distintivo), provenissero necessariamente tutti dai membri dell’associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione. In altre parole, l’EUIPO ha riconosciuto che nel marchio opposto la dicitura Montepulciano d’Abruzzo sarebbe stata percepita come descrizione del tipo di vino offerto e non già un riferimento al Consorzio.

Conclusioni

La decisione conferma l’attuale prassi dell’EUIPO, volta dunque a riconoscere la possibilità di registrazione di un marchio che include una DOP o IGP, ancorché al ricorrere di alcune condizioni, tra tutti una specifica limitazione dei prodotti rivendicati (in maniera che risultino conformi alla DOP o IGP stessa) e la presenza di ulteriori elementi distintivi, verbali o figurativi.

Come in altri casi, ad esempio nel già citato Lavetti Prosecco, il Consorzio ha presentato ricorso e sarà interessante poter leggere non appena possibile le decisioni delle Commissioni di Ricorso, che auspicabilmente potranno ancor meglio illustrare e regolare questo tipo di conflitto.