Sebbene in Italia viene riconosciuta tutela anche al cosiddetto marchio “di fatto” (ossia non registrato), è estremamente consigliata la registrazione del marchio affinché sia più facilmente tutelabile contro i terzi contraffattori. La tutela del marchio “di fatto” (ossia non registrato), infatti, è infatti molto tenue e soprattutto può essere estremamente complesso fornire ai tribunali la prova dell’uso di un marchio non registrato.
La registrazione, pertanto, avviene presso gli uffici competenti a seconda del territorio in cui si intende ottenere protezione. Ad esempio, per il marchio italiano è competente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
L’attività di registrazione, a prima vista semplice, presenta molteplici insidie che possono portare all'invalidazione del marchio oppure a una registrazione che si rivela inefficace nel momento in cui si dovrà agire contro terzi contraffattori. È quindi consigliabile rivolgersi sempre ad un consulente esperto in proprietà intellettuale.
La registrazione semplifica notevolmente la tutela del marchio nei fenomeni di contraffazione, sia in ambito doganale sia nei procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria civile e penale. Ciò perché la registrazione permette di ottenere un certificato con una data di deposito e di registrazione certa da utilizzare nei confronti dei contraffattori. In mancanza di questa, come si è detto, dovrà essere fornita la prova documentale da parte dell’azienda di un utilizzo costante e diffuso del proprio marchio, sempre che il paese di interesse riconosca la tutela del marchio di fatto.