1 luglio 2026 Allure, Marchi Miriam Mangieri

L’originalità del makeup che trasforma il decoro in un asset intellettuale puo’ essere protetto dalla legge come un’opera d’arte. Nel dinamico universo del beauty, dove la velocità di riproduzione delle tendenze sui social media sfida la staticità delle norme, sorge un interrogativo di natura giuridica: può il make-up configurarsi come oggetto di proprietà intellettuale? La risposta non è univoca e risiede nell’evoluzione della dottrina sul diritto d’autore, una disciplina oggi chiamata a trascendere i supporti tradizionali per riconoscere il valore di un’opera dell’ingegno impressa sui lineamenti del volto.

Allure ne parla con Miriam Mangieri, partner di Jacobacci & Partners.

Il requisito della "fissazione"

Storicamente, la giurisprudenza ha circoscritto il make-up alla sfera dell’estetica applicata o della decorazione effimera, considerandolo un servizio privo dei requisiti di creatività e novità necessari per l’accesso alla tutela del copyright. Tuttavia, l’evoluzione del trucco in “Body Art” ha imposto un cambio di prospettiva. Il confine è segnato dal concetto di originalità: il diritto non accorda protezione all’idea sottostante, come un classico “smokey eye” o un “red lip”, poiché queste rientrano nel patrimonio comune della tecnica cosmetica. La protezione giuridica scatta, invece, quando la creazione cosmetica si manifesta come un’espressione intellettuale che riflette la personalità dell’autore. In questa prospettiva, il volto cessa di essere una mera “base” e diventa il supporto fisico di un’opera dell’ingegno. Uno dei nodi principali per la proprietà intellettuale riguarda il requisito della “fissazione” dell’opera su un supporto stabile. 

Il make-up, per sua natura destinato a essere rimosso, sembrerebbe a prima vista escluso da questa tutela. In Italia, la normativa di riferimento è la Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941 e successive modificazioni). Sebbene non sia sempre esplicitato l’obbligo di un supporto fisico permanente per ogni tipologia di creazione, la giurisprudenza e la dottrina prevalente considerano la “fissazione” come il momento in cui l’opera si distacca dal pensiero dell’autore per assumere una forma oggettiva ed esterna. Per il diritto italiano, dunque, la tutela scatta nel momento stesso della creazione, purché l’opera sia espressa in una forma percepibile.

Il cuore del problema risiede nella capacità del make-up di rendersi autonomo rispetto al soggetto che lo indossa, trasformandosi in una creazione dotata di un valore intrinseco. Affinché il diritto possa intervenire, diventa infatti necessario che il trucco possa essere idealmente replicato in modo fedele su altre “tele” umane, mantenendo la sua identità espressiva anche al di là della singola applicazione estemporanea. Poiché il trucco è per definizione temporaneo, destinato a scomparire con un semplice batuffolo di cotone, la giurisprudenza ha dovuto adattarsi. Sentenze innovative hanno iniziato a interpretare il concetto di stabilità in modo meno rigido: se il trucco artistico viene documentato attraverso fotografie o video ad alta risoluzione, la “fissazione” avviene tramite il supporto digitale, permettendo all’artista di agire contro le riproduzioni non autorizzate.

Sulla base di questa tesi, l’esistenza legale del trucco artistico non viene meno con il démaquillage, ma si consolida in un’opera compiuta, fissata in modo tangibile e perpetuo. In questo scenario, la fotografia non è più una mera riproduzione dell’opera, ma diviene l’atto stesso della sua fissazione definitiva, trasformando un’espressione effimera in un bene intellettuale permanente e, soprattutto, azionabile in giudizio. Tale apertura giurisprudenziale permette all’artista di rivendicare il proprio diritto d’autore anche di fronte a ipotesi di plagio o appropriazione indebita del look operati, ad esempio, attraverso la scansione 3D o la manipolazione digitale dei tratti somatici. Se la fissazione su supporto digitale è accettata come prova della nascita dell’opera, ne consegue che qualsiasi replica non autorizzata del trucco artistico - sia essa realizzata su un altro volto umano o su un avatar all’interno di un metaverso - costituisce una violazione della proprietà intellettuale.

La creatività oltre la routine: il trucco artistico e il trucco standard

La distinzione fondamentale che i tribunali si trovano a tracciare è quella tra trucco funzionale e trucco artistico:

  • Il trucco funzionale è finalizzato a esaltare la bellezza o correggere le imperfezioni secondo canoni estetici consolidati, ed essendo privo di carattere distintivo, non può essere rivendicato come proprietà esclusiva.

  • Il trucco artistico è invece proteggibile quando si traduce, ad esempio, in forme geometriche inedite o texture tridimensionali, e presenta elementi separabili dalla funzione estetica di base.

Dunque, se il disegno creato sul volto può essere idealmente separato dalla conformazione fisica del viso e considerato un’opera autonoma, allora siamo di fronte a un asset intellettuale difendibile in tribunale. 

La titolarità dei diritti sul trucco artistico

Una volta stabilita la possibilità di tutelare il trucco artistico, occorre porsi un ulteriore quesito: chi è il titolare dei diritti? La risposta non è sempre semplice, poiché ci si trova spesso di fronte a collaborazioni che coinvolgono più soggetti. La distinzione principale si articola in due figure:

  • Il Make-up Artist (MUA): è l’autore materiale del make-up e il titolare originario dei diritti morali (ovvero il diritto inalienabile di essere riconosciuto come autore dell’opera) e, solitamente, di quelli di sfruttamento economico.

  • Il committente (brand/azienda): spesso il trucco viene creato su commissione. In questo caso, il passaggio dei diritti di sfruttamento economico all’azienda viene solitamente disciplinato tramite contratto.

In sintesi, anche in caso di cessione dei diritti, il truccatore resta l’autore “morale” dell’opera, ma l’azienda diventa la proprietaria esclusiva del diritto di utilizzare quell’immagine per scopi commerciali e pubblicitari.

Il ruolo del fotografo e la sovrapposizione dei diritti

Un terzo elemento di complessità è rappresentato dalla figura del fotografo. In questo scenario, i diritti d’autore tendono a sovrapporsi: il fotografo possiede per legge il diritto d’autore sullo scatto fotografico (la specifica inquadratura, le luci, la composizione). Ma, se il soggetto della foto è un make-up artistico originale, il fotografo non può vendere o sfruttare commercialmente l’immagine come opera propria senza il consenso del make-up artist che ha creato il trucco, e viceversa. Trattandosi di un tema giuridicamente complesso e di una vera e propria coautorialità sull’opera finale, l’ideale è determinare preventivamente, in via contrattuale, tutti gli aspetti legati alla titolarità e allo sfruttamento dei diritti.

Precedenti iconici: da Broadway al grande schermo

Uno dei casi più celebri riguarda il musical “Cats”. La produzione ha lottato con successo per proteggere i disegni facciali dei personaggi, sostenendo che quei tratti felini non fossero semplici decorazioni, ma parte integrante del design artistico dello spettacolo.

Questo precedente ha stabilito che, se un trucco è sufficientemente complesso e distintivo da essere identificato con una specifica creazione intellettuale, gode della medesima protezione di un quadro o di una scultura e, dunque, chiunque tenti di replicare esattamente quei volti per fini commerciali senza autorizzazione commette un plagio. Altro caso è quello del noto pugile Mike Tyson e del suo tatuaggio facciale, riprodotto nel film “Una notte da leoni 2 ”. Il creatore del tatuaggio fece causa alla Warner Bros per aver replicato il disegno sul volto di un attore senza permesso. Sebbene si parli di inchiostro permanente, la logica sottostante è la stessa applicabile al make-up artistico: l’opera appartiene a chi la crea.

La battaglia dei social media e il futuro della proprietà estetica

Nell’era di Instagram e TikTok, il furto di “look” è diventato un tema caldissimo. Molti make-up artist emergenti vedono le proprie creazioni originali copiate da brand noti per campagne pubblicitarie senza ricevere alcun credito o compenso. Sebbene la legge sia ancora lenta nel seguire la velocità dei social, il diritto d’autore sta diventando lo scudo principale per questi creativi. La sfida futura sarà definire quanto una variazione debba essere significativa per non essere considerata un plagio. Per un brand o un artista, comprendere i confini della proprietà intellettuale significa proteggere il proprio capitale creativo.

Diventa quindi fondamentale definire preventivamente i temi legati alla titolarità della creazione e le modalità di passaggio dei diritti di sfruttamento economico. Senza una chiara regolamentazione pattizia tra make-up artist, fotografi e committenti, il rischio di incorrere in complesse controversie legali è elevato. Anticipare queste problematiche attraverso accordi scritti garantisce che ogni attore coinvolto sia tutelato nel lungo periodo.

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