Dal 2011, è possibile presentare opposizione dinanzi agli uffici preposti e nei confronti di domande di registrazione di marchio italiane che abbiano per oggetto marchi identici o simili in relazione a prodotti o servizi identici o affini. Non è un caso: l’opposizione, infatti, è quel procedimento tramite cui il titolare di un marchio o altro diritto anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile che ritiene lesivo dei propri diritti.
In Italia l’iter non è complesso: se l’atto di opposizione, presentato dinanzi l’UIBM, viene ritenuto ammissibile, l’UIBM stesso lo notifica al richiedente, informando le parti della possibilità di avvalersi di un periodo di riflessione di due mesi (il cosiddetto “cooling-off”) nel corso del quale possono negoziare un eventuale accordo. Se, tuttavia, questo non viene raggiunto, si entra nella fase contenziosa vera e propria, con tanto di presentazione di una domanda giudiziale di nullità o decadenza in Tribunale, che può a sua volta terminare con un’azione di cancellazione.
I nostri professionisti hanno maturato una notevole esperienza nelle procedure di opposizione, nullità e cancellazione avanti l’EUIPO nonché nelle opposizioni avanti gli uffici marchi italiano, spagnolo, francese e svizzero.