Per le aziende il marchio non è solo un segno distintivo e uno strumento di comunicazione, ma può diventare un simbolo della loro storia e della loro tradizione. È pertanto uno strumento essenziale per affermare l’identità dell’azienda.

La registrazione del marchio come strumento di tutela

La registrazione del marchio, oltre a permettere la costituzione di un importante bene aziendale, è cruciale quale mezzo di tutela contro situazioni di confusione nel mercato. Infatti, allo scopo di evitare queste ultime, le norme, in particolare quelle del Regolamento N. 2017/1001 sul marchio EU, riconoscono al titolare di un marchio registrato il diritto di impedire che altri usino segni identici o simili per prodotti e servizi identici o simili a quelli rivendicati nella registrazione.

Il presupposto del rischio di confusione

L’esistenza di un’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi per i quali i marchi a confronto sono usati e registrati è infatti uno dei presupposti per il riconoscimento del rischio di confusione. Questo presupposto ha una duplice implicazione:

  • Da un lato precisa che il titolare di un marchio ha un diritto sul proprio segno solo in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.
  • Dall’altro implica che la tutela del marchio può spingersi oltre quello specifico prodotto o servizio per ricomprendere anche prodotti e servizi simili.

La classificazione di Nizza e i suoi limiti

Cos’è la classificazione di Nizza?

In relazione ai marchi, esiste una convenzione internazionale denominata Accordo di Nizza, che prevede una suddivisione dei prodotti e dei servizi in 45 gruppi distinti, denominati “classi di Nizza”. I vini e, più in generale, le bevande alcoliche ricadono nella classe 33.

I limiti della classificazione per valutare la similitudine

Il Regolamento EU 2017/1001 segnala tuttavia che la classificazione di Nizza non è di aiuto nella valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi. L’articolo 33 del Regolamento precisa, infatti, che se questi ultimi ricadono formalmente nella stessa classe, questo non significa che siano simili, così come l’appartenenza a classi distinte non esclude la loro similitudine.


Il Regolamento non fornisce ulteriori indicazioni in tema di confronto merceologico, né specifica i presupposti o i criteri per riconoscere la similitudine.

Come valutare la somiglianza tra prodotti e servizi

La domanda chiave

Come valutare, in assenza di indicazioni normative, la somiglianza di prodotti e servizi? In particolare: rispetto ai marchi registrati per “vini”, quali prodotti o servizi possono essere considerati simili?

I criteri giurisprudenziali

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha delineato alcuni fattori significativi per confrontare prodotti e servizi e valutarne la somiglianza.

Fattori di confronto (Sentenza CANON)

Secondo la sentenza CANON [1],  i principali fattori sono:

  • Natura dei prodotti/servizi
  • Destinazione d’uso
  • Modalità di impiego
  • Complementarità
  • Concorrenzialità

Altri elementi da considerare:

  • Canali di distribuzione
  • Tipologia di pubblico
  • Origine commerciale abituale

Non è necessario che tutti i fattori siano presenti contemporaneamente. La presenza di uno solo può risultare sufficiente.

Somiglianza tra vino e altri prodotti della classe 33

Vini spumanti e non spumanti

Secondo le decisioni dell’EUIPO, i vini di tipologia diversa (es. spumanti e non spumanti) sono considerati simili. Pur non essendo identici, si dirigono allo stesso pubblico, sono intercambiabili, e sono consumati nelle stesse occasioni (aperitivi, pasti).

Altre bevande alcoliche

L’EUIPO tende a ritenere simili al vino:

  • Brandy
  • Amari
  • Rum
  • Bevande distillate

Tuttavia, in alcuni casi (es. vino vs whisky o vodka) è stata esclusa la similitudine, per:

  • Diversità nei metodi di produzione
  • Differenze organolettiche
  • Gradazione alcolica

Confronto tra vini e prodotti di classi diverse

Vini dealcolizzati (Classe 32)

L’EUIPO ha confermato la similitudine tra vini alcolici e vini dealcolizzati. Le motivazioni includono:

  • Stesse modalità di consumo
  • Canali di distribuzione identici
  • Produzione da parte degli stessi operatori

Vino e birra

Anche la birra è talvolta considerata simile al vino, nonostante la differente composizione. I punti comuni sono:

  • Esigenze soddisfatte
  • Prossimità nei punti vendita
  • Presenza nelle carte dei ristoranti

Vino e aceto (Classe 30)

Alcune decisioni hanno confermato la similitudine tra vino e aceto, basandosi su:

  • Stessa natura (entrambi derivati dall’uva)
  • Processo produttivo correlato

Somiglianza tra vino e servizi

Vino e servizi di ristorazione (Classe 43)

È consolidata la giurisprudenza dell’EUIPO che conferma la somiglianza tra vino e ristorazione. Le motivazioni:

  • I vini sono offerti nei medesimi luoghi dei servizi di ristorazione
  • Rapporto di complementarità
  • Coincidenza tra produttori e ristoratori

Vino e servizi legati alla promozione

Anche servizi considerati intangibili possono essere ritenuti simili se fanno parte del mondo enologico:

  • Servizi di degustazione
  • Vendita di vini
  • Informazione enologica

Una recente decisione dell’EUIPO [2] ha confermato la somiglianza tra servizi delle classi 43 e 35, sulla base della complementarietà e integrazione commerciale.

VVQ

Takeaway:  come proteggere efficacemente i marchi vinicoli

Riflessioni conclusive

La coincidenza o differenza delle classi di Nizza non è determinante nella valutazione della similitudine. Il confronto tra prodotti o servizi è il risultato di una valutazione caso per caso.

Raccomandazioni per la tutela dei marchi nel settore vino

  • Estendere il controllo oltre la classe 33
  • Monitorare classi affini o complementari
  • Considerare l’evoluzione della giurisprudenza EUIPO

 

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Articolo di Lisa Pozzebon per VVQ

 [1] sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29.09.1998 nel caso C-39/97
[2] Decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO del 9 gennaio 2024 nel caso R2286/2022-5 confermata dalla sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 23.10.2024 nel caso T-605/23

 

FAQ semantiche  – Similitudine tra prodotti e servizi ai fini della tutela del marchio

1. Perché è importante registrare un marchio per un’azienda vinicola?

Registrare un marchio permette a un’azienda vinicola di tutelare la propria identità e prevenire usi confusivi da parte di terzi. È anche un modo per valorizzare un bene immateriale strategico.

2. Cosa stabilisce il Regolamento UE 2017/1001 sulla similitudine tra marchi?

Il Regolamento riconosce al titolare di un marchio registrato il diritto di impedire l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi che possono generare confusione, ma non fornisce criteri dettagliati per valutare la similitudine.

3. La classificazione di Nizza è sufficiente per stabilire la somiglianza tra prodotti?

No. L’appartenenza alla stessa classe di Nizza non implica automaticamente la similitudine, né l’appartenenza a classi diverse la esclude. Conta il confronto concreto tra prodotti e servizi.

4. Quali fattori vengono considerati per valutare la similitudine tra prodotti?

Secondo la giurisprudenza europea, si considerano: natura, destinazione, impiego, canali di distribuzione, pubblico, complementarità, concorrenza e origine abituale.

5. I vini sono considerati simili ad altre bevande alcoliche?

Sì, in genere i vini sono ritenuti simili a brandy, amari, rum e altre bevande alcoliche della classe 33. Tuttavia, alcuni prodotti come whisky e vodka sono stati considerati dissimili in certe decisioni EUIPO.

6. I vini e i vini analcolici sono simili?

Sì. I vini analcolici, pur appartenendo alla classe 32, sono considerati simili ai vini alcolici perché condividono modalità di consumo, pubblico e canali di distribuzione.

7. Che rapporto c’è tra vino e servizi di ristorazione?

Il vino è spesso ritenuto simile ai servizi di ristorazione, degustazione e promozione enologica per via della loro complementarità e della frequente coesistenza commerciale.

8. È possibile che un solo fattore determini la similitudine tra prodotti o servizi?

Sì. Anche la presenza di un solo fattore rilevante (es. stesso pubblico o stessi canali distributivi) può essere sufficiente a riconoscere la similitudine.

9. Come si evolve nel tempo la valutazione della similitudine?

La valutazione può variare in base ai trend di mercato, all'evoluzione delle pratiche commerciali e al grado di discrezionalità degli esaminatori EUIPO. Per questo è importante monitorare le novità giurisprudenziali.

10. Come proteggere al meglio un marchio legato al vino?

È consigliabile estendere la sorveglianza del marchio oltre la classe 33, includendo anche prodotti e servizi potenzialmente affini, come quelli delle classi 32, 35 e 43.