18 settembre 2026 Marchi, Technofashion Luca Mariani

Articolo di Luca Mariani per Technofashion.

Il panorama della proprietà intellettuale nel settore della Moda è spesso teatro di scontri legali volti a preservare la capacità distintiva e la notorietà dei marchi più affermati

In questo contesto la maison Dsquared2, che rappresenta un caso emblematico di successo, è stata recentemente al centro di una disputa instaurata davanti all’Ufficio dell’Unione Europea per Proprietà Intellettuale (EUIPO) contro una domanda di marchio depositata dalla società italiana Drop Season 2. L’analisi del conflitto tra i segni “DSQ2” e “Drop Season 2 DS2”, passando attraverso l’esame dei criteri di somiglianza e del concetto di elemento trascurabile, ci offre un interessante spunto di riflessione sulle dinamiche del rischio di confusione tra consumatori.

La fusione tra simbologia matematica ed estetica massimalista

Il marchio “Dsquared2” nasce a metà degli anni Novanta dal genio dei due gemelli canadesi Dean e Dan Caten. Il nome inglese significa letteralmente “D al quadrato” e deriva dal fatto che i due fondatori condividono la medesima iniziale “D”. Pertanto, la formula “D al quadrato” simboleggia l’unione dei loro nomi, mentre il numero finale ne rafforza il concetto matematico. Il cognome completo dei due stilisti, Catenacci, attesta le loro origini italiane da parte di padre: proprio nel Bel Paese Dean e Dan hanno deciso di inaugurare il loro primo negozio monomarca, avviando un’espansione commerciale che oggi conta numerosi punti vendita monomarca su scala globale.

Il successo e la notorietà del marchio “Dsquared2” sono cresciuti anche grazie alle collaborazioni strategiche con l’Industria dello spettacolo e a una gestione mirata delle licenze con partner produttivi specializzati. Attualmente il marchio vanta una rete distributiva mondiale e un’offerta commerciale estesa, che include collezioni di abbigliamento, accessori, calzature e fragranze.

Il brand viene anche abbreviato nella sigla “DSQ2” a consolidamento dell’identità di marca costruita attorno all’espressione simbolica “D al quadrato”. Proprio “DSQ2” ha costituito il parametro di riferimento per valutare la legittimità di un marchio simile depositato un paio di anni fa da un’azienda concorrente.

L’anatomia del segno contestato

Il 9 agosto 2024 la società italiana Drop Season 2 ha depositato una domanda di registrazione per il marchio figurativo “DROPSEASON2 DS2” a livello di Unione Europea.

L’obiettivo era ottenere la tutela per i prodotti della classe 18 (bastoni da passeggio; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni) e della classe 25 (abbigliamento; calzature; cappelleria; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria).

In seguito alla pubblicazione della domanda nel Bollettino dei Marchi dell’Unione Europea, avvenuta il 19 agosto 2024, iniziava a decorrere il canonico periodo di 3 mesi entro il quale eventuali soggetti terzi interessati possono presentare opposizione per interromperne l’iter di registrazione.

Il marchio si compone di un logotipo minimalista: al centro svettano i caratteri “DS2” resi con un font tipografico standard in grassetto, di colore nero su uno sfondo bianco. Le due lettere e il numero sono uniti tra di loro a creare un blocco visivo compatto, seppur siano perfettamente distinguibili. All’interno dell’asta verticale della lettera “D”, è inserita la scritta “DROPSEASON2” orientata dal basso verso l’alto. Il testo è in negativo (bianco su fondo nero) e utilizza un font più sottile e allungato rispetto ai caratteri principali. Le dimensioni di tale dicitura rispetto al resto dell’immagine sono alquanto contenute e, in dipendenza della grandezza complessiva del logotipo, “DROPSEASON2” può risultare poco leggibile.

Questo è un aspetto molto importante che ha fatto da perno all’intera controversia e che, in ultimo, ne ha determinato le sorti.

La palette di colori scelta da Drop Season 2 è rigorosamente bicromatica: l’immagine comunica dunque un senso di essenzialità e rigore. La mancanza di sfumature, ombre o effetti prospettici enfatizza un design bidimensionale, nitido e professionale.

La genesi della controversia

Il 23 settembre 2024 la società irlandese Dsquared2 Trademarks Limited – depositaria dei marchi “Dsquared2” e “DSQ2” – ha presentato un’opposizione totale contro la domanda di marchio n. 19065884 “DROPSEASON2 DS2”, chiedendone il rigetto per tutti i prodotti rivendicati.

L’azione si basava, tra gli altri, sul marchio verbale dell’Unione Europea n. 18916842 “DSQ2” (classi 18 e 25). Secondo l’opponente, la registrazione di “DROPSEASON2 DS2” avrebbe determinato un serio rischio di confusione per i consumatori e una lesione alla notorietà del marchio anteriore.

Prima di tutto l’Ufficio ha posto a raffronto i prodotti rispettivamente rivendicati dai due marchi nelle classi 18 e 25, arrivando alla conclusione che fossero identici – seppure in alcuni casi il fraseggio a descrizione delle categorie merceologiche presentasse delle lievi differenze linguistiche. Inoltre, è stato determinato che, in base alla tipologia di prodotti in questione, il consumatore di riferimento è quello del pubblico generalista – il quale di norma applica un grado di attenzione medio al momento dell’acquisto.

Un elemento trascurabile ma determinante

Passando all’esame comparativo dei segni, la Divisione di Opposizione evidenzia che, sotto un primo profilo, il marchio anteriore è rappresentato da un segno puramente denominativo. In altri termini, esso consiste in una semplice successione di caratteri, ossia la dicitura “DSQ2”, priva di qualsivoglia elemento grafico o stilizzazione particolare. Tale marchio gode di un grado di capacità distintiva considerato di livello medio.

Inoltre, l’Ufficio osserva che il marchio oggetto dell’opposizione si compone di una serie di scritte restituite con una particolare resa grafica. Nello specifico il segno contestato è composto:

  • dall’iscrizione principale “DS2” rappresentata a caratteri cubitali in grassetto e in orizzontale, la quale ricopre indiscutibilmente il ruolo di elemento dominante;

  • dalla dicitura “DROPSEASON2” scritta verticalmente e in piccolo, la quale risulta quasi “nascosta” all’interno dell’asta della lettera “D”. Quest’ultima parte del marchio sarà probabilmente ignorata o quantomeno sottovalutata da parte del pubblico perché è sottodimensionata e posizionata in un punto poco visibile, contrariamente a quanto sostiene chi ha depositato il marchio.

Molti utenti non la noteranno nemmeno, soprattutto se non ne comprendono il significato. Tecnicamente, in questi casi si parla di un “elemento trascurabile” proprio perché esso (per grandezza o collocazione) sfugge a un’analisi immediata o si perde nella complessità del segno.

Di conseguenza, la Divisione di Opposizione ha ritenuto opportuno valutare la somiglianza tra i segni facendo riferimento a quella parte sostanziale di pubblico che non assocerà alcun significato alla dicitura “DROPSEASON2”, ritenendola irrilevante o trascurabile.

Per tale ragione, l’Ufficio ha deciso – con effetti determinanti per l’esito finale – di escludere totalmente tale elemento dall’analisi comparativa dei segni.

Piccole differenze, grandi somiglianze

In aggiunta, secondo l’Ufficio, l’acronimo “DS2” non veicola alcun significato che trascenda la mera sequenza di lettere e numeri in esso contenuti e risulta, pertanto, dotato di un normale grado di distintività. Per questo motivo, una comparazione concettuale tra i marchi “DROPSEASON2 DS2” e “DSQ2” non potrà essere esperita e tale aspetto non avrà alcun peso sull’analisi comparativa.

Secondo consolidata giurisprudenza, di fronte a un marchio che contiene elementi verbali, i consumatori tendono generalmente a concentrarsi sulla sua prima parola o sulle sue prime lettere. Ciò accade perché il pubblico legge da sinistra a destra, rendendo la sezione iniziale del segno quella che cattura per prima l’attenzione del lettore e che rimane maggiormente impressa nella sua memoria. Tale principio si applica anche al caso di specie.

Dal punto di vista visivo e fonetico, i segni coincidono in quello che la Divisione ha considerato l’incipit di entrambi, ovvero il binomio “DS”, nonché nel suffisso finale “2”.

Di conseguenza, le uniche differenze risiedono nella stilizzazione grafica del segno contestato – in ogni caso piuttosto comune – e nella terza lettera “Q” del marchio anteriore. Poiché i segni presentano inizio e fine identici, essi sono considerati visivamente e foneticamente simili in grado medio.

Essendo dunque emersa una somiglianza in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procedeva oltre.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

Un altro dei numerosi fattori determinanti per la valutazione globale del rischio di confusione è il carattere distintivo – ovvero il grado di “originalità” – del marchio anteriore posto alla base dell’opposizione.

Nella fattispecie, l’Opponente (Dsquared2 Trademarks Limited) aveva sostenuto che il marchio fosse stato oggetto di un uso intensivo e che, di conseguenza, godesse di una tutela rafforzata.

Tuttavia, per ragioni di economia procedurale, l’Ufficio ha scelto di non approfondire tale argomento; pertanto, le prove depositate a sostegno di tale tesi non sono state esaminate nel merito.

Il principio di economia procedurale permette all’EUIPO di limitare l’esame di un caso ai soli punti strettamente necessari per giungere a una decisione finale. Se, ad esempio, un’opposizione può essere accolta basandosi su un unico marchio anteriore o su un solo motivo di rifiuto, l’Ufficio non è tenuto a esaminare gli altri elementi dedotti.

Questo approccio mira a ottimizzare i tempi, ridurre i costi e garantire una maggiore efficienza amministrativa, evitando analisi superflue che non cambierebbero l’esito del procedimento.

Di conseguenza, l’analisi si è concentrata esclusivamente sulla distintività intrinseca del segno, tralasciando quella che sarebbe potuta derivare dal suo presunto successo commerciale.

Poiché il marchio anteriore, nel suo insieme, non possedeva alcuna valenza descrittiva né un significato specifico per i prodotti in questione, il suo carattere distintivo è stato giudicato normale, ossia di grado medio.

La valutazione globale e il verdetto finale

In linea con i dettami della giurisprudenza dell’Unione Europea, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e considerare tutti i fattori pertinenti, inclusi il grado di riconoscimento del marchio anteriore, la somiglianza tra i segni e l’affinità dei prodotti coinvolti.

Tale analisi tiene conto del fatto che, al momento dell’acquisto, il consumatore medio raramente può operare un confronto diretto tra i due marchi (che permetterebbe di individuare le loro effettive differenze); anzi, nella maggior parte dei casi, egli deve fare affidamento su un ricordo spesso imperfetto.

In effetti, capita a tutti noi, quando dobbiamo scegliere un prodotto dallo scaffale di un supermercato o di un negozio, di sforzarci nell’atto di richiamare alla mente un determinato brand, depositato nei cassetti della nostra memoria.

Questa è un’operazione non semplice che spesso può rivelarsi fallace.

Rischio di confusione

Nel caso in esame, l’identità dell’incipit (“DS”) e della chiusura numerica (“2”) rende seriamente probabile che il pubblico confonda l’origine commerciale dei prodotti o ipotizzi un legame economico tra le due imprese.

Il rischio di confusione, infatti, non si limita alla confondibilità dei segni, ma si estende alla possibilità che il consumatore percepisca il marchio contestato come un sotto-marchio o una variante del precedente, adattata alla specifica tipologia di prodotto.

Dato che i beni in questione sono identici e destinati a un pubblico con un grado di attenzione medio, la somiglianza grafica e fonetica dei segni ha assunto un peso decisivo.

Le loro lievi differenze non hanno compensato le forti analogie che determinano un’impressione d’insieme estremamente simile.

Alla luce di tali considerazioni, sussisteva un concreto rischio di confusione per il pubblico di riferimento e, di conseguenza, l’opposizione veniva pertanto accolta per tutti i prodotti contestati.

Da sottolineare è il fatto che, essendo tale riscontro già sufficiente per respingere la domanda e sempre in applicazione del criterio di economia procedurale, la Divisione di Opposizione non ritiene necessario estendere l’analisi ad altre fasce di pubblico, né esaminare ulteriori diritti o motivi invocati dall’Opponente, come la già menzionata rivendicazione di un carattere distintivo accresciuto.

L’appello e un finale a sorpresa

Il 26 gennaio 2026, la parte richiedente ha impugnato la decisione di primo grado chiedendone l’annullamento integrale, ma la vicenda ha preso una piega inaspettata meno di un mese dopo, quando il ricorso è stato improvvisamente ritirato. Contestualmente, è stata depositata una dichiarazione congiunta datata 24 febbraio 2026, con la quale Drop Season 2 ha desistito dal procedimento rinunciando a ogni ulteriore pretesa. In tale sede, le parti hanno concordato la compensazione delle spese, stabilendo che ciascuna avrebbe sostenuto i propri costi legali senza nulla pretendere dall’altra e richiedendo espressamente all’Ufficio di non emettere alcuna pronuncia in merito.

A chiarimento dei motivi di tale scelta è stato depositato un atto di cessione del 6 febbraio 2026, attraverso il quale Drop Season 2 ha trasferito a Dsquared2 Trademarks Limited la proprietà piena ed esclusiva del marchio “DS2”. Preso atto del ritiro, il 25 febbraio 2026 la Commissioni di Ricorso ha confermato la ricezione dell’istanza e comunicato la chiusura del caso. Poiché un appello può essere ritirato in ogni momento prima che diventi definitivo, il procedimento è stato dichiarato privo di oggetto e archiviato, rendendo così definitiva la decisione precedentemente impugnata.

Conclusioni

Non è possibile determinare con precisione le motivazioni reali che hanno spinto le parti a raggiungere una transazione, né individuare quali ulteriori fattori procedurali o commerciali abbiano favorito tale esito. È indubbio che esistessero altre pendenze legali tra le medesime parti, in ambito sia nazionale sia europeo, e i termini del suddetto accordo risultano in parte riservati. Di conseguenza, la visione d’insieme che emerge dall’esterno è inevitabilmente parziale, motivo per cui la nostra analisi si limita esclusivamente alla presente procedura di opposizione.

Ciò premesso, il colpo di scena finale, caratterizzato dal ritiro del ricorso e dal contestuale atto di cessione del marchio “DS2” all’Opponente, evidenzia una strategia pragmatica delle Parti volta a prevenire ulteriori costi legali e incertezze. Con il trasferimento della proprietà intellettuale, la vicenda si chiude non solo con una vittoria formale per la società irlandese, ma con un consolidamento del suo assetto di marchi sul mercato globale. Questo epilogo evidenzia come la gestione mirata dei diritti di proprietà industriale resti la chiave per difendere il valore e l’immagine di un’azienda operativa nel settore della Moda.