Le azioni di opposizioni sono le uniche attraverso cui è possibile richiedere l’annullamento o la limitazione di un brevetto già concesso. Per quello che riguarda l’opposizione di un brevetto europeo, essa può essere portata avanti mediante un procedimento di natura amministrativa e non necessariamente giudiziaria: in questo modo l’opposizione (e, dunque, l’annullamento) sarà efficace verso tutti i brevetti nazionali che sono derivati dal brevetto europeo oggetto di opposizione. In Italia, pertanto, non è prevista alcuna procedura di opposizione per i brevetti.
Affinché un’opposizione sia efficace, essa deve seguire regole e tempistiche definite: per esempio, entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, che viene valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (la cui decisione, come abbiamo detto, ha effetto in tutti gli Stati designati).
Tale azione presenta molteplici vantaggi: primo tra tutti, la possibilità di ottenere l’annullamento del brevetto senza dover promuovere singole azioni di nullità per ciascun Paese in cui esso è stato convalidato. Sua naturale conseguenza è il fatto che, in assenza di molteplici cause, colui che presenta un’azione di opposizione non dovrà sostenere i costi (in termini economici e di tempo) dei comuni procedimenti civili.
Evitare di procedere con le azioni di opposizione significa disinteressarsi del proprio brevetto, sottoponendolo così al rischio della contraffazione. In sua assenza, infatti, al proprietario del brevetto potrebbero non essere riconosciuti i diritti derivanti da quest’ultimo, incombendo così nel rischio di perdere un vero e proprio asset aziendale.