Affinché avvenga una corretta registrazione del design, quest’ultimo deve presentare due requisiti: quello della novità e quello della individualità. Solo in questo modo si potrà procedere con la sua tutela, che avviene presentando un’apposita domanda di concessione presso gli uffici competenti, che variano a seconda dell’ambito territoriale di protezione richiesto (nazionale, europeo, internazionale o comunitario). Il titolo viene normalmente concesso a seguito di un esame preventivo e della pubblicazione della relativa domanda.
Solo attraverso lo strumento della registrazione è possibile mettere al riparo la propria invenzione da terzi, attuando attività quali l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente, la diffida, il sequestro o l’inibitoria, la descrizione giudiziale e la denuncia penale. La tutela, tuttavia, vale solo nel Paese a cui si fa richiesta. Oltre alla presentazione della domanda per la tutela in Italia presso l’UIBM, è dunque possibile chiedere una tutela con validità su tutto il territorio dell’UE con domanda alla EUIPO, o chiedere una tutela in altri Paesi stranieri direttamente presentando domanda alla WIPO.
Non effettuare una corretta registrazione del design, o, addirittura, non realizzarla, significa esporre il proprio titolo ai rischi della contraffazione e, in generale, della mancata tutela. Un’eventualità a cui nessuna azienda vuole andare incontro, al fine di non perdere tempo ma, soprattutto, un vero e proprio asset aziendale.