Il deposito di un brevetto rappresenta l’unico metodo riconosciuto per ottenere il diritto esclusivo di produrre e commercializzare un’invenzione. Esso viene effettuato solo attraverso la redazione di una domanda che, a sua volta, viene visionata e valutata come valida da un’apposita commissione. Quest’ultima è interna ai vari uffici preposti: parliamo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) per il deposito di brevetti nazionali, dell’Ufficio Europeo Brevetti (UEB) per il deposito di brevetti europei e dell’International Bureau dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Industriale (OMPI) per il deposito di brevetti internazionali.
L’azione proattiva di deposito di un brevetto (italiano, europeo o internazionale che sia) porta con sé il tema della protezione dello stesso nei Paesi di riferimento: trattandosi, infatti, di un diritto territoriale, un brevetto può essere protetto unicamente in quei Paesi o insieme di Paesi in cui è stato concesso. La buona riuscita del deposito, dunque, conferisce al titolare del brevetto la possibilità di beneficiare dei diritti esclusivi di cui gode nel singolo Paese. O, in altre parole, di tutelarsi dai rischi cui l’assenza di protezione lo sottoporrebbe.
E, a proposito di rischi, questi ultimi sono quelli tipici cui va incontro un’idea che non è stata depositata e, quindi, registrata in uno o più Paesi di riferimento: quest’ultima, infatti, potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in uno dei territori in cui non è stato fatto deposito. Un vero e proprio azzardo, insomma, che può portare alla perdita dei diritti e, dunque, di un vero e proprio asset aziendale.